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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10456/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (12.02.2024) che aveva ridotto la pena per i reati contestati. Le censure dedotte, in sintesi, riguardano: (i) vizio di motivazione per omessa valutazione della doglianza relativa alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a Spina; (ii) contestazione dell'argomentazione della Corte secondo cui l'assenza di autorizzazione amministrativa per l'apertura di un bar-ristorante era indice dell'inesistenza delle fatture; (iii) omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; sono poi stati depositati motivi aggiunti che insistono per l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e mancanza di autosufficienza, condividendo la memoria del Procuratore generale. Ha ritenuto tardiva la doglianza sulla qualifica di amministratore di fatto poiché non dedotta in appello, e ha richiamato la motivazione del Tribunale e della Corte d'appello che avevano già evidenziato il ruolo di Spina come procuratore dotato dei poteri dell'amministratore unico e il suo effettivo ruolo di dominus. Ha confermato la congrua motivazione sulla inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza e finalità evasiva). Ha altresì ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale dei giudici di merito circa il diniego delle attenuanti generiche. Per l'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso, come chiesto dal Pubblico Ministero

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Funzione di sintesi: richiama il parametro di specificità dei motivi di impugnazione; i ricorrenti sono stati censurati per avere motivi generici e non autosufficienti

  • artt. 81, 110 cod. pen.; art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norme sostanziali relative ai reati contestati (partecipazione, concorso e reati tributari): i giudici di merito hanno ritenuto configurata l'azione criminosa con l'uso di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la mancata concessione è considerata esercizio di discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata logicamente

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle conseguenze sanzionatorie pecuniarie

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve esporre censure specifiche e autosufficienti: motivi generici o tardivi sono probabilmente dichiarati inammissibili
  • Questioni non sollevate nei gradi precedenti (es. in appello) e presentate per la prima volta in cassazione o in udienza sono spesso considerate tardive e non ammissibili
  • La valutazione dei fatti e l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (ad es. sulla concessione di attenuanti generiche) non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e non contraddittoria
  • La prova che le fatture documentavano operazioni inesistenti e che tali costi sono stati utilizzati per abbattere l'imponibile può essere ritenuta idonea a dimostrare il dolo fiscale (consapevolezza e finalità evasiva)
  • Il ruolo effettivo di gestione (amministratore di fatto) può essere accertato anche sulla base di visure, dichiarazioni e atti che dimostrino il controllo sostanziale, anche se formali attribuzioni risultino diverse
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa imputabile al ricorrente, sono possibili condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende

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