Riconvenzionale davanti al giudice ordinario: le Sezioni Unite precludono l'appello sulla giurisdizione
Con l'ordinanza n. 25319 del 15 settembre 2026 la Cassazione estende al convenuto che ha proposto domanda riconvenzionale la regola già affermata per l'attore: chi ha chiesto una decisione di merito al giudice adito non è soccombente sulla giurisdizione e non può impugnare su quel capo.
- Il convenuto che in primo grado non eccepisce il difetto di giurisdizione e propone domanda riconvenzionale non è soccombente sul capo, anche implicito, relativo alla giurisdizione: non è quindi legittimato a impugnarlo, neppure se perde nel merito (Cass. SU, ord. n. 25319/2026).
- La Corte estende al convenuto la regola già affermata per l'attore rimasto soccombente nel merito (SU nn. 21260/2016, 1309/2017 e 19522/2018), che dal 2023 è scritta nell'art. 37 c.p.c. solo per l'attore.
- La pronuncia di merito contiene la decisione implicita sulla giurisdizione, che è un capo autonomo suscettibile di giudicato. Chi ha chiesto al giudice adito di decidere il merito è, su quel capo, vincitore.
- Non salva l'eccezione il documento prodotto per la prima volta in appello: se era anteriore al giudizio andava depositato in primo grado (art. 345 c.p.c.).
- La difesa sulla giurisdizione va quindi impostata in comparsa di risposta, prima di scegliere se e come proporre la riconvenzionale.
La fonte · Giurisprudenza civile
Cassazione Civile, Ordinanza n. 25319/2026 del 15/09/2026
Il convenuto che si difende nel merito davanti al giudice ordinario, senza eccepirne il difetto di giurisdizione, e propone a sua volta una domanda riconvenzionale non può poi contestare la giurisdizione in appello. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25319/2026, pubblicata il 15 settembre 2026 (Pres. D'Ascola, Rel. Giannaccari).
La Corte estende al convenuto la regola che la sua giurisprudenza aveva già fissato per l'attore e che la riforma del processo civile ha poi scritto nell'art. 37 c.p.c., con riferimento al solo attore. La proposizione della riconvenzionale basta a mettere il convenuto nella stessa posizione.
Il caso
Alcuni comproprietari di fondi agricoli avevano convenuto davanti al Tribunale di Reggio Calabria una società di distribuzione di energia elettrica. Chiedevano l'accertamento dell'occupazione abusiva dei terreni, sui quali erano stati installati senza procedura espropriativa diciannove pali in cemento, due contatori e un traliccio per la media tensione, con la condanna alla rimozione e al risarcimento del danno. In subordine chiedevano l'indennità di asservimento.
La società si era costituita senza sollevare questioni di giurisdizione. Aveva resistito nel merito e proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'usucapione della servitù di elettrodotto, eccependo in subordine la prescrizione. Il Tribunale, nel 2019, aveva accolto le domande degli attori, ordinato la rimozione delle opere e liquidato il danno in via equitativa, rigettando la riconvenzionale per mancanza di prova.
Soltanto in appello, e in via subordinata, la società aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per le domande relative alla linea di media tensione. A fondamento dell'eccezione aveva prodotto un provvedimento regionale di autorizzazione in sanatoria con dichiarazione di pubblica utilità, pubblicato nel Bollettino ufficiale nel 2006. La Corte d'appello aveva dichiarato tardiva la produzione e confermato la sentenza.
Il ricorso per cassazione invocava la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedimenti espropriativi, prevista dall'art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a., e denunciava, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 112, 37 e 345 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla giurisdizione. Rilevato che i primi due motivi ponevano una questione di giurisdizione, il Presidente della Seconda Sezione ha trasmesso la causa alle Sezioni Unite.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato i due motivi sulla giurisdizione e hanno rimesso gli altri, relativi al merito, alla Seconda Sezione civile, competente in materia di diritti reali. Il giudizio di cassazione quindi prosegue. La pronuncia non è una sentenza ma un'ordinanza resa in camera di consiglio: alcuni primi commenti la indicano come sentenza.
Il ragionamento parte dai precedenti sull'attore. La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'attore che ha incardinato la causa davanti a un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui scelto (SU 20 ottobre 2016, n. 21260; SU 19 gennaio 2017, n. 1309; SU 23 luglio 2018, n. 19522).
Il fondamento è la natura del capo sulla giurisdizione. Nelle parole dell'ordinanza:
La statuizione sul merito contiene implicitamente quella sull'antecedente logico da cui è condizionata e, cioè, sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potuto essere adottata. L'accertamento della giurisdizione non rappresenta, quindi, un mero passaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo suscettibile di passare in giudicato anche nel caso in cui il giudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto.
Su quel capo chi ha chiesto la decisione di merito è vincitore, anche se perde la causa: il giudice ha riconosciuto il proprio dovere di decidere, come la parte gli aveva domandato. Manca la soccombenza, e con essa la legittimazione a impugnare.
Il passaggio nuovo è l'estensione al convenuto:
I principi di diritto affermati da queste Sezioni Unite sono applicabili anche nel caso in cui il convenuto non abbia eccepito il difetto di giurisdizione e, anzi, innanzi al giudice adito dagli attori, abbia proposto domanda riconvenzionale.
Con la riconvenzionale il convenuto ha chiesto a sua volta a quel giudice una pronuncia di merito. Rispetto alla giurisdizione si trova nella posizione dell'attore e non può rimetterla in discussione dopo aver perso.
