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Ordinanza

Ordinanza n. 256/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01401/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dalla pronuncia emerge soltanto che le questioni dedotte in appello presentano una peculiare complessità e necessitano di adeguato approfondimento nella sede di merito; il testo non specifica i singoli motivi d'appello né l'atto amministrativo originariamente contestato.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Non ha disposto la sospensione interinale della sentenza impugnata, ritenendo sufficiente la tutela derivante dalla trattazione ravvicinata dell'appello. L'udienza pubblica sarà fissata con decreto del Presidente del CGARS. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di accogliere la domanda cautelare mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di disporre la sospensione interinale dell'atto o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le questioni d'appello presentano particolare complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può tutelare adeguatamente l'appellante ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può avere natura meramente acceleratoria: esso non implica necessariamente la sospensione interinale della sentenza impugnata.
  • La sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito costituisce una misura cautelare sufficiente quando le esigenze difensive dell'appellante possono essere soddisfatte mediante una decisione ravvicinata dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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