Regolamento (UE) 2025/2179
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 della Commissione, del 12 settembre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni per una domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il formato e le modalità con cui i richiedenti devono presentare all’ESMA le informazioni per ottenere la registrazione come verificatore esterno delle obbligazioni verdi europee. Le regole mirano a rendere i dati leggibili meccanicamente, tracciabili e adatti alla gestione digitale, prevedendo anche una lettera di attestazione dell’alta dirigenza e specifici allegati standardizzati. Viene inoltre disciplinata la conservazione dei dati personali, in coordinamento con la normativa UE in materia di protezione dei dati.
Norme tecniche di attuazione per la domanda di registrazione come verificatore esterno delle obbligazioni verdi europee, con moduli, modelli e procedure standardizzati per la trasmissione delle informazioni all’ESMA.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti che presentano all’ESMA una domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee. Disciplina il formato, il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni e dei documenti richiesti nella domanda, inclusi i requisiti di leggibilità meccanica, numerazione univoca dei documenti, dichiarazione di veridicità e conservazione dei dati personali. Ha ambito territoriale unionale ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina la registrazione sostanziale in sé, ma la documentazione e la procedura di presentazione della domanda.
Norme tecniche per la domanda di registrazione dei verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 della Commissione stabilisce il quadro tecnico-operativo per la presentazione all’ESMA della domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631. La finalità è rendere omogenea, digitale e verificabile la documentazione, così da consentire all’Autorità di valutare in modo efficiente il rispetto delle condizioni di registrazione, incluse quelle del regolamento delegato (UE) 2025/2180.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la standardizzazione dei moduli e dei modelli risponde a esigenze di sicurezza, gestione dei dati e utilizzabilità delle informazioni. Il legislatore UE richiede inoltre che i documenti siano leggibili meccanicamente, associati a un riferimento univoco e corredati da una dichiarazione di veridicità dell’alta dirigenza. Il regolamento richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e della disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai soggetti che presentano domanda di registrazione all’ESMA come verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee. Non incide sulla disciplina sostanziale dei requisiti di registrazione, ma sul contenuto e sulle modalità della relativa istanza, nonché sulla conservazione dei dati personali connessi al procedimento.
Formato della domanda e requisiti di presentazione
L’articolo 1, paragrafo 1, rinvia agli allegati per il formato delle informazioni da trasmettere. Il paragrafo 2 impone che i dati siano forniti in formato leggibile meccanicamente, in modo da restare accessibili per un periodo adeguato alle finalità della domanda e da poter essere riprodotti senza alterazioni.
Ogni documento allegato deve essere identificato da un numero di riferimento unico. Inoltre, il richiedente deve indicare chiaramente a quale obbligo del regolamento (UE) 2023/2631 si riferisce ciascun documento e in quale documento siano contenute le informazioni rilevanti. La tabella dell’allegato I è lo strumento di collegamento tra obblighi normativi e documentazione prodotta.
Se un obbligo non è applicabile alla singola domanda, il richiedente deve segnalarlo nella tabella pertinente e spiegare il motivo della non applicabilità.
Attestazione dell’alta dirigenza
La domanda deve essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del richiedente, che attesti la correttezza e completezza delle informazioni fornite, per quanto a sua conoscenza, alla data di presentazione. Si tratta di un presidio di responsabilizzazione e affidabilità della candidatura.
Conservazione dei dati personali e protezione dei dati
Il regolamento disciplina espressamente la conservazione dei dati personali dei richiedenti. In caso di registrazione, i dati sono conservati dal verificatore esterno e dall’ESMA per il tempo necessario alla valutazione iniziale e comunque non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni del richiedente registrato. Se la registrazione è rifiutata o la domanda è ritirata, la conservazione presso l’ESMA non può superare cinque anni dal rifiuto o dal ritiro.
I considerando precisano che il trattamento deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA e al regolamento (UE) 2016/679, oltre alle norme nazionali applicabili, per i soggetti richiedenti.
