Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39222/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto alla condanna per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio già definito in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 26 marzo 2025, che aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la ritenuta recidiva e, dall'altro, il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. La Suprema Corte rileva che il primo motivo era precluso perché non dedotto specificamente in appello, dove l'imputato si era limitato a censurare il giudizio di equivalenza nell'ambito del bilanciamento tra circostanze; il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato solo indirettamente dal riferimento alla recidiva oggetto di censura; la Corte non sviluppa un principio autonomo sulla sua applicazione, ma rileva l'inammissibilità del motivo per preclusione e ripetitività.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che introduce per la prima volta una specifica censura non dedotta in appello, quando in secondo grado sia stata proposta solo una contestazione diversa e più generica sul medesimo tema.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, senza apportare specifiche critiche nuove o decisive.
  • La contestazione relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze non equivale, di per sé, alla specifica deduzione della questione sulla ritenuta recidiva, sicché i due profili devono essere distintamente devoluti al giudice dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.