Sentenza del 21/09/2016 n. 18487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della società per il 1993, contestando la deduzione di costi ritenuti non provati e relativi a operazioni inesistenti, nonché ammortamenti imputati a un periodo in cui l'attività produttiva risultava sospesa per sequestro giudiziario. Era stato inoltre contestato un maggior reddito derivante dagli interessi percepiti per un finanziamento concesso a un'altra società. In cassazione, il Fallimento ha contestato, da un lato, la valutazione delle fatture e dei costi alla luce del principio di competenza e, dall'altro, l'esclusione degli ammortamenti e dei costi relativi alla lavorazione della feccia di vino. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione. Tuttavia, i motivi non contenevano i quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti, ratione temporis, dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. Ha ritenuto indispensabile la formulazione dei quesiti di diritto per le censure di violazione di legge e di un'apposita sintesi per i vizi di motivazione, trattandosi di un ricorso contro una sentenza pubblicata quando l'art. 366-bis c.p.c. era ancora applicabile. Non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
La ricorrente sosteneva che la deducibilità dei costi dovesse essere valutata in base al periodo di competenza economica delle prestazioni, anche se le fatture erano state emesse nell'anno successivo. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67
Ammortamento dei beni strumentali
La ricorrente invocava la deducibilità degli ammortamenti dei macchinari e dei costi sostenuti durante il periodo di sequestro, sostenendo che l'autorità giudiziaria aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Necessità del quesito di diritto e del momento di sintesi per i vizi di motivazione
Per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati nel periodo di applicazione della norma, ciascun motivo fondato sulla violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; le censure motivazionali dovevano invece contenere un momento di sintesi che individuasse chiaramente il fatto controverso e il vizio denunciato. La loro omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 5
Applicazione temporale dell'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.
L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. opera per i ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge; per le sentenze pubblicate anteriormente continua ad applicarsi il precedente requisito dei quesiti di diritto, secondo la disciplina transitoria.
D.Lgs. n. 40 del 2006
È richiamato in relazione alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c. e all'applicabilità dei requisiti formali dei ricorsi per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso dipendono dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato; occorre verificare la disciplina processuale vigente in quel momento.
- Quando una norma processuale richiede un quesito di diritto o una sintesi del vizio motivazionale, la loro omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso senza alcun esame delle questioni sostanziali.
- Un motivo che combina violazione di legge e vizio di motivazione deve distinguere chiaramente le due censure e indicare, per ciascuna, la specifica questione sottoposta alla Corte.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove: le contestazioni devono essere formulate secondo i limiti propri del giudizio di legittimità e con precisa indicazione dell'errore giuridico o motivazionale.
- La mancata costituzione della parte intimata normalmente esclude una pronuncia di condanna alle spese a suo favore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 2167 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5369 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5370 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5373 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5374 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →