Circolare INAIL n. 64 del 27 novembre 2012
Il lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt.33-40 del d. l gs. n. 276/2003 dalla l egge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Aspetti retributivi e contributivi. Prestazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina del lavoro intermittente alla luce della legge n. 92/2012, chiarendo le nuove condizioni di legittimo ricorso, i casi vietati e il regime transitorio per i contratti già in essere. Vengono inoltre precisati gli effetti retributivi e contributivi, in particolare il calcolo del premio INAIL anche sull’indennità di disponibilità, e il trattamento ai fini delle prestazioni indennitarie.
Lavoro intermittente dopo la Riforma del lavoro: ambito, divieti, indennità, contributi e prestazioni INAIL
Il lavoro intermittente alla luce della Riforma del lavoro
La circolare aggiorna la disciplina del lavoro intermittente dopo la legge n. 92/2012, con particolare attenzione alle ricadute in materia assicurativa, retributiva, contributiva e prestazionale. L’intervento mira a ricondurre la tipologia contrattuale entro ambiti più rigorosi, chiarendo le ipotesi ammesse, i divieti e il trattamento dell’indennità di disponibilità.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama il nuovo assetto introdotto dalla riforma del mercato del lavoro e segnala che la modifica degli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003 è stata orientata a impedire che il lavoro intermittente sia utilizzato come strumento di sfruttamento o come copertura di rapporti di lavoro irregolari. Viene precisato che, per i profili operativi, occorre coordinare la disciplina con i chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro.
Ambito di applicazione del contratto
Il lavoro intermittente è qualificato come lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue e intervallate nel tempo, in cui il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro al bisogno. La circolare precisa che rientrano nella fattispecie sia i contratti a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato.
Dal 18 luglio 2012 il ricorso è consentito solo nei seguenti casi:
- svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
- prestazioni da rendersi in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
- utilizzo nei confronti di soggetti con più di 55 anni e di soggetti con meno di 24 anni, con la precisazione che, in quest’ultimo caso, le prestazioni devono essere rese entro il compimento del 25° anno di età.
In assenza di disciplina collettiva per le prime due ipotesi, resta possibile il ricorso al lavoro intermittente per le attività indicate nella tabella approvata con il r.d. n. 2657/1923.
Regime transitorio e vecchi contratti
La circolare evidenzia che, per effetto della riforma, dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti intermittenti secondo la previgente disciplina. In particolare, non è più consentito ricorrere a tale contratto per i tradizionali periodi predeterminati, come fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali.
I contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, se non compatibili con il nuovo quadro normativo, possono continuare a operare fino al 18 luglio 2013.
La circolare precisa inoltre che, qualora manchino le condizioni legittimanti o siano violati i divieti di ricorso al lavoro intermittente, il rapporto deve essere considerato a tempo pieno e indeterminato.
Divieti di utilizzo
Restano immutati i casi in cui il contratto è vietato. In particolare, il lavoro intermittente non può essere utilizzato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi, sospensioni dei rapporti o riduzioni d’orario con diritto a integrazione salariale, salvo diversa previsione degli accordi sindacali;
- nelle imprese che non abbiano effettuato o rielaborato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Obbligo di risposta alla chiamata e tipologie di contratto
Dal contratto non deriva automaticamente un obbligo del lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata. Tale obbligo può però essere pattuito espressamente.
La circolare distingue quindi due modelli:
- lavoro intermittente con garanzia di disponibilità, quando il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata;
- lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità, quando il lavoratore resta libero di accettare o rifiutare la prestazione e non percepisce alcuna indennità per il periodo di reperibilità.
La chiamata deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a un giorno lavorativo.
Indennità di disponibilità
Nei contratti con obbligo di risposta alla chiamata è prevista l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, dovuta per i periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità in attesa della chiamata.
La misura è stabilita dai contratti collettivi e, in ogni caso, non può essere inferiore a quella fissata dal d.m. 10 marzo 2004, pari al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato. Ai fini della determinazione delle quote orarie si assume il coefficiente divisore orario del c.c.n.l. applicato; la base mensile comprende minimo tabellare, indennità di contingenza, e.t.r. e ratei di mensilità aggiuntivi.
La circolare chiarisce che, dopo l’abrogazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 276/2003, l’indennità va corrisposta anche nei casi di prestazioni riferite a week-end, vacanze natalizie, pasquali ed estive, se il contratto prevede l’obbligo di disponibilità, anche quando nel periodo non vi sia stata chiamata effettiva.
Per il periodo di mera disponibilità il lavoratore non matura altri diritti tipici del lavoro subordinato, né altri trattamenti economici o normativi oltre all’indennità di disponibilità.
Obbligo assicurativo, retribuzione e premio INAIL
L’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto intermittente resta disciplinato dalle regole ordinarie del d.p.r. n. 1124/1965, quando sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sul piano retributivo, per il tempo di effettiva attività il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo per il lavoratore comparabile, riproporzionato in base alla prestazione resa.
