Circolare INAIL n. 62 del 13 novembre 2012
Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrita psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’Inail garantisce, senza oneri per gli assistiti, le cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici, nei limiti delle risorse disponibili e senza incremento di costi per le imprese. Nella prima fase sperimentale il rimborso riguarda solo alcune specialità farmaceutiche e preparati topici, necessari durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, purché il caso sia riconosciuto indennizzabile e il medico Inail ne attesti la necessità. Vengono elencate le categorie di farmaci rimborsabili, disciplinati i documenti da presentare, il flusso procedurale, i termini per l’integrazione documentale, le ipotesi di diniego e le modalità di imputazione degli oneri.
Prestazioni sanitarie per il recupero dell’integrità psicofisica di infortunati e tecnopatici
Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psicofisica di infortunati e tecnopatici
La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.lgs. 106/2009, chiarendo il ruolo dell’Inail quale garante delle cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici. Il documento precisa che tali prestazioni devono essere garantite senza oneri per gli assistiti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza maggiori costi per le imprese.
Fondamento normativo e principi generali
La circolare richiama un ampio quadro normativo, includendo il d.p.r. 1124/1965, il d.m. 10 ottobre 1985, la circolare Inail n. 20/1987, il d.lgs. 38/2000, la legge 833/1978, la legge 388/2000, la legge 289/2002, il d.lgs. 81/2008 e il d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. In questo contesto viene ribadito che il diritto alle cure è di derivazione costituzionale e che l’Inail continua a esserne il soggetto istituzionalmente responsabile.
Ambito delle prestazioni garantite
La norma richiamata fa riferimento esclusivamente alle cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, non più anche a quelle utili. La circolare precisa che, nell’ambito delle cure necessarie non a carico del servizio sanitario, l’Istituto deve garantire con priorità le prestazioni idonee a favorire un pronto recupero della capacità lavorativa e il possibile reinserimento socio-lavorativo.
In questa prima fase viene data priorità alle prestazioni necessarie durante la fase acuta dell’evento lesivo, rinviando il rimborso delle cure per postumi stabilizzati. Il rimborso è quindi limitato agli infortuni e alle malattie professionali, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Prestazioni rimborsabili nella fase sperimentale
Le prestazioni ammesse al rimborso sono, in questa fase iniziale, specialità farmaceutiche o preparati per uso topico impiegati in:
- chirurgia,
- ortopedia,
- oculistica,
- dermatologia,
- neurologia,
- psichiatria.
La circolare elenca in modo puntuale le categorie rimborsabili per ciascuna branca. In particolare, sono compresi prodotti per ulcere croniche e piaghe necrotiche, preparati antibatterici e antisettici, farmaci topici per ustioni e ferite, antinfiammatori e eparina sodica, miorilassanti, antidolorifici per os, immunoterapia batterica per osteomieliti, colliri e pomate oftalmiche antibiotiche o midriatiche, farmaci ipotonizzanti e vasoprotettori, cortisonici topici, anticheloidi, ansiolitici, ipnoinducenti, attivanti cerebrali, antivertiginosi e medicinali per incontinenza urinaria e disturbi della motilità intestinale.
Condizioni per il rimborso
Il rimborso è subordinato a precise condizioni:
- l’evento deve essere stato riconosciuto indennizzabile;
- il farmaco deve rientrare nell’elenco riportato dalla circolare;
- il medico Inail deve ritenerlo necessario per il recupero dell’integrità psicofisica;
- la richiesta deve riferirsi a prescrizione medica antecedente all’acquisto;
- non deve trattarsi di evento in franchigia con prognosi inferiore a tre giorni, poiché tali casi non sono assicurativamente rilevanti.
La funzione sanitaria dell’Istituto, consultando anche il sito Federfarma, acquisisce gli elementi utili a formulare il parere medico positivo o negativo.
Documentazione da presentare
Per ottenere il rimborso, l’assicurato deve presentare:
- il modulo di richiesta allegato alla circolare,
- la prescrizione medica,
- lo scontrino fiscale attestante l’acquisto del farmaco,
- l’indicazione del codice fiscale dell’assicurato,
- l’indicazione del codice ministeriale del prodotto, necessario per risalire al nome commerciale del medicinale.
Se la documentazione è incompleta, la struttura amministrativa richiede l’integrazione; in assenza di risposta entro 15 giorni, la richiesta viene definita negativamente.
Flusso procedurale interno
La circolare descrive un iter articolato tra funzione amministrativa e funzione sanitaria:
- la richiesta, corredata della documentazione, viene acquisita e scansionata dalla funzione amministrativa;
- dopo il riconoscimento del caso con modello 20I o 20I/bis, la pratica è trasmessa alla funzione sanitaria;
- se il medicinale è ritenuto necessario, la funzione sanitaria autorizza il rimborso in calce alla richiesta;
- la funzione amministrativa registra la spesa e i codici relativi alla branca e al singolo farmaco, quindi comunica l’accoglimento;
- se il farmaco non è necessario, la funzione sanitaria esprime parere negativo e la domanda è respinta;
- in caso di più farmaci, la valutazione avviene per ciascun prodotto, con comunicazioni distinte secondo i modelli allegati.
