Cassazione Penale, Ordinanza n. 10338/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo formalmente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della prescrizione del reato contestato al capo b) e, sostanzialmente, contestando la correttezza del giudizio di responsabilità per quel medesimo reato. La Corte di cassazione rileva però che la censura mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Inoltre, la deduzione sulla prescrizione è ritenuta generica, perché indicata solo nel titolo del motivo e non sviluppata in modo specifico.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte osserva che il motivo tende a una inammissibile rilettura del compendio probatorio, già congruamente valutato dal giudice di merito, e che la questione della prescrizione è manifestamente infondata perché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
art. 129 c.p.p.
La sentenza richiama il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La deduzione della prescrizione deve essere specifica e autosufficiente; una mera indicazione nel titolo del motivo non è sufficiente a fondare una censura ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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