Sentenza del 06/12/2016 n. 24905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR di Catanzaro sostenendo, da un lato, che il giudice d'appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di esaminare la questione dell'opponibilità del fondo patrimoniale all'agente della riscossione; dall'altro, ha contestato l'interpretazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria potesse essere effettuata senza ulteriori adempimenti o comunicazioni preventive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la CTR era stata effettivamente investita anche delle questioni relative agli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 non è un atto di espropriazione forzata e, pertanto, non richiede necessariamente la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2. Tuttavia, prima dell'iscrizione, l'Amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni. Poiché tale contraddittorio endoprocedimentale era stato omesso, l'iscrizione ipotecaria era nulla. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita la controparte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
L'ipoteca può essere iscritta sui beni immobili del debitore e, prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca.
L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare e non costituisce un atto dell'espropriazione forzata. Può quindi essere effettuata senza la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, ma deve essere preceduta da una specifica comunicazione al contribuente.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.
La disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non si applica direttamente all'iscrizione ipotecaria, che appartiene a una procedura alternativa e preliminare rispetto all'esecuzione.
L. n. 241/1990, artt. 7 e 21
Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento e dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari.
L'iscrizione ipotecaria, incidendo sulla posizione giuridica del contribuente, deve essere preceduta dalla comunicazione del procedimento, così da consentire la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 6
Deve essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Il contribuente deve essere informato preventivamente dell'imminente iscrizione ipotecaria, in modo da poter regolarizzare la propria posizione o formulare osservazioni.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 21
Gli atti impugnabili devono essere impugnati entro sessanta giorni dalla notificazione.
L'iscrizione ipotecaria è considerata un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario e la sua comunicazione rende operativo il termine per ricorrere.
Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le disposizioni sono richiamate a fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione procedimentale, alla tutela effettiva e alla possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della misura.
Codice civile, art. 170
La norma disciplina i limiti all'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. La sentenza non decide in via definitiva tale questione, poiché fonda il rigetto dell'iscrizione sulla mancata comunicazione preventiva.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale è una misura cautelare distinta dall'espropriazione forzata; pertanto, non richiede necessariamente l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
- Prima di iscrivere l'ipoteca, l'agente della riscossione deve informare preventivamente il contribuente e concedergli un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
- L'omessa comunicazione preventiva comporta l'illegittimità o nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se i crediti posti a fondamento della misura sono astrattamente dovuti.
- Quando il contribuente deduce la mancata comunicazione preventiva, il giudice può qualificare giuridicamente il fatto applicando la disciplina corretta, anche se il ricorso richiama una norma non esattamente pertinente, come l'art. 50, comma 2.
- La presenza di un fondo patrimoniale o di altri vincoli sui beni può costituire un'ulteriore difesa, ma la mancata attivazione del contraddittorio preventivo è una ragione autonoma e sufficiente per contestare l'iscrizione.
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