Ordinanza n. 12063/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruttoria e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse della ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che le parti hanno depositato documentazione integrativa. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Tribunale non ha deciso nel merito il ricorso, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. L'ordinanza non regola le spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto dal Ministero.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate in relazione al divieto di rinvio e alla necessità di evitare differimenti incompatibili con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio prima di calendarizzare la causa per la decisione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo amministrativo è stato depositato, la documentazione integrativa è stata acquisita e non risultano ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
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