Contenuto degli allegati
Gli allegati forniscono una struttura dettagliata della documentazione richiesta:
- Allegato II: dati generali del richiedente, sede legale nell’Unione, sito web, LEI se del caso, persone di contatto e forma giuridica.
- Allegato III: assetto proprietario, con indicazione dei proprietari, della percentuale di capitale e dei diritti di voto, e della natura diretta o indiretta della partecipazione.
- Allegato IV: informazioni sui membri dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione, con dati anagrafici, ruoli, CV, prova dell’assenza di precedenti penali e dichiarazioni su professionalità, onorabilità e conflitti di interessi, con riferimenti al regolamento delegato (UE) 2025/2180.
- Allegato V: risorse analitiche, numero di persone coinvolte, loro ruolo e anzianità, informazioni sulle attività di valutazione, durata stimata delle verifiche e numero previsto di valutazioni nei 24 mesi successivi; le risorse umane sono misurate anche in termini di equivalente a tempo pieno (ETP).
- Allegato VI: politiche e procedure interne, tra cui formazione, continuità operativa, riservatezza, sistemi informativi, quadro di controllo interno, whistleblowing, remunerazione, pubblicazione delle verifiche, governance, conflitti di interessi ed esternalizzazione.
- Allegato VII: altre attività del richiedente e attività eventualmente svolte tramite società controllate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato standard della domanda
L’articolo 1, paragrafo 1, impone ai richiedenti di presentare le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 nel formato stabilito negli allegati del regolamento di esecuzione. Gli allegati II-VII contengono i modelli relativi a informazioni generali, assetto proprietario, alta dirigenza, risorse analitiche, politiche e procedure e altre attività.
Requisiti tecnici di presentazione
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente, accessibile per un periodo adeguato alle finalità della domanda e riproducibile senza alterazioni. Il regolamento intende adattare la domanda ai mezzi di registrazione digitali.
Tracciabilità dei documenti e riferimento agli obblighi del regolamento (UE) 2023/2631
L’articolo 1, paragrafo 3, impone l’assegnazione di un numero di riferimento unico a ciascun documento trasmesso all’ESMA. I documenti devono indicare chiaramente a quale obbligo del regolamento (UE) 2023/2631 si riferiscono e in quale documento sono contenute le informazioni richieste; la tabella dell’allegato I va compilata in modo da collegare informazioni e documenti.
Indicazione delle non applicabilità
Se un obbligo del regolamento (UE) 2023/2631 non si applica alla domanda, il richiedente deve indicarlo nella tabella pertinente e fornire una spiegazione, secondo l’articolo 1, paragrafo 4.
Lettera di attestazione dell’alta dirigenza
L’articolo 1, paragrafo 5, richiede che la domanda sia accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del richiedente, attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a sua conoscenza, alla data di presentazione.
Conservazione dei dati personali
L’articolo 1, paragrafo 6, stabilisce che i dati personali relativi ai richiedenti siano conservati dal verificatore esterno e dall’ESMA per il tempo necessario alla valutazione della registrazione iniziale e comunque non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni del richiedente registrato. Se la registrazione è rifiutata o la domanda è ritirata, l’ESMA conserva i dati per non più di cinque anni dal rifiuto o dal ritiro.
Allegati e contenuto informativo della domanda
Gli allegati disciplinano in dettaglio il contenuto documentale della domanda: allegato II (dati generali del richiedente), allegato III (assetto proprietario), allegato IV (membri dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione, con CV, assenza di precedenti e dichiarazioni su professionalità/onorarietà e conflitti), allegato V (risorse analitiche, numero di addetti, ETP, durata delle verifiche e valutazione di adeguatezza), allegato VI (politiche e procedure interne, whistleblowing, retribuzione, controlli interni, governance, conflitti di interesse ed esternalizzazione), allegato VII (altre attività e eventuali controllate).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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