Ai fini del premio assicurativo, la circolare stabilisce che, dal 18 luglio 2012, il calcolo deve avvenire considerando:
- la retribuzione corrisposta per le ore di lavoro effettivamente prestate;
- l’indennità di disponibilità, ove prevista dal contratto.
Tale criterio opera anche in deroga alla disciplina del minimale contributivo.
Prestazioni INAIL
La circolare ribadisce che l’indennità di disponibilità non costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa e non può essere considerata, ai fini indennitari, come vera e propria retribuzione.
Per il calcolo delle prestazioni, in particolare dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, si applica l’art. 116 del testo unico richiamato dall’art. 117, secondo il criterio già indicato dalla circolare INAIL n. 22/2006 e dalla successiva nota della Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012.
La circolare conferma dunque la distinzione tra base imponibile contributiva, che include anche l’indennità di disponibilità, e base di calcolo delle prestazioni indennitarie, che segue il criterio normativo già chiarito dalla precedente prassi.
Punti principali
Nuovo quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare prende atto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 agli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003. L’obiettivo dichiarato della riforma è limitare l’uso del lavoro intermittente, per evitare che diventi strumento di sfruttamento o di copertura di impieghi irregolari. La circolare richiama anche i precedenti interventi ministeriali e si propone di aggiornare la disciplina ai fini dell’applicazione della normativa assicurativa INAIL.
Ambito di applicazione e ipotesi ammesse
Il lavoro intermittente è descritto come un contratto subordinato in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per prestazioni discontinue e intermittenti. Dal 18 luglio 2012 il ricorso è ammesso solo: per prestazioni discontinue o saltuarie individuate dalla contrattazione collettiva; per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; per lavoratori con più di 55 anni e per soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni siano rese entro il compimento del 25° anno di età. In assenza di disciplina collettiva per le prime due ipotesi, resta utilizzabile la tabella del r.d. n. 2657/1923.
Regime transitorio e cessazione della vecchia disciplina
Per effetto delle nuove norme, dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare nuovi contratti intermittenti secondo la previgente disciplina, e non è più consentito il ricorso per periodi predeterminati come fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali. I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della riforma e non compatibili con il nuovo assetto possono continuare a operare fino al 18 luglio 2013. In mancanza delle condizioni legittimanti o in caso di violazione dei divieti, il rapporto si considera a tempo pieno e indeterminato.
Divieti di utilizzo del contratto
Restano vietati i contratti intermittenti: per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive che, nei sei mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti collettivi, sospensioni dei rapporti o riduzioni d’orario con integrazione salariale, salvo diversa previsione degli accordi sindacali; nelle imprese che non abbiano effettuato o rielaborato la valutazione dei rischi secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità
Dal contratto non deriva, in via generale, l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata, salvo specifica clausola contrattuale. La circolare distingue quindi tra lavoro intermittente con obbligo di disponibilità e lavoro intermittente senza obbligo di risposta, nel quale il lavoratore può liberamente accettare o meno la chiamata. La chiamata deve avvenire con un preavviso non inferiore a un giorno lavorativo. Nei casi con obbligo di disponibilità spetta l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, nella misura stabilita dai contratti collettivi e comunque non inferiore a quella fissata dal d.m. 10 marzo 2004, pari al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato.
Effetti dell’abrogazione dell’art. 37 e disciplina economica
La circolare chiarisce che, dopo l’abrogazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 276/2003, l’indennità di disponibilità va corrisposta anche nei casi di prestazioni da rendersi nei week-end, nelle vacanze natalizie, pasquali e estive, quando il contratto prevede l’obbligo di risposta, anche se non vi è stata effettiva chiamata nel periodo. Il lavoratore, durante la sola disponibilità, non matura altri diritti né trattamento economico e normativo diversi dall’indennità di disponibilità.
Obbligo assicurativo, retribuzione imponibile e premi INAIL
L’obbligo assicurativo continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie del d.p.r. n. 1124/1965, ove ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi. Sul piano retributivo, per il tempo di lavoro effettivo il lavoratore intermittente ha diritto al trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore comparabile, riproporzionato alla prestazione resa. Ai fini del premio INAIL, dal 18 luglio 2012 il calcolo deve includere sia la retribuzione corrisposta per le ore lavorate sia l’indennità di disponibilità, ove prevista, anche in deroga al minimale contributivo.
Prestazioni INAIL e criterio di calcolo
Ai fini delle prestazioni, l’indennità di disponibilità non è considerata corrispettivo dell’attività lavorativa e non può essere trattata come retribuzione vera e propria. Pertanto, per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta si applica l’art. 116 del t.u. richiamato dall’art. 117, secondo l’impostazione già indicata nella circolare INAIL n. 22/2006 e nella nota della Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012. La circolare conferma quindi che il trattamento indennitario segue il criterio già delineato dalla prassi amministrativa.
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