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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 15202 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un atto di irrogazione di sanzioni relativo all'anno 2005, per insufficiente versamento dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale provinciale, nonché per errata compilazione della dichiarazione annuale di consumo. La società contestava l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c), del TUA, sostenendo che essa presupponesse una condotta dolosa o penalmente rilevante e che le dichiarazioni fossero state redatte seguendo indicazioni dell'Ufficio. Contestava inoltre il cumulo con la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, invocava l'esimente dell'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997 e chiedeva la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello stesso decreto. L'Agenzia sosteneva invece che le due sanzioni avessero presupposti e funzioni differenti e dovessero essere applicate cumulativamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, escludendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita sulla questione del cumulo sanzionatorio. Ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, stabilendo che le sanzioni dell'art. 59, comma 1, lett. c), del TUA e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 possono essere applicate contestualmente: la prima riguarda irregolarità od omissioni nella fase di accertamento dell'accisa, mentre la seconda riguarda il successivo mancato versamento dell'imposta. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale della società, confermando che la sanzione del TUA si applica indipendentemente dalla sussistenza di un reato e che l'esimente per violazioni meramente formali non opera quando la violazione incide sulla determinazione o sul versamento del tributo. Ha accolto il terzo motivo incidentale per omessa pronuncia sulla richiesta di definizione agevolata della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. La sentenza è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 59, comma 1, lett. c) (Testo Unico delle Accise)

    Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere.

    La sanzione amministrativa si applica per il semplice verificarsi delle condotte tipizzate, come dichiarazioni omesse, incomplete o inesatte e irregolarità nelle registrazioni, senza che sia necessario accertare dolo o reato.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Sanzione pari al 30% di ogni importo non versato a titolo di acconto, versamento periodico, conguaglio o saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

    La norma sanziona il successivo inadempimento dell'obbligazione tributaria, cioè il mancato o tardivo versamento, e può concorrere con la sanzione prevista dal TUA quando le violazioni hanno oggetti diversi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis

    Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

    L'esimente per violazioni formali non si applica quando l'irregolarità incide sulla determinazione dell'imposta o sul suo versamento.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3

    La questione relativa alla possibilità di definire in via agevolata la sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 deve essere esaminata dal giudice di rinvio, poiché la CTR aveva omesso di pronunciarsi.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, par. 3

    Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

    Il principio di proporzionalità non impedisce il cumulo di sanzioni quando esse reprimono condotte diverse, con differenti finalità e momenti temporali.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide su una questione già introdotta dalla parte, anche se esaminata sotto una diversa qualificazione giuridica.

Massime di principio

  • Una sanzione amministrativa tributaria può applicarsi anche senza dolo o senza accertamento di un reato, se la norma collega la sanzione al semplice verificarsi della condotta tipizzata.
  • Il cumulo delle sanzioni è ammissibile quando le violazioni tutelano interessi diversi: una può riguardare la correttezza della dichiarazione e dell'accertamento, l'altra il mancato versamento del tributo.
  • Il principio di proporzionalità non esclude automaticamente l'applicazione di più sanzioni; occorre verificare se esse puniscano la stessa condotta oppure condotte diverse per natura, momento e funzione.
  • L'esimente per violazioni formali opera solo se l'irregolarità non ostacola i controlli e non incide né sulla determinazione dell'imposta né sul suo pagamento.
  • Il fatto che il contribuente abbia seguito indicazioni dell'Amministrazione non esclude necessariamente la sanzione prevista per una condotta oggettivamente irregolare, salvo che ricorrano specifiche cause di esonero o di affidamento tutelate dalla legge.
  • Il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutte le domande e contestazioni ritualmente proposte, compresa la richiesta di definizione agevolata; in caso contrario la decisione può essere cassata per omessa pronuncia.

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