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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23959/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con due sentenze di condanna divenute irrevocabili rispettivamente il 30 ottobre 2018 e il 15 marzo 2019, ritenendo integrata la causa di revoca prevista dagli artt. 164, ultimo comma, e 168, primo comma, n. 2, c.p., anche alla luce di una precedente sospensione condizionale già fruita con una sentenza del Tribunale militare di Roma del 1995. Con il ricorso si deduceva violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., sostenendosi che, nel raffronto tra le due sentenze che avevano concesso il beneficio, dovesse aversi riguardo alle date di commissione dei reati oggetto di quelle decisioni e non alla data di irrevocabilità della sentenza successiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la censura fosse estranea alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e comunque manifestamente infondata, poiché ai fini della revoca della sospensione condizionale la priorità del reato successivamente giudicato si determina in base alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non alla data di commissione del reato cui essa si riferisce. Inoltre, ha rilevato che anche la sentenza divenuta definitiva il 15 marzo 2019 riguardava un fatto commesso anteriormente (10 aprile 2017) rispetto a quello definito con la sentenza irrevocabile del 27 dicembre 2017. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    richiamato quale base normativa della revoca della sospensione condizionale della pena in combinato disposto con l'art. 168 c.p.

  • art. 168, primo comma, n. 2, c.p.

    la Corte ribadisce che, ai fini della revoca della sospensione condizionale, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non alla data di commissione del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il criterio per stabilire se il reato successivamente giudicato sia anteriore è la data in cui la sentenza che concede il beneficio diviene irrevocabile, non la data di commissione del fatto oggetto di quella sentenza.
  • Quando il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la doglianza è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • La revoca della sospensione condizionale può essere disposta anche tenendo conto di precedenti benefici già fruiti, ove ricorrano i presupposti normativi previsti dagli artt. 164 e 168 c.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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