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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12327 n. 28436 del 03/11/2020

CENTRO CALOR/RESTIANI

AGCMC12327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Centro Calor, società controllata da Iplom, ha acquisito il controllo esclusivo di Restiani, di cui già deteneva una partecipazione minoritaria, esercitando un’opzione per acquistare la maggioranza assoluta del capitale. L’operazione interessa i mercati piemontesi della vendita all’ingrosso e al dettaglio di gasolio agricolo, per riscaldamento e per autotrazione extra-rete, nonché la benzina extra-rete e i carburanti in rete ordinaria. L’AGCM ha ritenuto che le quote congiunte non superassero il 40% nelle catchment areas esaminate e che le sovrapposizioni all’ingrosso fossero limitate; ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4.

Iplom, tramite Centro Calor, acquisisce il controllo esclusivo di Restiani mediante esercizio di un’opzione; l’AGCM non avvia l’istruttoria e autorizza sostanzialmente senza condizioni.

Iplom/Centro Calor – acquisizione del controllo di Restiani

L’operazione riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Restiani da parte di Iplom, realizzata tramite la controllata Centro Calor. La comunicazione è stata valutata dall’AGCM nella fase di controllo preventivo prevista dalla legge n. 287/1990; l’Autorità ha concluso che non sussistessero i presupposti per l’avvio dell’istruttoria.

Parti e struttura dell’operazione

Iplom è attiva nella produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, affini e derivati, nonché di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Centro Calor, società controllata da Iplom, opera nella lavorazione e trasformazione di prodotti petroliferi, nella loro commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio e nel trasporto su strada.

Restiani opera nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, in rete ed extra-rete, di prodotti petroliferi ed era controllata esclusivamente da Aber. Centro Calor deteneva già il [5-25%] delle azioni di Restiani e ha esercitato il diritto di opzione per acquistare la maggioranza assoluta [50-100%] del capitale, conseguendo così il controllo esclusivo della società.

Qualificazione giuridica e soglie

L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, trattandosi dell’acquisizione del controllo di un’impresa.

L’operazione è stata ricondotta all’ambito di applicazione nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento CE n. 139/2004 sulle concentrazioni. Era inoltre soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché:

  • il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 504 milioni di euro;
  • almeno due imprese interessate realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 31 milioni di euro.

Mercati rilevanti

L’operazione interessava otto ambiti di attività:

  • vendita all’ingrosso di gasolio per uso agricolo;
  • vendita al dettaglio di gasolio per uso agricolo;
  • vendita all’ingrosso di gasolio per riscaldamento;
  • vendita al dettaglio di gasolio per riscaldamento;
  • vendita all’ingrosso di gasolio per autotrazione extra-rete;
  • vendita al dettaglio di gasolio per autotrazione extra-rete;
  • vendita all’ingrosso di benzina extra-rete;
  • vendita di carburanti nella rete ordinaria.

L’Autorità ha distinto i mercati del gasolio agricolo, per riscaldamento e per autotrazione extra-rete sulla base delle caratteristiche tecniche dei prodotti, dei diversi regimi fiscali, degli impieghi e della clientela servita. In particolare, il gasolio per riscaldamento presenta una composizione diversa, mentre il gasolio agricolo è soggetto a un regime di accisa differente rispetto a quello per autotrazione.

Dimensione geografica e metodologia di analisi

Per i prodotti extra-rete, il mercato geografico è stato individuato mediante catchment areas, cioè bacini di vendita centrati intorno agli impianti della società acquisita. La distanza di distribuzione indicata dagli operatori variava in relazione al prodotto e alla modalità di vendita: le informazioni raccolte indicavano, in termini generali, raggi compresi tra circa 40 e 150 km, con distanze potenzialmente maggiori per le vendite all’ingrosso.

L’AGCM ha analizzato i bacini relativi ai quattro depositi Restiani situati ad Alessandria, Arquata Scrivia, Barge e Carrù, utilizzando raggi stradali di 50, 100 e 150 km e, come verifica ulteriore, un raggio di 200 km. Le quote sono state calcolate sia in termini nominali, includendo integralmente le vendite degli impianti presenti nel bacino, sia mediante ponderazione per la distanza, attribuendo maggiore rilievo agli impianti più vicini al centro del bacino.

