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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16358/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la responsabilità per estorsione aggravata e porto di coltello e aveva riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità; il ricorrente deduceva (1) omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale del danno patrimoniale minimo ex art. 62 n.4 c.p. e (2) errore nella determinazione della pena pecuniaria e nell'applicazione delle riduzioni (contestava i calcoli che avrebbero dovuto portare a una multa di €445 anziché €600).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il rigetto della specifica richiesta fosse desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, osservando che l'attenuante del fatto di lieve entità (riconosciuta) è ulteriore rispetto all'attenuante comune dell'art. 62 n.4 c.p. ma che in concreto l'esiguità del danno patrimoniale era già stata considerata nella motivazione e ulteriori valutazioni avrebbero violato il divieto di reformatio in peius/ne bis in idem sostanziale. Sul secondo motivo ha ritenuto irrilevante un calcolo aritmetico formale posto che il giudice ha discrezionalità nel modulare la riduzione fino al terzo e può applicare la modulazione in maniera diversa tra pena detentiva e pena pecuniaria, soprattutto per entità minime.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante comune per danno patrimoniale di speciale tenuità; può coesistere astrattamente con l'attenuante del fatto di lieve entità, ma se l'elemento della tenuità è già stato considerato per riconoscere un'altra diminuente non è possibile duplicarne la valutazione senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Consente la diminuzione della pena fino a un terzo; il giudice ha discrezionalità nel modulare tale riduzione e non è tenuto a ripartirla rigidamente in egual misura tra pena detentiva e pecuniaria.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio che vieta di riqualificare o duplicare valutazioni già compiute: la Corte ha ritenuto che rivalutare lo stesso elemento di fatto per concedere una seconda attenuante comporterebbe violazione di questo principio (e del ne bis in idem sostanziale).

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la correzione di errori materiali nella sentenza; il ricorrente aveva chiesto rettifica ai sensi di tale norma ma la Corte ha ritenuto infondato il c.d. errore aritmetico alla luce della discrezionalità giudiziale.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento alla pena base del reato (citato nel calcolo della multa); la Corte ha ritenuto che la modulazione della riduzione sulla pena pecuniaria rientri nella valutazione del giudice e non costituisca errore di diritto automatico.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità"

    Ha introdotto/riconosciuto operativamente l'attenuante del fatto di lieve entità; la Corte di cassazione ha considerato tale attenuante come strumento ulteriore rispetto alle attenuanti già esistenti e applicabile quando la condotta presenta offensività minima.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Richiamata in motivazione come riferimento giurisprudenziale recente sul concetto di fatto di lieve entità e sul suo rapporto con le attenuanti comuni.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'attenuante del "fatto di lieve entità" è compatibile con le attenuanti previste dall'art. 62 n.4 c.p., ma il giudice non può duplicare la stessa valutazione fattuale: se l'esiguità del danno è già stata utilizzata per motivare una diminuente, non può essere riutilizzata per una seconda diminuente senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale.
  • La Corte ha ampia discrezionalità nel modulare la diminuzione della pena fino al terzo (art. 62-bis c.p.); non esiste un vincolo che imponga la stessa proporzione di riduzione tra pena detentiva e pena pecuniaria, soprattutto per importi prossimi al minimo edittale.
  • In Cassazione la mancata motivazione espressa su un singolo punto non è automaticamente motivo di annullamento se il rigetto risulta comunque dalla complessiva struttura logico-giuridica della sentenza impugnata.
  • Le contestazioni meramente aritmetiche sui calcoli delle pene pecuniarie richiedono che emerga un chiaro errore materiale; altrimenti prevale la valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Quando si ripresentano motivi basati su elementi fattuali già valutati dai giudici di merito, la Corte di legittimità tende a non rimettere in discussione le valutazioni prospettando invece limiti al sindacato di merito per evitare duplicazioni di giudizio.

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