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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20418/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello chiedendo l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in relazione a un reato di rapina, richiamando la sopravvenuta sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale. La censura muoveva dall'assunto che, alla luce dell'intervento della Consulta, il fatto dovesse essere valutato come di minore gravità e quindi meritevole della diminuente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva descritto i fatti come molto gravi, con notevole violenza esercitata e con lesioni cagionate alla persona offesa, elementi incompatibili con la lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che, in base ai criteri indicati dalla Corte costituzionale per la lieve entità, la motivazione della sentenza di merito escludesse già in modo inequivoco la ricorrenza dei presupposti per la diminuente, essendo stati valorizzati la gravità della condotta, la violenza esercitata e le lesioni riportate dalla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La richiesta attenuante della lieve entità è valutabile solo quando la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, consentano di qualificare il fatto come lieve; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi per la gravità della condotta e delle conseguenze lesive.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    "la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo"

    La Consulta ha precisato i criteri di valutazione della lieve entità del fatto, imponendo al giudice una verifica complessiva degli elementi della condotta e dell'offesa.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre che della tenuità del danno o del pericolo.
  • L'attenuante non è applicabile quando la motivazione del giudice di merito evidenzi una condotta connotata da elevata gravità, uso significativo di violenza e produzione di lesioni alla persona offesa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si fonda su una richiesta manifestamente infondata, in presenza di una motivazione di merito che esclude in modo chiaro i presupposti della diminuente invocata.

Come è indicizzato

MaterieRapina
RamiDelitti contro il patrimonio

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