Cassazione Penale, Sentenza n. 05031/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 01/04/2025 con cui la Corte di Appello ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni quattro. L'inquadramento è fondato sull'appartenenza alla cosca Alvaro (art.4, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159/2011). Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosita' al momento della sottoposizione alla misura (art.15 d.lgs. n.159/2011) alla luce anche della Corte Cost. n.162/2024; 2) motivazione apparente e erronea valutazione dell'attualita' della pericolosita', nonostante la lunga privazione della liberta' (detenzione fino a dicembre 2024) che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto far ritenere cessata la pericolosita' sociale.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art.15 perché, al momento della riattivazione/esecuzione della misura, il procedimento era nell'ambito del giudizio di cognizione (appello) e la rivalutazione della pericolosita' e' stata comunque compiuta con le modalita' proprie dell'appello. Sulla questione dell'attualita' della pericolosita' la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente: ha dato conto del radicamento storico della cosca Alvaro, della particolare intensita' del rapporto tra il ricorrente e il capocosca (Laurendi/Domenico) e dell'assenza di segni di ravvedimento durante il periodo detentivo; ha applicato i criteri giurisprudenziali consolidati (livello di coinvolgimento, capacita' operativa del gruppo, segni di abbandono delle logiche criminali) e ha confermato la misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art.4 comma 1 lett. a)
Norma utilizzata per l'inquadramento soggettivo della pericolosita' in quanto il ricorrente e' ritenuto appartenente a un sodalizio mafioso (cosca Alvaro); la Corte ha dato rilievo alla prova della partecipazione e alla intensita' del ruolo nel gruppo.
Secondo la Corte, l'obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosita' non e' stato violato quando la misura, sospesa per detenzione, e' stata eseguita in pendenza del giudizio di appello: la rivalutazione e' avvenuta nell'ambito del giudizio di cognizione (appello) con la decisione di secondo grado.
Corte Costituzionale, sent. n.162/2024
Richiamata dal ricorrente come parametro limitativo dell'applicazione delle misure; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il richiamo non abbia portato a una diversa conclusione al caso concreto, atteso che la valutazione di attualita' e' stata compiuta secondo i criteri giurisprudenziali.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. II n.24585 del 9.2.2018, Rv 272937; Sez. U. n.111 del 30.11.2017, dep. 2018, Gattuso, Rv.271511)
Principi applicati: quando e' intercorso tempo apprezzabile tra l'accertamento penale e il giudizio di prevenzione, il giudice deve accertare l'attualita' della pericolosita' in rapporto a tre indicatori fondamentali: 1) livello di coinvolgimento del proposto; 2) tendenza del gruppo a mantenere la capacita' operativa; 3) manifestazioni, nel periodo, di comportamenti indicativi di abbandono delle logiche criminali.
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione e' sospesa per detenzione e viene eseguita mentre il giudizio penale di cognizione e' ancora pendente (es. appello in corso), la rivalutazione della pericolosita' puo' essere compiuta nell'ambito del giudizio di appello senza necessitare di una nuova immediata valutazione amministrativa o cautelare separata.
- La mera detenzione non determina automaticamente la cessazione della pericolosita' sociale: per escludere la pericolosita' occorrono elementi concreti e specifici di ravvedimento o di mancato coinvolgimento nel gruppo (comportamenti, partecipazione a percorsi rieducativi, assenza di contatti con il sodalizio).
- Quando sussiste un intervallo temporale significativo tra gli accertamenti penali e la decisione di prevenzione, il giudice deve motivare la valutazione dell'attualita' della pericolosita' riferendosi esplicitamente ai tre indicatori consolidati dalla giurisprudenza (coinvolgimento, vitalita' del gruppo, segni di abbandono criminale).
- Per chi contesta la misura e vuole ottenere la cessazione della pericolosita' e' strategico proporre e documentare elementi concreti di cambiamento (comportamento durante la detenzione, partecipazione a programmi di riabilitazione, assenza di contatti con il sodalizio e testimonianze/atti ufficiali che ne attestino il distacco).
- Richiami a pronunce costituzionali o a disposizioni di legge rilevanti devono essere collegati a fatti specifici: omissioni procedurali formali non necessariamente invalidano la decisione quando il merito della valutazione soggettiva e' stato comunque esaminato nel giudizio di cognizione.
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