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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 4072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro per Euro 140.820,92 relativo a compravendita di vari immobili nel Comune di Forio d'Ischia. La ricorrente deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione dell'atto, illegittima applicazione dell'art. 52 D.P.R. 131/1986 (recttifica valore), erronea applicazione della disciplina "prezzo-valore" (D.L. n.70/1988 art.12 e L. n.266/2005 art.1), contestava l'applicabilità delle sanzioni (D.Lgs. n.472/1997 art.6) invocando la causa di non punibilità e chiedeva, in subordine, di declarare la responsabilità del Notaio redattore dell'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Ufficio poteva procedere alla rettifica ex art.52 D.P.R. 131/1986: l'atto impositivo conteneva adeguata motivazione (descrizione, commerciabilità, comparazione con immobili omogenei e calcolo della maggiore imposta) e il valore attribuito dall'Ufficio risultava congruo rispetto alle quotazioni di mercato, con scostamento >20% rispetto al prezzo pattuito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per avvalersi del regime "prezzo-valore" previsto dal D.L. n.70/1988 è necessaria espressa richiesta nell'atto; la sola domanda di applicazione della L. 266/2005 non vale come istanza implicita per il D.L. 70/1988. Spese di giudizio a carico della ricorrente e condanna al pagamento delle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    "L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all'art. 51, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni". "L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito... la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato... L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma". "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo ... dichiarato in misura non inferiore..."

    Consente all'Ufficio di rettificare il valore dichiarato quando ritiene che il valore venale sia superiore; impone obblighi di motivazione e dettaglio nell'avviso (valori attribuiti, elementi di riferimento, calcoli) e prevede limiti/deroghe (comma 4) per valori dichiarati su base catastale. La Corte ha ritenuto che tali obblighi fossero rispettati dall'Ufficio nella fattispecie.

  • D.L. 31 maggio 1988, n. 70, art. 12 (conv. L. 154/1988)

    "...il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto ... di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo ... della presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni..."

    Stabilisce la possibilità di applicare il criterio "prezzo-valore" anche per immobili non ancora attribuiti in catasto, ma richiede espressa dichiarazione nell'atto e produzione della ricevuta. La Corte ha rilevato che senza tale dichiarazione l'Ufficio può procedere alla rettifica.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497

    Introduce la possibilità, per cessioni a persone fisiche non soggette ad attività d'impresa, di determinare la base imponibile sul valore catastale (art.52 commi 4-5) su richiesta dell'acquirente resa al notaio; tuttavia questa norma si applica alle sole cessioni di immobili con rendita catastale definitivamente attribuita e non sostituisce l'obbligo di espressa istanza previsto dal D.L. 70/1988 per altre ipotesi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6, 11

    Norme sulle sanzioni tributarie e sulle cause di esclusione o non punibilità. La ricorrente invocava la causa di non punibilità dell'art.6 comma 2 per assenza di condotta omissiva; la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce della ricostruzione sul diritto dell'Ufficio di rettifica e sull'esistenza di motivazione valida.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Principio generale di buona amministrazione e obbligo di motivazione degli atti amministrativi richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'avviso di rettifica fosse comunque adeguatamente motivato.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Statuto del contribuente richiamato in ordine agli obblighi di motivazione e tutela; la Corte ha ritenuto rispettati i presupposti di motivazione e informazione nella fattispecie.

  • Cassazione, sentenza n. 4055 del 2019 (richiamata)

    Principio interpretativo: per poter usare il regime "prezzo-valore" relativo al D.L. 70/1988 è necessaria espressa richiesta nell'atto; la richiesta ai sensi della L. 266/2005 non è equivalente né implica automaticamente l'applicazione del D.L. 70/1988.

Massime di principio

  • L'Ufficio può rettificare il valore dichiarato ai sensi dell'art.52 DPR 131/1986 se ritiene che il valore venale sia superiore, purché l'avviso di rettifica contenga la motivazione e il dettaglio richiesti (valori attribuiti, elementi di confronto, calcolo della maggiore imposta): in mancanza l'accertamento è nullo.
  • Per avvalersi del regime "prezzo-valore" del D.L. 70/1988 è necessaria un'espressa dichiarazione/istanza nell'atto e la produzione della ricevuta prevista; l'eventuale richiamo alla L. 266/2005 non sostituisce tale istanza quando la disciplina applicabile è quella del D.L. 70/1988.
  • Se l'immobile ha rendita catastale (anche provvisoria) l'Ufficio può comunque effettuare accertamenti e rettifiche se sussistono elementi di discrepanza con il valore di mercato; la mera indicazione del prezzo nell'atto non impedisce la rettifica se mancano i requisiti formali per il regime alternativo.
  • Le sanzioni tributarie richiedono la verifica delle condizioni di applicabilità e delle eventuali cause di non punibilità (es. assenza di comportamento omissivo): il contribuente deve allegare e dimostrare il fatto estintivo o esimente invocato.
  • La responsabilità del notaio può essere invocata solo se provata la sua colpa e il nesso causale tra l'errore notarile e il pregiudizio tributario; la semplice richiesta di accertamento o la rettifica non implicano automaticamente responsabilità notarile.

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