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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02202/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, articolando due motivi: (1) violazione di norma processuale e nullità per mancata autonoma valutazione (art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.) in ordine alla gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (partecipazione ad associazione mafiosa e detenzione/porto illegali di arma aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.) e alla sussistenza delle esigenze cautelari; la difesa sostiene che il provvedimento ha riportato acriticamente la richiesta del PM senza specificare le critiche individualizzanti rispetto al ruolo e alle condotte dell'Abbruzzese; il Tribunale ha rigettato l'eccezione ritenendola generica. (2) vizio di motivazione per mancata valutazione della presunzione di persistenza dei legami (art. 275 comma 3 c.p.p.) e per non aver considerato elementi (intercettazione del 27/02/2022) che indicherebbero l'allontanamento dell'indagato dal contesto mafioso; la difesa non ha però allegato la trascrizione completa dell'intercettazione nel ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica: pur riconoscendo che alcune parti della motivazione erano ripetitive e che la parte valutativa del giudice è spesso sintetica, la Corte ha confermato il principio che la nullità per mancata autonoma valutazione è rilevabile solo se la difesa indica con sufficiente specificità in quale punto e per quale aspetto l'omissione avrebbe potuto determinare un diverso risultato decisorio; nel caso concreto la difesa non ha fornito tale specificazione né ha sollevato la questione oralmente nell'udienza ex art. 309 c.p.p. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto il ricorso autosufficientemente carente perché non è stata allegata la trascrizione completa dell'intercettazione invocata, impedendo alla Corte di valutare la rilevanza dell'elemento probatorio evocato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposto l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Imposizione del dovere di autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero; la mancata osservanza può comportare la nullità dell'atto cautelare, ma la Cassazione richiede che la difesa indichi con specificità la rilevanza causale dell'omissione rispetto al risultato decisorio

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) e lett. e)

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (errore in procedendo e vizio di motivazione); consentono alla Corte di esaminare questioni procedurali e di motivazione sollevate con le specifiche lett. richiamate

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione operativa in materia di persistenza del vincolo associativo e di rischio; obbligo per il giudice di valutare gli elementi che possono dimostrare la rescissione dei legami con la consorteria

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla qualificazione e aggravazione dei reati di associazione di tipo mafioso contestati; usato nel capo di imputazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Rimanda all'udienza nella quale possono essere svolte contestazioni in ordine alla misura cautelare; la Corte ha rilevato che la difesa non aveva sollevato in quella sede la questione sulla gravità indiziaria

  • art. 94 comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla comunicazione agli istituti penitenziari dell'esito del procedimento cautelare; la Cassazione ordina la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto dove il ricorrente è ristretto

Massime di principio

  • Il giudice della cautela deve fornire un'autonoma valutazione critica rispetto alla richiesta del PM: tuttavia la mancata autonoma motivazione integra nullità rilevabile solo se la difesa dimostra con precisione che l'omissione ha avuto incidenza sul risultato decisorio
  • Le censure generiche che non specificano in quale parte e per quale aspetto la motivazione mancherebbe di autonomia vengono rigettate dalla Cassazione
  • Quando si invocano elementi intercettativi determinanti (es. conversazioni che dimostrano il distacco dall'associazione) è necessario allegare al ricorso la documentazione completa (trascrizioni/atti) per rendere la doglianza autosufficiente
  • Per contestare la persistenza di legami mafiosi occorre valutare il dato temporale complessivo e dimostrare, con elementi sistematici, l'effettivo superamento della partecipazione; una singola frase isolata difficilmente è sufficiente se non contestualizzata
  • La difesa deve sollevare tempestivamente le obiezioni nelle sedi previste (es. udienza ex art. 309 c.p.p.) per evitare che le eccezioni siano ritenute tardive o generiche in sede di cassazione
  • In impugnazioni cautelari la Corte di legittimità verifica sia la tecnica redazionale del provvedimento (quanto la motivazione riproduce pedissequamente la richiesta del PM) sia la rilevanza concreta di eventuali omissioni; per ottenere l'annullamento è necessario mostrare la rilevanza causale dell'omissione

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