Cassazione Civile, Ordinanza n. 09620/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. La parte opponente deduceva, tra l’altro, di non avere ricevuto la notifica delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo che la domanda avesse ad oggetto l’accertamento negativo del diritto dell’esattore di iscrivere ipoteca e dovesse quindi essere trattata con le regole del processo ordinario, ma poiché il credito dipendeva da sanzioni CDS la competenza sarebbe spettata al giudice di pace. Riassunta la causa dinanzi al Giudice di pace di Grosseto, questi ha qualificato la domanda come duplice: da un lato opposizione recuperatoria contro il verbale di accertamento delle violazioni, dall’altro opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi di notificazione della cartella e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Su tale base ha chiesto il regolamento d’ufficio ritenendo sussistente la competenza funzionale del tribunale sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del regolamento, invocando l’art. 46 c.p.c., mentre nessuna parte si è costituita in questa fase.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile e tempestivo il regolamento d’ufficio, ma ha respinto la qualificazione operata dal Giudice di pace. Ha stabilito che il preavviso di iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo e che la controversia avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione ipotecaria, anche per vizi formali o sostanziali, si risolve in un accertamento negativo della pretesa dell’agente della riscossione e segue le regole del processo di cognizione ordinaria. Poiché il credito azionato derivava da sanzioni per violazioni del codice della strada, la competenza resta del Giudice di pace ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011; inoltre, la contestazione del verbale conosciuto solo con la notifica della cartella e del preavviso ipotecario deve essere proposta nelle forme di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011 e non come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. È stata quindi dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grosseto, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.c.
nessun richiamo, invece, all’art. 45 c.p.c.
l’esclusione del regolamento di competenza davanti al giudice di pace riguarda solo i regolamenti su istanza di parte ex artt. 42 e 43 c.p.c., non il regolamento d’ufficio.
art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza d’ufficio è possibile solo in caso di incompetenza per materia e per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.
il regolamento d’ufficio presuppone le sole ipotesi tipiche di incompetenza indicate dalla norma.
art. 28 c.p.c.
richiamato come parametro dell’incompetenza rilevabile d’ufficio.
art. 38 c.p.c.
nella formulazione post correttivo Cartabia
nel rito ex art. 281-decies c.p.c. il rilievo officioso della competenza va compiuto entro la prima udienza.
art. 281-decies c.p.c.
rito applicato nel procedimento nel quale è stato sollevato il regolamento.
art. 617 c.p.c.
l’opposizione non può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi quando si contesta il preavviso di iscrizione ipotecaria, che non è atto esecutivo.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
il preavviso di iscrizione ipotecaria è l’atto contestato nella specie.
art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011
poiché il credito deriva da sanzioni per violazioni del codice della strada, la competenza resta del giudice di pace.
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
l’opposizione recuperatoria contro il verbale di accertamento delle violazioni va proposta con le forme previste da questa norma.
d.lgs. n. 150 del 2011
il rito speciale è richiamato per le opposizioni relative a sanzioni amministrative da codice della strada.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, poiché il divieto dell’art. 46 c.p.c. riguarda solo i regolamenti proposti dalle parti e non quello officioso.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria non integra un atto esecutivo: la sua contestazione mira all’accertamento negativo del diritto dell’agente della riscossione a iscrivere ipoteca e va trattata come controversia di cognizione, non come opposizione ex art. 617 c.p.c.
- Quando la garanzia ipotecaria è iscritta a tutela di crediti per sanzioni del codice della strada, la competenza appartiene al giudice di pace secondo la disciplina speciale del d.lgs. 150/2011.
- Se il destinatario deduce di avere conosciuto il verbale di accertamento solo tramite la cartella o il preavviso ipotecario, l’impugnazione resta soggetta al rito speciale previsto per le sanzioni amministrative e non può essere convertita in opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
- La qualificazione della domanda deve dipendere dalla reale sostanza della pretesa fatta valere: la presenza di vizi di notifica o di contestazioni sul verbale non trasforma automaticamente l’azione in opposizione esecutiva.
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