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Ordinanza

Ordinanza n. 4744/2026 - Napoli, Sezione 7

per la correzione della sentenza n. 3827 del 19.05.2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1118 del 2022;

Giustizia amministrativa202201118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro l’annullamento in autotutela e la dichiarazione di inefficacia di titoli edilizi minori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari o titolari di titoli edilizi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 3827 del 19 maggio 2025. La sentenza aveva accolto il ricorso principale e condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nell’ultima pagina del ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo l’omissione immediatamente rilevabile dalla lettura del ricorso introduttivo e qualificandola come errore materiale. Ha quindi corretto il dispositivo della sentenza n. 3827 del 19 maggio 2025, stabilendo che la condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite deve intendersi pronunciata con distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    correzione di errori materiali

    Consente la correzione dell’omissione materiale contenuta nel dispositivo quando essa risulti immediatamente rilevabile dagli atti del giudizio, in particolare dalla richiesta espressamente formulata nel ricorso introduttivo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria conseguenti alla correzione della sentenza.

Massime di principio

  • L’omessa distrazione delle spese di lite in favore dei difensori costituiti può essere corretta ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. quando la relativa richiesta sia stata espressamente formulata negli atti processuali e l’omissione sia immediatamente riconoscibile come materiale.
  • La correzione dell’errore materiale non modifica il contenuto decisorio sostanziale della sentenza, ma rende il dispositivo conforme alla statuizione sulle spese effettivamente richiesta e risultante dagli atti del giudizio.
  • A seguito dell’accoglimento dell’istanza di correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoria

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