Monitoraggio degli oneri e imputazione contabile
In attesa delle necessarie implementazioni procedurali, le Direzioni regionali e le Strutture territoriali del settore marittimo devono trasmettere con cadenza trimestrale il numero e il costo delle specialità farmaceutiche rimborsate, secondo il prospetto allegato. Gli oneri sono imputati al capitolo 378.04 del bilancio dell’Istituto.
La circolare precisa inoltre che, nei casi in cui ricorra il diritto di rivalsa, devono essere computate anche le spese sostenute dall’Inail per i rimborsi effettuati.
Ambito soggettivo e prospettive di estensione
La disciplina si applica a tutti i soggetti assicurati, compresi i dipendenti statali e gli assistiti del settore marittimo. La circolare indica infine che, se al termine della fase sperimentale emergessero margini di miglioramento delle risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie e alle cure successive alla stabilizzazione dei postumi, sia per infortuni sia per malattie professionali.
Punti principali
Fondamento normativo e principio di gratuità
La circolare si fonda sull’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.lgs. 106/2009, che conferma il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica senza oneri a loro carico. Viene ribadito che l’Inail resta il soggetto garante di tale diritto e che deve operare con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza incrementi di spesa per le imprese.
Ambito della tutela e fase sperimentale
Nella prima fase viene data priorità alle prestazioni necessarie in fase acuta, con rinvio del rimborso delle cure a fronte di postumi stabilizzati. Il rimborso è limitato agli infortuni e alle malattie professionali durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. L’obiettivo dichiarato è favorire il pronto recupero dell’integrità psicofisica, della capacità lavorativa e il possibile reinserimento socio-lavorativo.
Prestazioni e farmaci rimborsabili
Sono individuate, in via sperimentale, specialità farmaceutiche e preparati per uso topico rimborsabili in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria. L’elenco comprende, tra gli altri, prodotti per ulcere e ferite, antibiotici topici, antinfiammatori, eparina sodica, miorilassanti, antidolorifici per os, colliri e farmaci per ipertono oculare, cortisonici topici, anticheloidi, ansiolitici, ipnoinducenti, attivanti cerebrali e medicinali per disturbi urinari e intestinali.
Condizioni per il rimborso
Il rimborso è ammesso solo se l’evento è stato riconosciuto indennizzabile e il medicinale è ritenuto necessario dal personale medico Inail in relazione al recupero dell’integrità psicofisica. Non è autorizzabile il rimborso in caso di carenza assicurativa, cioè per eventi in franchigia con prognosi inferiore a tre giorni. È inoltre richiesto che la prescrizione medica sia antecedente all’acquisto del farmaco.
Documentazione e procedura
L’assicurato deve presentare la domanda su apposito modulo, con prescrizione medica e scontrino fiscale riportante codice fiscale dell’assicurato e codice ministeriale del prodotto. La funzione sanitaria può consultare il sito Federfarma per identificare il farmaco e valutarne la necessità. Se la documentazione è incompleta, la struttura amministrativa la richiede e, in mancanza di integrazione entro 15 giorni, rigetta la domanda.
Iter istruttorio e ruoli delle strutture
Dopo il riconoscimento del caso (modello 20I o 20I/bis), la struttura amministrativa trasmette la pratica alla funzione sanitaria. Se il farmaco rientra nell’elenco ed è necessario, la funzione sanitaria autorizza il rimborso; in caso contrario esprime parere negativo e la richiesta viene respinta. In presenza di più farmaci, la valutazione è effettuata per ciascun prodotto, con comunicazione all’assicurato secondo i modelli allegati.
Monitoraggio dei costi e imputazione degli oneri
Le Direzioni regionali e le Strutture territoriali del settore marittimo devono trasmettere trimestralmente il numero e il costo delle specialità farmaceutiche rimborsate. Gli oneri sono imputati al capitolo 378.04 del bilancio dell’Istituto. Per i casi in cui operi il diritto di rivalsa devono essere computate anche le spese sostenute dall’Inail per il rimborso.
Ambito soggettivo e possibili sviluppi
La tutela riguarda tutti i soggetti assicurati, inclusi i dipendenti statali e gli assistiti del settore marittimo. La circolare precisa che, qualora dalla fase sperimentale emergano margini di miglioramento nelle risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie e alle cure successive alla stabilizzazione dei postumi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 9 nov 2012Circolare INAIL n. 61 del 9 novembre 2012
- Circolare · 23 nov 2012Circolare INAIL n. 63 del 23 novembre 2012
- Circolare · 27 nov 2012Circolare INAIL n. 64 del 27 novembre 2012
- Circolare · 17 ott 2012Circolare INAIL n. 57 del 17 ottobre 2012
- Circolare · 17 ott 2012Circolare INAIL n. 58 del 17 ottobre 2012
- Circolare · 14 dic 2012Circolare INAIL n. 67 del 14 dicembre 2012
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →