Ordinanza n. 2287/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026"; - dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418"; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026"; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025"; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026"; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi"; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026"; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26"; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE"; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; - per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale e atti applicativi relativi al semestre filtro, alla formazione della graduatoria nazionale e all'assegnazione della sede per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché diniego di ammissione alla sede preferita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, graduatorie, atti concorsuali, verbali e risultati degli esami relativi alla nuova procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, chiedendo anche l'ammissione in forma specifica alla sede preferita o, in subordine, il risarcimento del danno. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri sopravvenuti di formazione della graduatoria nazionale, che consentono l'inserimento anche con una sola sufficienza e valorizzano talune votazioni del primo appello; la violazione della par condicio, dell'affidamento e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; l'erronea mancata valorizzazione delle valutazioni insufficienti; la duplicazione della verifica di Chimica nonostante crediti già acquisiti; la perdita di chance per non avere ripetuto l'esame di Biologia; la retroattività e l'eccesso di delega della disciplina sopravvenuta; la disparità di trattamento connessa all'assegnazione presso la sede di Tirana; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione del principio di anonimato delle prove; nonché profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. La ricorrente ha inoltre contestato la legittimità dell'assegnazione alla sede estera convenzionata e ha allegato un pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione a una sede indicata con preferenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In via preliminare, ha ritenuto non favorevolmente prognosticabili le censure contro il D.M. n. 1115/2025: il sistema a sezioni e fasce, con bonus progressivi, appare coerente con il d.lgs. n. 71/2025, tutela i candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e amplia la platea senza alterare le modalità di svolgimento delle prove. La ricorrente, avendo conseguito una sola sufficienza, è stata ammessa alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; non può quindi pretendere la sommatoria delle prove insufficienti, non idonee a generare CFU e funzionalmente diverse dalle valutazioni sufficienti. La partecipazione al semestre filtro resta obbligatoria anche per chi abbia già acquisito crediti in Chimica, poiché le prove costituiscono una selezione comparativa nazionale e non una mera verifica di conoscenze. La possibilità di valorizzare il voto del primo appello, anche in caso di mancata ripetizione, non viola la par condicio; la scelta di non ripetere l'esame rientra nell'autoresponsabilità della candidata e la prospettata migliore votazione è meramente congetturale. Il mutamento successivo delle regole ha inciso soltanto sulla formazione della graduatoria, non sui programmi o sulle modalità delle prove, sicché non risultano violati affidamento e irretroattività. Le censure sono state inoltre ritenute carenti di interesse nella parte in cui, se accolte, avrebbero potuto comportare l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria e la perdita della sede già assegnata. L'assegnazione alla sede di Tirana è stata ritenuta legittima, essendo il corso attivato in convenzione con un ateneo straniero, accreditato e incluso nella programmazione nazionale; la denominazione della sede rendeva conoscibile la sua collocazione estera e la ricorrente l'aveva indicata tra le proprie preferenze. La disciplina contributiva e gli adempimenti amministrativi della sede estera non hanno evidenziato, allo stato, profili invalidanti. La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti è stata ritenuta compatibile con la necessità di garantire la continuità didattica del secondo semestre e con l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni successive. Le doglianze sull'anonimato sono state giudicate ipotetiche e non sorrette dalla prova di una concreta incidenza sull'imparzialità della correzione, svolta tramite sistema informatizzato e separazione tra correzione e abbinamento nominativo. Non è stato ravvisato, in questa fase, un adeguato fumus per le questioni costituzionali, per l'eccesso di delega o per le censure di diritto UE. Quanto al periculum, la ricorrente era già inserita nella graduatoria e immatricolata a Medicina presso la sede di Tirana, aveva sostenuto positivamente le prove di recupero e poteva proseguire il percorso; la mancata assegnazione a una diversa sede non integra un danno grave e irreparabile. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini e modalità analiticamente prescritti, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, quantificate in complessivi 500 euro in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato e in 400 euro in favore dell'Università di Roma Tor Vergata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la domanda di condanna in forma specifica all'ammissione al corso, non accolta in sede cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la notificazione per pubblici proclami in presenza di un elevato numero di controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e per l'esigenza di individuare nominativamente i destinatari.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce la disciplina primaria del semestre filtro, dei CFU e dell'accesso al secondo semestre, demandando alla normativa attuativa i criteri di formazione della graduatoria nazionale.
art. 3, comma 10, d.m. n. 270/2004
Consente alle università italiane di rilasciare titoli anche congiuntamente con atenei stranieri; sulla base di tale previsione è stata ritenuta astrattamente legittima la sede convenzionata di Tirana.
l. n. 264/1999
Rileva quale disciplina degli accessi programmati ai corsi universitari e giustifica la formazione di una graduatoria nazionale per l'assegnazione di un numero limitato di posti.
direttiva 2005/36/CE
Il TAR ha rilevato che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e non contiene disposizioni direttamente incidenti sulle modalità di accesso ai corsi universitari di formazione medica.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso programmato, la normativa sopravvenuta può introdurre criteri articolati per fasce e sezioni della graduatoria, anche ampliando la platea degli ammessi, purché preservi la posizione dei candidati che hanno rispettato le condizioni originarie e non alteri le modalità uniformi di svolgimento e valutazione delle prove.
- Nella formazione della graduatoria per l'accesso a corsi universitari a numero programmato, le valutazioni insufficienti possono essere trattate diversamente da quelle sufficienti quando soltanto queste ultime consentono il conseguimento dei crediti formativi richiesti; non è imposto un criterio di mera sommatoria quantitativa dei voti.
- Il possesso di crediti formativi già acquisiti in un determinato insegnamento non esonera dalla partecipazione alla prova selettiva nazionale del semestre filtro, quando tale prova costituisce un parametro uniforme di selezione comparativa per l'assegnazione di posti programmati; il riconoscimento dei crediti opera sul piano formativo, non necessariamente su quello selettivo.
- La conoscenza dell'identità dei candidati determina l'illegittimità della procedura concorsuale per violazione dell'anonimato solo se è concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; irregolarità meramente ipotetiche, in presenza di correzione informatizzata e separazione tra correzione e abbinamento nominativo, non sono sufficienti.
- In una procedura di accesso universitario caratterizzata dall'iscrizione degli studenti e dall'avvio del percorso formativo già nel primo semestre, la limitazione temporale degli scorrimenti può essere giustificata dall'esigenza di assicurare la continuità didattica e la stabilità dell'organizzazione universitaria; la mera esistenza di posti residui non attribuisce automaticamente un diritto alla riassegnazione della sede.
- La tutela cautelare non può essere accordata per ottenere una diversa sede universitaria quando il candidato è già immatricolato a un corso coerente, può proseguire il percorso formativo e lamenta soltanto la mancata assegnazione di una sede preferita: tale pregiudizio, di regola, non integra un danno grave e irreparabile.
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