Sentenza del 20/03/2017 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
RENDITA CATASTALE - Procedura DOCFA - Motivazione basata sul mero scostamento dalle risultanze del metodo statistico - Illegittima - Necessità di corredare la motivazione con elementi ulteriori a sostegno dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della rettifica catastale perché motivata esclusivamente dal mero scostamento tra la rendita proposta con la procedura DOCFA e quella risultante dall’applicazione di un metodo statistico. Tale motivazione non indicava ulteriori elementi concreti relativi alle caratteristiche oggettive dell’immobile, né spiegava le ragioni per cui la rendita proposta fosse inadeguata.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che la rendita proposta mediante DOCFA non è vincolante per l’Ufficio, il quale può rettificarla nell’esercizio del proprio potere-dovere di determinare la rendita secondo i criteri di legge. Tuttavia, la rettifica non può fondarsi sul solo scostamento dal risultato statistico: l’atto deve essere corredato da ulteriori elementi concreti e verificabili che giustifichino la diversa rendita attribuita. In assenza di tale integrazione motivazionale, l’atto impositivo è illegittimo.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 - Procedura DOCFA
La procedura consente al contribuente di proporre una rendita catastale; tale proposta ha natura collaborativa e non vincola l’Ufficio, che può procedere alla rettifica sulla base dei criteri oggettivi previsti dalla legge.
Principi giurisprudenziali richiamati da Cass. n. 16242/2015, n. 6411/2014 e n. 16824/2006
La rendita proposta con DOCFA può essere rettificata, ma l’Amministrazione deve esercitare il proprio potere accertativo indicando gli elementi concreti posti a fondamento della diversa classificazione o quantificazione. Il mero scostamento da un metodo statistico non è sufficiente a motivare validamente l’atto.
Massime di principio
- Nelle rettifiche catastali, l’Ufficio non è vincolato dalla rendita proposta dal contribuente tramite DOCFA, ma deve determinare la rendita sulla base delle caratteristiche oggettive dell’immobile e dei criteri normativi applicabili.
- Un atto di rettifica non è adeguatamente motivato se si limita a evidenziare la differenza tra la rendita proposta e quella risultante da un algoritmo o metodo statistico.
- La motivazione deve illustrare gli elementi specifici dell’immobile che giustificano la maggiore rendita, come consistenza, categoria, classe, ubicazione, caratteristiche costruttive o comparabilità con unità similari.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l’atto se non riesce a comprendere, dalla motivazione, quali dati concreti abbiano determinato la rettifica e perché la rendita proposta sia stata ritenuta errata.
- L’utilizzo di strumenti statistici può costituire un supporto all’accertamento, ma non sostituisce l’obbligo di motivazione individualizzata dell’atto.
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