Sentenza del 16/11/2020 n. 3545 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici - Soggetti passivi - Concessionari - Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, la sostituzione del proprietario come soggetto passivo opera solo per i concessionari di beni demaniali. Il concessionario di beni del patrimonio indisponibile dello Stato non rientra in tale previsione e quindi non è soggetto passivo ICI: l'accertamento/imposizione è stato respinto nei confronti del concessionario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna l'accertamento/imposizione ICI sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta in quanto concessionario di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e non di beni demaniali.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'art. 3 è interpretato in senso restrittivo: sostituisce il proprietario come soggetto passivo dell'ICI soltanto quando si tratti di concessionari di beni demaniali; non comprende i concessionari di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile: solo i concessionari di beni demaniali sono espressamente previsti come soggetti passivi in luogo del proprietario ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 504/1992.
- La qualifica giuridica del bene (demanio vs patrimonio indisponibile) è determinante per individuare il soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili.
- Nei contratti di concessione su beni del patrimonio indisponibile occorre verificare se vi sia una norma espressa o clausola contrattuale che trasferisca espressamente l'onere tributario; in assenza di ciò, non si può presumere l'assoggettamento del concessionario all'ICI.
- Gli enti impositivi devono motivare l'accertamento indicando la norma che legittima l'inclusione del concessionario come soggetto passivo; un'omessa o errata qualificazione del bene può portare all'annullamento dell'imposizione.
- In situazioni analoghe è consigliabile esaminare attentamente la natura giuridica del titolo concessorio e, se necessario, proporre ricorso dimostrando che la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3 d.lgs. 504/1992.
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