La distinzione tra vendite all’ingrosso e al dettaglio è stata ritenuta, nel caso concreto, non netta. Gli impianti non risultavano rigorosamente dedicati a una sola modalità di vendita e gli operatori non avevano fornito dati completi e omogenei per separare le due componenti. L’Autorità ha pertanto svolto l’analisi dei mercati al dettaglio utilizzando dati aggregati, prevalentemente costituiti da vendite al dettaglio, e ha valutato separatamente l’attività all’ingrosso sulla base delle informazioni disponibili sugli impianti e sui volumi.

Carburanti in rete ordinaria e benzina extra-rete

Nel mercato della vendita di carburanti nella rete ordinaria la sovrapposizione tra le parti era minima. Restiani disponeva soltanto di due impianti, situati in comuni diversi da quelli degli impianti del gruppo Iplom. La quota cumulata stimata sul totale regionale piemontese era compresa tra l’1% e il 5%.

Anche nella vendita all’ingrosso di benzina extra-rete la presenza congiunta era marginale, con una quota regionale stimata tra l’1% e il 5%. Per entrambi i mercati l’AGCM ha escluso la possibilità di effetti concorrenziali apprezzabili.

Quote nei mercati del gasolio al dettaglio

Le tabelle del provvedimento mostrano che, considerando le diverse ampiezze dei bacini e le metodologie di ponderazione, la quota congiunta di Iplom e Restiani non superava mai il 40%.

I valori più elevati emergevano soltanto in alcune ipotesi ristrette, soprattutto con catchment area di 50 km. Tra gli esempi indicati nel provvedimento:

  • ad Alessandria, la quota congiunta raggiungeva, in alcune stime ponderate, il 20-25% per l’autotrazione extra-rete, il 35-40% per il gasolio agricolo e il 30-35% per il gasolio da riscaldamento;
  • ad Arquata Scrivia, le quote risultavano generalmente inferiori e non oltrepassavano il 25% circa nelle stime considerate;
  • a Barge, la quota massima indicata era pari al 30-35% per l’autotrazione extra-rete, al 20-25% per il gasolio agricolo e al 30-35% per il riscaldamento;
  • a Carrù, la quota massima era pari al 35-40% per l’autotrazione extra-rete, al 20-25% per il gasolio agricolo e al 20-25% per il riscaldamento.

L’Autorità ha osservato che soltanto poche stime superavano il 30% e che tali risultati corrispondevano prevalentemente all’ipotesi più conservativa di un bacino con raggio di 50 km. Nella maggioranza degli scenari le quote erano sensibilmente inferiori. Inoltre, i dati sui concorrenti non erano necessariamente completi, sicché le quote delle parti potevano essere sovrastimate; erano presenti ulteriori vincoli competitivi derivanti anche da impianti esterni ai bacini considerati e, per l’autotrazione extra-rete, dalle vendite nella rete ordinaria effettuate mediante carte di credito.

Mercati all’ingrosso e sovrapposizioni verticali

Per i mercati all’ingrosso non è stato possibile ricostruire con precisione le catchment areas per la mancanza di dati sufficientemente disaggregati. Tuttavia, l’Autorità ha ritenuto che tale ricostruzione non fosse necessaria, poiché l’esito della valutazione non sarebbe cambiato qualunque fosse l’ampiezza geografica considerata.

Restiani risultava prevalentemente attiva nelle vendite al dettaglio e scarsamente presente nelle transazioni propriamente all’ingrosso. Le vendite classificate da Restiani come all’ingrosso rappresentavano, per ciascuna tipologia di prodotto, circa un quinto delle vendite classificate al dettaglio. A livello regionale, le parti avevano stimato quote aggregate all’ingrosso comprese tra l’1% e il 5% per il gasolio per autotrazione extra-rete e tra il 5% e il 10% per il gasolio agricolo e per riscaldamento.

Iplom, al contrario, era verticalmente integrata e operava anche a monte attraverso la propria raffineria. Una parte delle vendite all’ingrosso di Iplom era effettuata nei confronti della stessa Restiani, circostanza che riduceva ulteriormente la sovrapposizione orizzontale effettiva derivante dall’operazione.

