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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17776/2020 del 26/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo relativo a un giudizio presupposto iniziato ad aprile 2010 e svolto davanti alla Corte d'Appello di Perugia, Corte di Cassazione e Tribunale di Roma in sede esecutiva. Impugnava il decreto della Corte d'Appello di Firenze che, dopo aver originariamente riconosciuto un'indennizzo, aveva accolto l'opposizione del Ministero. Criticava in particolare l'interpretazione della disciplina sull'equa riparazione chiedendo che fosse computato, ai fini del calcolo della durata, anche il periodo tra la sentenza di merito e l'attivazione dell'esecuzione (cd. equa su equa), e contestava inoltre la liquidazione delle spese di lite oltre i minimi tariffari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il processo "equa su equa" va considerato unitariamente (cognizione ed esecuzione) e la durata massima ragionevole è di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni; ai fini del calcolo vanno considerati solo i tempi effettivi di svolgimento dell'attività giurisdizionale, escludendo i periodi intercorrenti tra la sentenza di cognizione e l'inizio dell'esecuzione (ad es. tra notificazione del precetto e pignoramento). Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente computato le durate: cognizione 1 anno, 3 mesi e 20 giorni davanti alla Corte d'Appello e 7 mesi e 12 giorni davanti alla Cassazione; esecuzione 3 mesi e 5 giorni; totale 2 anni, 3 mesi e 7 giorni, dunque inferiore al limite ragionevole. Pertanto non è dovuto indennizzo. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla loro liquidazione e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n.89/2001

    La legge sull'equo indennizzo è applicata richiedendo il computo della durata tenendo conto, nell'ipotesi "equa su equa", dell'unitarieta' di cognizione ed esecuzione; l'indennizzo si calcola sulla parte di durata eccedente la ragionevole durata complessiva del procedimento di cognizione ed esecuzione

  • Legge n.69/2001

    Norma procedurale di opposizione all'originaria liquidazione: il Ministero ha esercitato l'opposizione prevista, che ha portato alla revisione della liquidazione in sede di Corte d'Appello

  • Codice di procedura civile

    Richiamati con riferimento alla disciplina sulle spese di lite: la decisione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice e, in assenza di soccombenza reciproca, non e' sindacabile in Cassazione

  • D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico)

    Rilevato che, essendo giudizio di equa riparazione, non ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto da tale norma così come modificata dalla legge citata

  • Legge n.228/2012

    Richiamata per la modifica normativa introdotta che ha inciso sull'obbligo di versamento del contributo unificato in alcuni giudizi; la Corte rileva l'inapplicabilità dell'onere nel caso di equa riparazione

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    Sentenza Sez. U. n.6312/2014; Sentenza Sez. U. n.9142/2016; Sentenza n.19885/2009

    La Corte ha richiamato e fatto applicazione del principio consolidato dalle Sezioni Unite: nei casi "equa su equa" cognizione ed esecuzione formano un unicum; va fissata una durata massima ragionevole (2 anni, 6 mesi, 5 giorni) e vanno computati solo i tempi di effettiva attività giurisdizionale, superando la precedente esigenza di tempestiva attivazione dell'esecuzione entro sei mesi

Massime di principio

  • Nella procedura di equa riparazione relativa a un giudizio 'equa su equa' va computata unitariamente la durata delle fasi di cognizione e di esecuzione; si applica un termine massimo ragionevole complessivo (2 anni, 6 mesi e 5 giorni secondo la giurisprudenza richiamata).
  • Nel calcolo della durata ai fini dell'indennizzo si considerano solo i periodi caratterizzati da effettiva attività giurisdizionale; vanno esclusi i periodi interruttivi tra la sentenza di merito e l'avvio formale dell'esecuzione (es. tempo tra sentenza e notificazione del precetto o tra precetto e pignoramento).
  • Se la somma delle durate delle fasi di cognizione ed esecuzione non supera il limite ragionevole, il diritto all'indennizzo non sussiste.
  • La decisione sulla compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è facilmente sindacabile in Cassazione in assenza di soccombenza reciproca.
  • Ritardi post-giudiziali non computati nell'indennizzo nazionale possono, in ipotesi, costituire oggetto di valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo qualora non vi sia un efficace rimedio interno.
  • Nei giudizi di equa riparazione possono operare esenzioni o particolari regole in materia di contributo unificato, secondo le modifiche normative richiamate.

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