Cassazione Civile, Ordinanza n. 09710/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato da un'associazione temporanea di imprese con Poste Italiane S.p.A. Una delle imprese dell'ATI aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex associata per il pagamento di una somma indicata come saldo della quota di corrispettivo spettantele. L'opponente aveva sostenuto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, fosse intervenuta una variante del progetto originario, con conseguente riduzione della quota di corrispettivo attribuita alla controparte, che aveva eseguito solo le strutture in acciaio dell'opera. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo il credito soddisfatto dalle somme già versate. La Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, riconoscendo un residuo credito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società soccombente denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o contraddittoria, in violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., evidenziando una contraddizione irriducibile tra il paragrafo in cui la Corte d'appello affermava la rilevanza e opponibilità della variante e quello in cui, nel calcolo finale, tornava a utilizzare il corrispettivo originario senza spiegazione coerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la sentenza impugnata presentava una contraddizione sintattica e logica tale da rendere incomprensibili le ragioni della decisione: da un lato la Corte d'appello aveva condiviso la tesi della riduzione del corrispettivo per effetto della variante, dall'altro aveva poi quantificato il credito residuo ripartendo da un importo originario incompatibile con quella stessa premessa, senza chiarire il passaggio intermedio. Tale vizio integrava motivazione solo apparente, obiettivamente incomprensibile, equiparabile a violazione di legge costituzionalmente rilevante. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione non meramente apparente, intellegibile e coerente.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è violato quando la decisione presenta un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili che la rende incomprensibile.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa è deducibile come error in procedendo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente materialmente, contiene affermazioni tra loro inconciliabili che impediscono di comprendere la ratio decidendi.
- Una contraddizione interna non spiegata tra la premessa decisoria e il calcolo finale dell'importo dovuto integra un vizio rilevante in cassazione come violazione del minimo costituzionale della motivazione.
- Quando la decisione di merito dà atto di una variazione contrattuale idonea a incidere sul corrispettivo, il successivo computo del credito deve essere logicamente coerente con quella premessa, altrimenti la sentenza è cassabile.
- Il mero richiamo a un importo originariamente pattuito non vale a sanare l'omessa spiegazione del passaggio logico-giuridico che giustifica la sua eventuale riedizione nel conteggio finale.
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