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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12131 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Reddito da plusvalenza - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - Efficacia retroattiva - Retroattività - Conseguenze - Accertamento - Valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro - Rilevanza - Esclusione - Onere della prova - Riparto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2004, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione una presunta plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili. La CTR aveva ritenuto sufficiente, per determinare induttivamente il maggior corrispettivo, il valore dei terreni accertato ai fini dell'imposta di registro, ponendo sulla contribuente l'onere di dimostrare di aver venduto a un prezzo inferiore. La ricorrente ha contestato tale impostazione, deducendo la violazione delle norme sulla determinazione delle plusvalenze e delle regole sull'onere della prova, nonché l'omessa valutazione della perizia di stima, della documentazione bancaria e della dilazione dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che, in forza dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente natura di norma di interpretazione autentica e applicazione retroattiva, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, dimostrare l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini IRPEF. L'Agenzia deve fornire ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria.

Norme richiamate

  • D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Il TUIR, artt. 58, 68, 85 e 86, [...] si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende [...] l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore [...] accertato o definito ai fini dell'imposta di registro [...] ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.

    La disposizione è una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: il solo valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale non consente di presumere automaticamente un maggior prezzo di vendita rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68

    Disciplina la determinazione delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi. La sua applicazione richiede la prova dell'effettivo maggior corrispettivo e non consente di fondare l'accertamento esclusivamente sul valore utilizzato per l'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2

    Riguarda i criteri di accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro. Tale valore non è automaticamente trasferibile nell'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF.

  • Codice civile, artt. 2697-2729

    Regolano l'onere della prova e le presunzioni. Nel caso esaminato, l'onere principale di dimostrare il maggior corrispettivo grava sull'Amministrazione, mediante elementi gravi, precisi e concordanti; il contribuente può successivamente fornire la prova contraria.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    Richiamato in relazione ai poteri e alle regole probatorie del processo tributario, nell'ambito della valutazione degli elementi prodotti dalle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 115, comma 1

    Richiamato per la contestata omessa valutazione delle prove prodotte dalla contribuente; il motivo è stato accolto insieme al primo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Riguarda, rispettivamente, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo. I motivi fondati su tali disposizioni sono stati dichiarati assorbiti.

Massime di principio

  • Il valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova sufficiente di un maggior prezzo incassato ai fini IRPEF.
  • Per accertare una plusvalenza maggiore di quella dichiarata, l'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi probatori specifici, gravi, precisi e concordanti, come pagamenti effettivi, movimentazioni finanziarie, accordi dissimulati o altri indizi coerenti.
  • La regola introdotta dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 opera retroattivamente anche per annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro probatorio adeguato, spetta al contribuente dimostrare che il prezzo effettivamente percepito era quello dichiarato o che la plusvalenza non si è realizzata nell'anno accertato.
  • Per difendersi è utile produrre rogiti, perizie asseverate, documentazione bancaria, prove dei pagamenti effettivi e documenti relativi a eventuali dilazioni, poiché il giudice deve valutarli concretamente.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva nel merito: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando correttamente i principi stabiliti dalla Cassazione.

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