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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37165/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto: la Corte aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo assente l'istanza di trattazione collegata alla domanda di definizione agevolata (D.L. n.119/2018), mentre dagli atti risultava invece depositata l'istanza in data 24 gennaio 2020. In aggiunta, l'originario ricorso in cassazione contestava la validità delle notifiche (avviso di accertamento e cartella) per nullità e vizi formali, sollevando l'omessa pronuncia della CTR sulla nullità della notifica dell'avviso e la mancanza di relata e sottoscrizione sulla cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione (art. 391-bis), ritenendo sussistente l'errore di fatto relativo alla falsa percezione dell'assenza dell'istanza di trattazione e ha revocato l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il giudizio. In sede rescissoria ha poi esaminato i motivi del ricorso principale: ha accolto il primo motivo (omessa pronuncia della CTR sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento), dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza d'appello in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente. Ha quindi annullato la pretesa tributaria impugnata e ha condannato l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto degli atti giudiziali; usata per ottenere l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato estinto il giudizio sulla base di un errore di percezione dell'esistenza dell'istanza di trattazione.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Norma collegata alle ipotesi di revocazione per errore di fatto; richiamata ai fini della delimitazione della fattispecie.

  • art. 6, comma 13, D.L. n.119/2018

    art. 6, comma 13, D.L. n.119/2018

    Prevede l'estinzione del giudizio in caso di mancata istanza di trattazione collegata alla definizione agevolata; la Corte aveva disposto l'estinzione sulla (errata) base che l'istanza non era stata depositata.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31/12/1992 n.546

    art. 19, comma 3, d.lgs. n.546/1992

    Consente al contribuente di impugnare unitamente alla cartella gli atti impositivi presupposti che non siano stati notificati; norma interpretata in senso favorevole al contribuente, permettendo l'impugnazione 'recuperatoria' degli atti presupposti non notificati.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    art. 36 d.lgs. n.546/1992

    Richiamato in relazione ai profili di nullità/formalità delle decisioni giudiziarie; utilizzato nella censura di violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 118, disp. att. cod. proc. civ.

    art. 118, disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presunti vizi procedurali e alla tutela dei diritti di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale al giusto processo e al diritto alla decisione; evocato nella discussione sui doveri decisori del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma che disciplina la cassazione per violazione di legge; citata dalla ricorrente nei motivi originari.

  • artt. 148 e 156 c.p.c.

    Norme sulle comunicazioni e notificazioni; richiamate nel motivo che contestava l'inesistenza della notifica della cartella (mancanza di relata e sottoscrizione).

  • art. 60 d.P.R. n.600/1973

    art. 60 d.P.R. n.600/1973

    Disciplina modalità speciali di notificazione degli atti tributari (messo comunale o speciale con annotazioni); distinta dalla notifica postale ordinaria che, se scelta, esclude l'applicazione di alcune formalità previste per l'ufficiale giudiziario.

  • art. 7, L. 20/11/1982 n. 890

    Regolava (nella versione all'epoca) la notifica mediante posta ordinaria; la Corte ha osservato che, se la notifica è stata effettuata con la posta, non si applicano le prescrizioni dell'art. 7 relative alla consegna da parte di ufficiale giudiziario.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    art. 156, terzo comma, c.p.c.

    Riferimento al principio di idoneità al raggiungimento dello scopo che può, in astratto, elidere nullità formali delle notifiche; la Corte ha detto che non è sede per decidere quel principio nel merito del caso.

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; applicabile alla notifica postale a meno che il destinatario provi impossibilità di prenderne cognizione senza sua colpa.

  • art. 58 d.P.R. n.600/1973

    art. 58 d.P.R. n.600/1973

    Riferimento ai termini di notifica; citato nel contesto dell'indicazione che la notifica dell'avviso era stata compiuta oltre il termine previsto.

  • art. 112 c.p.c.

    Dovere del giudice di decidere tutte le questioni proposte; la mancata pronuncia costituisce vizio rilevante (mancata assoluzione dei doveri decisori).

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Indica i fatti che devono essere esposti nel ricorso per cassazione; richiamato per la sufficienza dell'esposizione nel ricorso per revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis è percorribile quando la Corte ha deciso sulla base di un errore di fatto obiettivamente riscontrabile negli atti (es. documento depositato ma non rilevato), e tale errore ha avuto efficacia decisiva.
  • Quando si chiede la definizione agevolata e si deposita un'istanza di trattazione, occorre che il deposito sia correttamente registrato nel fascicolo; un'omessa considerazione di tale deposito dalla Corte può giustificare la revocazione.
  • La disposizione di favore per il contribuente (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) consente di impugnare congiuntamente la cartella e gli atti presupposti non notificati; la scelta spetta al contribuente e non impone che contesti anche il merito della pretesa tributaria.
  • La modalità concreta di notifica (posta ordinaria vs. messo comunale/speciale vs. ufficiale giudiziario) è determinante per valutare la rilevanza di vizi formali: una notifica postale regolare rende irrilevanti alcune formalità richieste per le notifiche eseguite da ufficiale giudiziario.
  • La ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario può essere irrilevante se la notifica è stata eseguita mediante posta e non secondo le forme che richiedono la sottoscrizione del consegnatario; tuttavia la notifica all'indirizzo sbagliato può determinare nullità.
  • L'omessa pronuncia su una questione proposta (violazione dell'art.112 c.p.c.) integra un vizio che la Cassazione può rilevare e che può comportare la cassazione o l'accoglimento del ricorso se il punto è decisivo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • In casi simili, verificare sempre: a) la modalità materiale di notifica indicata negli atti; b) l'esistenza di ricevute/raccomandate; c) la corrispondenza dell'indirizzo e della residenza risultante dai certificati storici; d) la tempestività e l'effettivo deposito di eventuali istanze di definizione/di trattazione.

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