Nel confronto con alcuni impianti concorrenti situati in Liguria, la capacità di stoccaggio della raffineria Iplom rappresentava circa il [25-30%]. Rispetto ai volumi complessivi di gasolio transitanti annualmente nei quattro impianti considerati, le vendite all’ingrosso di tutti gli impianti Restiani ammontavano soltanto all’[1-5%]. L’Autorità ha quindi ritenuto che l’acquisizione non fosse idonea a modificare in modo apprezzabile le dinamiche concorrenziali nei mercati all’ingrosso.

Valutazione concorrenziale

Nel complesso, l’AGCM ha escluso la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Le quote al dettaglio restavano inferiori al 40% in tutti gli scenari analizzati, mentre le sovrapposizioni nei mercati all’ingrosso erano limitate dalla modesta presenza di Restiani e dalla circostanza che parte dei volumi di Restiani proveniva dal gruppo Iplom.

L’analisi ha inoltre tenuto conto della presenza di operatori concorrenti dotati di impianti e depositi nell’area interessata, nonché della possibile concorrenza esercitata da impianti collocati oltre il raggio principale delle catchment areas. Secondo l’Autorità, l’operazione non appariva quindi idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.

Esito procedurale

L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è stata pertanto definita senza condizioni o misure correttive, poiché non sono emersi effetti anticoncorrenziali significativi nei mercati interessati.

Punti principali

Parti e operazione

Iplom opera nella produzione e distribuzione di prodotti petroliferi e combustibili; Centro Calor è la società operativa controllata da Iplom. Restiani commercializza prodotti petroliferi all’ingrosso e al dettaglio ed era controllata da Aber. Centro Calor, già titolare del [5-25%] di Restiani, ha esercitato un’opzione per acquisire la maggioranza assoluta [50-100%] del capitale, ottenendo il controllo esclusivo.

Qualificazione e obbligo di notifica

L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione dell’articolo 1 del regolamento CE n. 139/2004. La concentrazione era soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale aggregato superava 504 milioni di euro e almeno due imprese interessate superavano individualmente 31 milioni di euro.

Mercati interessati

L’operazione produce effetti sui mercati della vendita all’ingrosso e al dettaglio di gasolio per uso agricolo, per riscaldamento e per autotrazione extra-rete, oltre che sulla vendita all’ingrosso di benzina extra-rete e sulla vendita di carburanti nella rete ordinaria.

Mercati della rete ordinaria e della benzina extra-rete

La sovrapposizione è stata ritenuta molto limitata. Restiani disponeva di soli due impianti di distribuzione, collocati in comuni diversi da quelli degli impianti del gruppo Iplom; la quota cumulata regionale nella rete ordinaria era stimata tra l’1% e il 5%. Nella benzina extra-rete la quota cumulata regionale era anch’essa stimata tra l’1% e il 5%. L’AGCM ha escluso effetti apprezzabili.

Mercati del gasolio al dettaglio e catchment areas

Per i quattro depositi Restiani di Alessandria, Arquata Scrivia, Barge e Carrù sono stati analizzati bacini di vendita con raggi stradali di 50, 100, 150 e 200 km, utilizzando quote nominali e ponderate per la distanza. In nessuno scenario la quota congiunta di Iplom e Restiani superava il 40%; solo in alcune ipotesi estreme, soprattutto con raggio di 50 km, superava il 30%. Le quote potevano inoltre risultare sovrastimate perché i dati dei concorrenti non erano necessariamente esaustivi.

Mercati all’ingrosso

La distinzione tra vendita all’ingrosso e al dettaglio è risultata sfumata, poiché gli impianti sono generalmente utilizzabili per entrambe le modalità e sussiste sostituibilità dal lato dell’offerta. Restiani era prevalentemente attiva nel dettaglio e scarsamente presente nell’ingrosso; inoltre una parte delle vendite all’ingrosso di Iplom era effettuata proprio verso Restiani. La capacità di stoccaggio della raffineria Iplom rappresentava circa il [25-30%] rispetto a quattro impianti concorrenti considerati, mentre le vendite all’ingrosso di Restiani equivalevano soltanto all’[1-5%] dei volumi complessivi di gasolio transitati in tali impianti.

Esito

L’AGCM ha ritenuto l’operazione non idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante o a modificare significativamente e durevolmente le condizioni di concorrenza. Ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantequote di mercatosettore energetico

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