Cassazione Penale, Sentenza n. 10456/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (12.02.2024) che aveva ridotto la pena per i reati contestati. Le censure dedotte, in sintesi, riguardano: (i) vizio di motivazione per omessa valutazione della doglianza relativa alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a Spina; (ii) contestazione dell'argomentazione della Corte secondo cui l'assenza di autorizzazione amministrativa per l'apertura di un bar-ristorante era indice dell'inesistenza delle fatture; (iii) omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; sono poi stati depositati motivi aggiunti che insistono per l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e mancanza di autosufficienza, condividendo la memoria del Procuratore generale. Ha ritenuto tardiva la doglianza sulla qualifica di amministratore di fatto poiché non dedotta in appello, e ha richiamato la motivazione del Tribunale e della Corte d'appello che avevano già evidenziato il ruolo di Spina come procuratore dotato dei poteri dell'amministratore unico e il suo effettivo ruolo di dominus. Ha confermato la congrua motivazione sulla inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza e finalità evasiva). Ha altresì ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale dei giudici di merito circa il diniego delle attenuanti generiche. Per l'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso, come chiesto dal Pubblico Ministero
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Funzione di sintesi: richiama il parametro di specificità dei motivi di impugnazione; i ricorrenti sono stati censurati per avere motivi generici e non autosufficienti
artt. 81, 110 cod. pen.; art. 2 d.lgs. 74/2000
Norme sostanziali relative ai reati contestati (partecipazione, concorso e reati tributari): i giudici di merito hanno ritenuto configurata l'azione criminosa con l'uso di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la mancata concessione è considerata esercizio di discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata logicamente
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle conseguenze sanzionatorie pecuniarie
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve esporre censure specifiche e autosufficienti: motivi generici o tardivi sono probabilmente dichiarati inammissibili
- Questioni non sollevate nei gradi precedenti (es. in appello) e presentate per la prima volta in cassazione o in udienza sono spesso considerate tardive e non ammissibili
- La valutazione dei fatti e l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (ad es. sulla concessione di attenuanti generiche) non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e non contraddittoria
- La prova che le fatture documentavano operazioni inesistenti e che tali costi sono stati utilizzati per abbattere l'imponibile può essere ritenuta idonea a dimostrare il dolo fiscale (consapevolezza e finalità evasiva)
- Il ruolo effettivo di gestione (amministratore di fatto) può essere accertato anche sulla base di visure, dichiarazioni e atti che dimostrino il controllo sostanziale, anche se formali attribuzioni risultino diverse
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa imputabile al ricorrente, sono possibili condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
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