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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione del diniego del nulla osta alla fruizione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (L. n. 296/2006, art. 1, commi 271-279). Il diniego si fondava sulla mancata produzione, da parte della società, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dall'art. unico, comma 1223 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (oggi L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16-bis, comma 11), volta ad attestare che il richiedente non ha ricevuto e successivamente non ha rimborsato o depositato in conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (cd. "impegno Deggendorf"). La società contestava la legittimità di tale requisito rispetto all'art. 108 TFUE, alla Decisione C(2008)380 e al principio di proporzionalità, nonché la qualificazione degli aiuti come "automatici" e le modalità temporali di presentazione della dichiarazione.

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che la norma nazionale che richiede la dichiarazione sostitutiva non è incompatibile con l'art. 108 TFUE, con la Decisione C(2008)380 o con il principio di proporzionalità, in linea con l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza del 6 maggio 2020 (cause riunite C-415/19 a C-417/19). La Corte ha ritenuto legittimo il diniego per mancata produzione della dichiarazione, rilevando inoltre che la società era stata sollecitata a integrare la documentazione e le era stato concesso un termine per adempiere; la mancata risposta giustifica il rigetto. Per la complessità della questione le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 108, comma 3

    l'art. 108(3) impone la notifica dei regimi di aiuto ma non obbliga lo Stato membro a concedere l'aiuto; la Corte UE ha confermato che non osta a che uno Stato membro richieda condizioni aggiuntive per la concessione dell'aiuto.

  • Decisione della Commissione Europea C(2008) 380 del 25-01-2008

    la decisione autorizzava il regime nazionale ma, secondo la Corte UE, non impedisce allo Stato membro di introdurre requisiti aggiuntivi (come la dichiarazione) per la concessione dell'aiuto; il requisito non rimette in discussione la compatibilità del regime autorizzato.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. unico, comma 1223 (poi L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16-bis, comma 11)

    "I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 (CE) possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano ... di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma"

    norma nazionale che impone l'autocertificazione per assicurare il rispetto dell'impegno Deggendorf; la Corte ha ritenuto tale requisito compatibile con il diritto dell'UE e legittimo come condizione per l'accesso all'aiuto.

  • D.P.C.M. 23 maggio 2007

    disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva; la mancata produzione secondo le modalità previste legittima il diniego.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47

    riferimento al testo unico sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; la dichiarazione richiesta doveva essere resa ai sensi di tale normativa.

  • D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (conv. L. 2 agosto 2008, n. 129)

    ha disciplinato tetti e procedura telematica per la prenotazione del credito d'imposta; contesto procedurale che richiedeva la presentazione del formulario e della documentazione prevista.

  • Giurisprudenza C-355/95 (Textilwerke Deggendorf - TWD)

    principio Deggendorf: la Commissione può subordinare il versamento di un nuovo aiuto al recupero di aiuti precedenti illegali; la normativa nazionale che assicura rispetto di tale impegno rientra nella discrezionalità dello Stato membro.

  • Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 6 maggio 2020 (cause riunite C-415/19 a C-417/19)

    la Corte UE ha stabilito che l'art. 108(3), la Decisione C(2008)380 e il principio di proporzionalità non ostano a che uno Stato membro condizioni la concessione dell'aiuto alla produzione di una dichiarazione secondo cui il beneficiario non ha fruito di aiuti illegali/incompatibili non rimborsati.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può prevedere, nell'ambito della discrezionalità amministrativa, requisiti aggiuntivi per l'accesso a un aiuto autorizzato dalla Commissione (es. autocertificazione sull'assenza di aiuti illegali pregressi) senza che ciò implichi incompatibilità con l'art. 108 TFUE o con la decisione di autorizzazione del regime.
  • La mancata produzione della dichiarazione richiesta, se prevista come condizione per la fruizione dell'agevolazione e sollecitata dall'amministrazione con termine per l'integrazione, può legittimare il diniego del beneficio.
  • La decisione della Corte di Giustizia UE sul punto è vincolante per i giudici nazionali: un rinvio pregiudiziale che riconosce la compatibilità del requisito nazionale impone al giudice interno di conformarsi.
  • Anche se un regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro conserva la facoltà di rifiutare la concessione di un aiuto in concreto; l'autorizzazione non crea un obbligo automatico di erogazione.
  • Il principio Deggendorf consente misure per evitare il cumulo di aiuti illegali e per subordinare nuovi aiuti alla regolarità dei precedenti; lo strumento dell'autocertificazione è ritenuto adeguato per assicurare tale controllo in sede nazionale.
  • Sulla qualificazione del meccanismo (automatico vs non automatico) non rileva necessariamente ai fini della legittimità del requisito: se la dichiarazione è richiesta per entrambe le tipologie, l'assenza della stessa determina l'esito negativo della procedura.
  • In situazioni analoghe, l'amministrazione dovrebbe sempre concedere un termine per sanare carenze documentali; il richiedente deve sfruttare tale opportunità o rischia l'inammissibilità della domanda.

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