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Ordinanza

Ordinanza n. 1157/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Dirigenziale n. 29 del 10.3.26, con il quale la U.O.S. 02 – Patrimonio Regionale Ufficio Tecnico della Regione Campania ha dichiarato la decadenza della concessione d’uso di suolo regionale con annesso locale per uso commerciale sito nel Comune di Castel Volturno (CE) alla via Domitiana KM 42 + 800, rilasciata al ricorrente con atto del 23.10.13 e rinnovata fino al 22.10.31; - della nota Dirigenziale prot. 261898/2026 del 16.3.26, recante trasmissione del D.D. n. 29/2026 e contestuale diffida a rilasciare entro quindici giorni l’immobile libero da persone e cose, nonché a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, pena l’avvio delle azioni per il rilascio forzoso; - della nota del Funzionario Responsabile dell’Area 5 – Urbanistica, Demanio, Abusivismo e Attività Produttive del Comune di Castel Volturno prot. 32309 del 23.3.26, con la quale, preso atto della suddetta decadenza, è stata revocata la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande prot. 87729 del 25.10.25 e ordinata la cessazione dell’attività di bar nel locale oggetto della concessione decaduta; - di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202601929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dalla concessione d’uso di suolo regionale e atti conseguenti di diffida al rilascio, ripristino dei luoghi, revoca della SCIA e cessazione dell’attività di bar

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale che ha dichiarato la decadenza della concessione d’uso di suolo regionale con annesso locale commerciale, rilasciata nel 2013 e rinnovata fino al 22 ottobre 2031. Sono stati inoltre impugnati la diffida regionale a rilasciare l’immobile e a ripristinare lo stato dei luoghi, nonché il provvedimento comunale di revoca della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e di cessazione dell’attività di bar. Tra le censure, il ricorrente ha dedotto in particolare la mancanza di proporzionalità della decadenza. Il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso tutti i provvedimenti impugnati. Quanto al fumus, ha ritenuto che le questioni prospettate, soprattutto quella relativa alla proporzionalità della decadenza, richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito, senza quindi definire in via cautelare la fondatezza delle censure. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione delle conseguenze dei provvedimenti sull’esercizio dell’attività lavorativa. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 13 maggio 2027. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento della decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati ritenendo necessario l’approfondimento delle questioni in sede di merito e ravvisando il periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la legittimità di una decadenza da una concessione amministrativa, in particolare sotto il profilo della proporzionalità della misura, richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l’esame compiuto alla fase di merito.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nelle conseguenze immediate del provvedimento sull’esercizio dell’attività lavorativa del destinatario, soprattutto quando la misura determina la perdita della disponibilità dell’immobile e la cessazione dell’attività esercitata.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dei provvedimenti impugnati è giustificata quando occorra mantenere integra la situazione sostanziale fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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