Sentenza del 18/02/2020 n. 4072 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro per Euro 140.820,92 relativo a compravendita di vari immobili nel Comune di Forio d'Ischia. La ricorrente deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione dell'atto, illegittima applicazione dell'art. 52 D.P.R. 131/1986 (recttifica valore), erronea applicazione della disciplina "prezzo-valore" (D.L. n.70/1988 art.12 e L. n.266/2005 art.1), contestava l'applicabilità delle sanzioni (D.Lgs. n.472/1997 art.6) invocando la causa di non punibilità e chiedeva, in subordine, di declarare la responsabilità del Notaio redattore dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Ufficio poteva procedere alla rettifica ex art.52 D.P.R. 131/1986: l'atto impositivo conteneva adeguata motivazione (descrizione, commerciabilità, comparazione con immobili omogenei e calcolo della maggiore imposta) e il valore attribuito dall'Ufficio risultava congruo rispetto alle quotazioni di mercato, con scostamento >20% rispetto al prezzo pattuito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per avvalersi del regime "prezzo-valore" previsto dal D.L. n.70/1988 è necessaria espressa richiesta nell'atto; la sola domanda di applicazione della L. 266/2005 non vale come istanza implicita per il D.L. 70/1988. Spese di giudizio a carico della ricorrente e condanna al pagamento delle spese di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
"L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all'art. 51, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni". "L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito... la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato... L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma". "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo ... dichiarato in misura non inferiore..."
Consente all'Ufficio di rettificare il valore dichiarato quando ritiene che il valore venale sia superiore; impone obblighi di motivazione e dettaglio nell'avviso (valori attribuiti, elementi di riferimento, calcoli) e prevede limiti/deroghe (comma 4) per valori dichiarati su base catastale. La Corte ha ritenuto che tali obblighi fossero rispettati dall'Ufficio nella fattispecie.
D.L. 31 maggio 1988, n. 70, art. 12 (conv. L. 154/1988)
"...il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto ... di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo ... della presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni..."
Stabilisce la possibilità di applicare il criterio "prezzo-valore" anche per immobili non ancora attribuiti in catasto, ma richiede espressa dichiarazione nell'atto e produzione della ricevuta. La Corte ha rilevato che senza tale dichiarazione l'Ufficio può procedere alla rettifica.
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497
Introduce la possibilità, per cessioni a persone fisiche non soggette ad attività d'impresa, di determinare la base imponibile sul valore catastale (art.52 commi 4-5) su richiesta dell'acquirente resa al notaio; tuttavia questa norma si applica alle sole cessioni di immobili con rendita catastale definitivamente attribuita e non sostituisce l'obbligo di espressa istanza previsto dal D.L. 70/1988 per altre ipotesi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6, 11
Norme sulle sanzioni tributarie e sulle cause di esclusione o non punibilità. La ricorrente invocava la causa di non punibilità dell'art.6 comma 2 per assenza di condotta omissiva; la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce della ricostruzione sul diritto dell'Ufficio di rettifica e sull'esistenza di motivazione valida.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principio generale di buona amministrazione e obbligo di motivazione degli atti amministrativi richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'avviso di rettifica fosse comunque adeguatamente motivato.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Statuto del contribuente richiamato in ordine agli obblighi di motivazione e tutela; la Corte ha ritenuto rispettati i presupposti di motivazione e informazione nella fattispecie.
Cassazione, sentenza n. 4055 del 2019 (richiamata)
Principio interpretativo: per poter usare il regime "prezzo-valore" relativo al D.L. 70/1988 è necessaria espressa richiesta nell'atto; la richiesta ai sensi della L. 266/2005 non è equivalente né implica automaticamente l'applicazione del D.L. 70/1988.
Massime di principio
- L'Ufficio può rettificare il valore dichiarato ai sensi dell'art.52 DPR 131/1986 se ritiene che il valore venale sia superiore, purché l'avviso di rettifica contenga la motivazione e il dettaglio richiesti (valori attribuiti, elementi di confronto, calcolo della maggiore imposta): in mancanza l'accertamento è nullo.
- Per avvalersi del regime "prezzo-valore" del D.L. 70/1988 è necessaria un'espressa dichiarazione/istanza nell'atto e la produzione della ricevuta prevista; l'eventuale richiamo alla L. 266/2005 non sostituisce tale istanza quando la disciplina applicabile è quella del D.L. 70/1988.
- Se l'immobile ha rendita catastale (anche provvisoria) l'Ufficio può comunque effettuare accertamenti e rettifiche se sussistono elementi di discrepanza con il valore di mercato; la mera indicazione del prezzo nell'atto non impedisce la rettifica se mancano i requisiti formali per il regime alternativo.
- Le sanzioni tributarie richiedono la verifica delle condizioni di applicabilità e delle eventuali cause di non punibilità (es. assenza di comportamento omissivo): il contribuente deve allegare e dimostrare il fatto estintivo o esimente invocato.
- La responsabilità del notaio può essere invocata solo se provata la sua colpa e il nesso causale tra l'errore notarile e il pregiudizio tributario; la semplice richiesta di accertamento o la rettifica non implicano automaticamente responsabilità notarile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →