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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa per una cartella erariale, deducendo di non aver mai ricevuto la cartella presupposta. Nei giudizi di merito la sua domanda è stata respinta sulla base del deposito dell'estratto di ruolo e della documentazione ritenuta idonea a provare la notifica della cartella. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) omessa pronuncia e vizio di motivazione per non avere il giudice d'appello esaminato la doglianza sulla nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa e per l'omessa indicazione del destinatario nella relata; (2) violazione delle norme sulle notificazioni per l'asserita assenza del nome e cognome del destinatario nella relata; (3) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova che la raccomandata depositata in casa comunale contenesse effettivamente la cartella e per mancata produzione della cartella stessa; (4) violazione dell'art. 140 c.p.c. per mancata prova dell'avviso di deposito presso la casa comunale e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendoli infondati o, quanto al terzo profilo, anche in parte inammissibili perché la contestazione sul contenuto della busta depositata in casa comunale era nuova rispetto ai gradi di merito. Ha invece accolto il quarto motivo: ha rilevato che, nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché la sentenza d'appello non aveva verificato tale passaggio essenziale e la relata/cartolina non consentivano di accertare la regolarità della procedura, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare singolarmente ogni allegazione o argomento delle parti, se incompatibili con la soluzione adottata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per affermare il dovere di una motivazione sintetica ma logicamente coerente.

  • art. 148 c.p.c.

    Invocato per censurare la regolarità della relata di notifica; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancanza del nome del destinatario, alla luce degli atti esaminati.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento può essere assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre l'originale o la copia autentica della cartella.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; il contribuente che contesti la riferibilità della notifica o il contenuto della busta deve offrire prova contraria dei fatti allegati dal notificante.

  • art. 140 c.p.c.

    Nelle notifiche per irreperibilità temporanea, la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non basta.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    Interpretato in modo costituzionalmente orientato: per dimostrare il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna occorre produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della CAD.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati come parametro per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle regole sulla notificazione, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

Massime di principio

  • Nella motivazione della sentenza il giudice non è tenuto a rispondere analiticamente a ogni singola allegazione: è sufficiente una risposta complessiva e logicamente coerente che renda incompatibili le censure non espressamente esaminate.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale, l'agente della riscossione può dimostrare il perfezionamento del procedimento anche senza produrre la cartella originale, essendo sufficiente la relazione di notifica e la documentazione identificativa della pretesa, purché idonea a collegare l'atto al destinatario.
  • La contestazione sulla riferibilità della notifica o sul contenuto della raccomandata depositata deve essere tempestivamente introdotta nel merito; se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
  • Quando la notificazione dell'atto impositivo avviene ex art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento non è data dalla sola spedizione della raccomandata informativa: è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
  • Se il destinatario contesta la regolarità della notifica, può offrire prova contraria; in mancanza, le risultanze documentali prodotte dal notificante possono ritenersi sufficienti nei limiti consentiti dalla disciplina speciale delle notificazioni.
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