Il documento prodotto in appello
La società sosteneva che l'eccezione fosse fondata su un atto soggetto a pubblicità legale, e quindi conoscibile dal giudice anche se prodotto soltanto in appello. Le Sezioni Unite hanno condiviso la valutazione della Corte territoriale: il provvedimento era del 2006, anteriore all'inizio del giudizio di primo grado (2008), e la parte avrebbe potuto produrlo tempestivamente per sostenere la giurisdizione amministrativa. La produzione in appello era preclusa dall'art. 345 c.p.c.
Il rapporto con l'art. 37 c.p.c.
Il giudizio era iniziato nel 2008 ed era regolato dal vecchio testo dell'art. 37 c.p.c.: la decisione poggia sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non sulla norma riformata, che l'ordinanza non esamina.
Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 l'articolo, modificato dal d.lgs. n. 149/2022, prevede che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali sia rilevato anche d'ufficio in primo grado; nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, «ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito». Il difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione resta rilevabile in ogni stato e grado.
Il testo nomina solo l'attore. L'ordinanza n. 25319/2026 indica che, secondo le Sezioni Unite, la stessa preclusione vale per il convenuto che ha proposto riconvenzionale, perché deriva dal principio di soccombenza e non dalla lettera della norma. È ragionevole attendersi che l'argomento venga speso anche nei giudizi soggetti al nuovo testo.
Quello che l'ordinanza non dice
La pronuncia decide un caso preciso: eccezione di giurisdizione del tutto assente in primo grado e riconvenzionale proposta senza condizioni. Restano fuori alcune ipotesi frequenti nella pratica.
| Condotta del convenuto in primo grado | Impugnazione sulla giurisdizione |
|---|---|
| Nessuna eccezione, difesa nel merito e riconvenzionale | Preclusa: è il caso deciso dall'ordinanza n. 25319/2026 |
| Eccezione di difetto di giurisdizione in comparsa, riconvenzionale proposta in via subordinata al suo rigetto | Non esaminato dall'ordinanza |
| Eccezione di difetto di giurisdizione, nessuna riconvenzionale, rigetto in primo grado | Il convenuto è soccombente sul capo e può impugnarlo con specifico motivo |
| Nessuna eccezione e nessuna riconvenzionale | Non esaminato dall'ordinanza; per i giudizi dal 2023 vale il limite dello specifico motivo dell'art. 37 c.p.c. |
La logica dell'ordinanza fa leva su una scelta della parte: aver chiesto al giudice adito di decidere il merito della propria domanda senza contestarne il potere. Una riconvenzionale proposta espressamente in via subordinata, dopo un'eccezione di giurisdizione tempestiva, non esprime la stessa accettazione, ma la Corte non si è pronunciata sul punto.
Cosa fare in studio
- Verificare la giurisdizione prima della comparsa di risposta. È la sede in cui l'eccezione va sollevata. Nelle controversie che toccano il riparto con il giudice amministrativo (opere pubbliche, espropriazioni, concessioni, servizi pubblici) la verifica va fatta sui provvedimenti, non sulla sola narrativa dell'atto di citazione.
- Produrre subito i documenti che fondano l'eccezione. Il caso deciso si è chiuso anche sulla tardività: un atto amministrativo anteriore al giudizio, se non depositato in primo grado, non entra più.
- Coordinare riconvenzionale ed eccezione. Se si intende contestare la giurisdizione, la riconvenzionale va formulata espressamente in via subordinata al rigetto dell'eccezione, avendo presente che sulla tenuta di questa formula l'ordinanza non offre indicazioni.
- Rivedere gli appelli già proposti. Un motivo sulla giurisdizione sollevato per la prima volta in appello da un convenuto che in primo grado ha proposto riconvenzionale è ora esposto a una declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Per l'attore e per l'appellato. Il principio può essere opposto alla controparte che, dopo aver chiesto una decisione di merito, cerca di spostare la causa davanti a un altro giudice.
Ogni valutazione va fatta sugli atti del giudizio: il contenuto della comparsa di risposta, la formulazione della riconvenzionale, la data di introduzione della causa e i documenti depositati in primo grado.
Domande frequenti
Il convenuto che ha proposto domanda riconvenzionale può impugnare la sentenza per difetto di giurisdizione?
Secondo l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 25319/2026 no, se in primo grado non ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha proposto la riconvenzionale davanti al giudice adito dall'attore. Su quel capo non è soccombente e manca la legittimazione a impugnare, anche se ha perso nel merito.
È una sentenza o un'ordinanza?
È un'ordinanza delle Sezioni Unite civili, decisa in camera di consiglio il 14 aprile 2026 e pubblicata il 15 settembre 2026 (n. 25319/2026). Ha deciso solo i motivi sulla giurisdizione e ha rimesso gli altri alla Seconda Sezione civile.
Cosa prevede oggi l'art. 37 c.p.c. sull'impugnazione per difetto di giurisdizione?
Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 l'art. 37 c.p.c. consente di far valere nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali solo con specifico motivo, e stabilisce che l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito. Il difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione è rilevabile in ogni stato e grado.
La regola vale anche per le cause iniziate prima della riforma del 2023?
Sì. Il giudizio deciso dall'ordinanza n. 25319/2026 era iniziato nel 2008: la preclusione discende dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul giudicato implicito e sulla soccombenza, non dalla lettera del nuovo art. 37 c.p.c.
Si può produrre in appello il provvedimento amministrativo che fonda l'eccezione di giurisdizione?
Non se era anteriore al giudizio e poteva essere prodotto in primo grado. Nel caso deciso la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., anche se l'atto era pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale.
Fonti citate
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- 15 set 2026
- - artt. , , 28 ott 1940
- - 2 lug 2010
- 10 ott 2022
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