Cassazione Penale, Ordinanza n. 23977/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente deduceva un solo motivo: lamentava che il giudice non avesse dichiarato estinti i reati oggetto di due precedenti sentenze di condanna, entrambe irrevocabili, sostenendo che si fosse verificata la causa estintiva prevista dall'art. 167 c.p. La tesi difensiva era che i reati commessi successivamente entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle precedenti condanne non fossero della stessa indole di quelli già giudicati: le condanne anteriori riguardavano reati in materia di stupefacenti, mentre le sopravvenute condanne attenevano a reati di truffa. Il ricorso mirava quindi a far valere l'asserita mancata operatività della revoca della sospensione condizionale e della causa estintiva conseguente alla decorrenza del termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la revoca della sospensione condizionale già concessa con le precedenti sentenze era stata legittimamente disposta, richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., è irrilevante che il nuovo delitto sia o meno della stessa indole del reato per cui era stata concessa la sospensione. Ha inoltre escluso l'operatività del meccanismo estintivo ex art. 445, comma 2, c.p.p., precisando che il requisito dell'identità dell'indole opera solo per le contravvenzioni e non per i delitti, sicché un ulteriore delitto costituisce comunque causa ostativa. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 167 c.p.
richiamato dalla difesa quale base della pretesa estinzione dei reati per effetto del decorso del termine e della mancata commissione di reati ostativi della stessa indole
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
la Corte ribadisce che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, non rileva che il nuovo delitto sia o meno della stessa indole del precedente
art. 445, comma 2, c.p.p.
la Corte afferma che il requisito dell'identità dell'indole opera solo rispetto alle contravvenzioni e non si estende ai delitti; un ulteriore delitto è sempre ostativo
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, la commissione di un nuovo delitto entro il termine rilevante integra causa ostativa indipendentemente dalla sua identità di indole rispetto al reato oggetto della precedente condanna.
- Nel meccanismo estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., il requisito della "stessa indole" del nuovo illecito opera soltanto per le contravvenzioni e non anche per i delitti, che restano sempre ostativi.
- Il ricorso per cassazione che si fondi esclusivamente su una lettura erronea dei presupposti normativi della revoca della sospensione condizionale e della causa estintiva è inammissibile quando contrasti con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere gravato della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23936/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23937/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23942/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23951/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23952/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23953/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →