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Circolare

Circolare INAIL n. 61 del 9 novembre 2012

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1, comma 60 , applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione della riduzione contributiva fino al 20% per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, prevista dalla legge n. 247/2007, art. 1, comma 60. Illustra i requisiti delle imprese ammesse, le modalità e i termini per presentare l’istanza tramite un nuovo servizio telematico Inail in via esclusiva, nonché il successivo iter istruttorio tra Inail e Inps. Tratta inoltre il calcolo dello sconto e l’applicazione d’ufficio per le annualità pregresse 2008-2011, con avvio del calcolo per il 2011.

Riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli e nuova istanza telematica esclusiva

Riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli e nuovo servizio telematico esclusivo

La circolare disciplina l’attuazione della riduzione contributiva prevista dall’art. 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti. Il documento chiarisce i presupposti soggettivi per accedere al beneficio, le modalità di presentazione dell’istanza tramite un servizio telematico Inail reso obbligatorio in via esclusiva, l’iter di controllo tra Inail e Inps e l’applicazione della riduzione per le annualità pregresse.

Quadro normativo e misura del beneficio

Il beneficio trova fondamento nella normativa richiamata in premessa, con particolare riferimento alla legge n. 247/2007 e al sistema assicurativo disciplinato dal d.p.r. n. 1124/1965. La riduzione decorre dal 1° gennaio 2008, è riconosciuta entro il limite annuo di 20 milioni di euro e non può superare il 20% dei contributi dovuti. La circolare precisa che lo sconto riguarda esclusivamente la quota di contribuzione versata all’Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.

Ambito soggettivo e requisiti di ammissione

Sono ammesse al beneficio le imprese che risultino:

  • in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal d.lgs. n. 626/1994 e dalle normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • dotate, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, di misure per eliminare le fonti di rischio e migliorare sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
  • prive di infortuni nel biennio precedente la domanda, oppure destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5 della legge n. 123/2007.

La circolare precisa inoltre che possono accedere solo le aziende attive da almeno un biennio, intendendosi per tali quelle che nelle due annualità precedenti abbiano instaurato almeno un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente denunciato con DMAG/Unico.

Requisito della prevenzione e assenza di infortuni

Il requisito relativo ai piani pluriennali di prevenzione si considera soddisfatto quando:

  • nel documento di valutazione dei rischi è indicato il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • oppure è stata effettuata l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, con indicazione delle misure di miglioramento.

Per il requisito di assenza di infortuni, il biennio rilevante è quello che precede immediatamente l’annualità cui si riferisce lo sconto. Non rilevano, ai fini ostativi, gli infortuni in itinere, quelli in franchigia, né le malattie professionali. Sono invece escluse le aziende con data di inizio attività successiva al 1° gennaio del biennio di osservazione.

Istanza telematica e termini di presentazione

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda di ammissione secondo il modello allegato. Per l’attuazione della norma Inail ha realizzato un servizio telematico dedicato, da utilizzare in via esclusiva.

A regime, la domanda deve essere presentata tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. Per il 2012 la circolare prevede un termine speciale: le istanze devono essere inoltrate dal 12 novembre al 30 novembre 2012, che è indicato come termine ultimo.

Registrazione al portale e modalità operative

Per le aziende non presenti in banca dati perché non ancora assicurate Inail, il titolare deve prima:

  • collegarsi al sito www.inail.it;
  • selezionare la funzione di registrazione;
  • accedere alla sezione "Registrazione utente generico";
  • compilare i dati scegliendo il gruppo "Azienda non soggetta all’assicurazione Inail";
  • salvare i dati e attendere la password via e-mail.

Con codice fiscale e password l’utente accede a "Punto cliente", entra nella sezione "Ditte non Inail" e compila la maschera anagrafica della ditta; vengono così attribuiti codice cliente e PIN di 4 cifre. Dopo il primo accesso e la personalizzazione della password, la ditta può utilizzare l’applicazione "Modulo riduzione agricoli". Le imprese già registrate possono accedere direttamente alla procedura.

Intervento degli intermediari e ricevuta dell’istanza

Se il datore di lavoro si avvale di un intermediario già abilitato all’accesso a "Punto cliente", questi può presentare l’istanza per i clienti in delega senza ulteriori operazioni. Se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro perché non soggetta a Inail, il consulente può effettuare anche la registrazione per conto dell’azienda.

La procedura rilascia una ricevuta di presentazione tramite messaggio di posta elettronica. In caso di difficoltà operative, è indicato il Contact center integrato Inps/Inail al numero 803164.

Iter istruttorio tra Inail e Inps

Una volta presentata la domanda, la procedura effettua automaticamente lo scarto delle ditte con infortuni denunciati nel biennio precedente e ammette solo le altre. I provvedimenti di reiezione sono generati automaticamente e sottoscritti dal dirigente della sede Inail competente per territorio.

Le domande ammesse vengono trasmesse a Inps per il controllo della regolarità contributiva. Inps restituisce a Inail la lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto entro il 31 dicembre dell’anno successivo; per le domande presentate nel 2012, il termine è fissato al 31 dicembre 2013. La tempistica è collegata sia alle scadenze di versamento dei contributi agricoli unificati sia alla possibilità di effettuare il controllo solo dopo la scadenza del pagamento dell’ultimo trimestre dell’anno oggetto di verifica.

Calcolo della percentuale di sconto e applicazione

Sulla base delle istanze e dei controlli effettuati, Inail individua le aziende beneficiarie e determina la percentuale di riduzione spettante per il 2012, percentuale che sarà definita con successiva determina del Presidente Inail. La percentuale viene comunicata a Inps, che applica lo sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto.

La riduzione si aggiunge ad eventuali altre riduzioni già spettanti alle aziende interessate.

Applicazione per le annualità pregresse

Per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, poiché non era possibile operare sulla base di una preventiva istanza, la circolare dispone l’applicazione d’ufficio dello sconto alle aziende attive da almeno un biennio e prive di infortuni nel medesimo periodo, con riserva di verifiche sugli ulteriori requisiti da parte degli Istituti.

Allo stato, viene avviato il calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità 2011, per la quale Inail dispone di tutti i dati necessari. Anche questa aliquota sarà determinata con provvedimento del Presidente dell’Inail.

Punti principali

Presupposto normativo e misura del beneficio

La riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti decorre dal 1° gennaio 2008 ed è riconosciuta entro il limite annuo di 20 milioni di euro. La misura non può superare il 20% dei contributi dovuti e si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all’Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, solo in presenza delle condizioni previste dalla circolare.

Soggetti ammessi e requisiti richiesti

Possono accedere al beneficio le imprese in regola con gli obblighi di sicurezza e igiene del lavoro, con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che abbiano adottato misure di prevenzione nell’ambito di piani pluriennali e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la richiesta, oppure che siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5 della legge n. 123/2007. La circolare specifica che sono ammesse solo le aziende attive da almeno un biennio, con almeno un rapporto di lavoro regolarmente denunciato tramite DMAG/Unico nelle due annualità precedenti.

Requisiti di prevenzione e assenza di infortuni

Il requisito relativo ai piani pluriennali di prevenzione è soddisfatto quando nel documento di valutazione dei rischi è indicato il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza, oppure quando l’azienda abbia effettuato l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008, con indicazione delle misure di miglioramento. Ai fini dell’assenza di infortuni rilevano gli infortuni denunciati nel biennio; non escludono il beneficio gli infortuni in itinere, quelli in franchigia, né le malattie professionali. Sono escluse le aziende con data di inizio attività successiva al 1° gennaio del biennio di osservazione.

Istanza telematica obbligatoria e termini di presentazione

La domanda di ammissione deve essere presentata con apposita richiesta mediante un nuovo servizio telematico Inail, indicato come modalità esclusiva e analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000. A regime la domanda va inoltrata tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. Per il 2012, in via transitoria, le istanze devono essere presentate dal 12 novembre al 30 novembre 2012, termine ultimo.

Registrazione e accesso al servizio

Per le aziende non presenti in banca dati Inail perché non assicurate, il titolare deve prima registrarsi sul sito Inail come utente generico, selezionando il gruppo "Azienda non soggetta all’assicurazione Inail". Dopo la registrazione riceve via e-mail una password; con codice fiscale e password accede a "Punto cliente", inserisce l’anagrafica della ditta nella sezione "Ditte non Inail" e ottiene codice cliente e PIN di 4 cifre. Dopo il primo accesso e la personalizzazione della password, la ditta può utilizzare l’applicazione "Modulo riduzione agricoli". Le aziende già registrate accedono direttamente alla procedura.

Presentazione tramite intermediario e ricevuta

Se il datore di lavoro si avvale di un intermediario già autorizzato all’accesso a "Punto cliente", l’istanza può essere presentata per i clienti in delega senza ulteriori adempimenti. Se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro perché non soggetta a Inail, il consulente può effettuare anche la registrazione per conto della ditta. La procedura rilascia ricevuta dell’istanza tramite e-mail; in caso di difficoltà è disponibile il Contact center integrato Inps/Inail al numero 803164.

Istruttoria tra Inail e Inps

Dopo la presentazione dell’istanza, la procedura scarta automaticamente le ditte con infortuni denunciati nel biennio precedente e genera i provvedimenti di reiezione a firma del dirigente della Sede Inail territorialmente competente. Le domande ammesse sono trasmesse a Inps per la verifica della regolarità contributiva. Inps restituisce a Inail la lista definitiva delle aziende ammesse allo sconto entro il 31 dicembre dell’anno successivo; per le istanze 2012, il termine è il 31 dicembre 2013.

Determinazione e applicazione dello sconto

Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da Inps e Inail viene individuata la platea dei beneficiari e la percentuale di riduzione spettante per il 2012, che sarà fissata con successiva determina del Presidente Inail. Inail comunica la percentuale a Inps, che applica lo sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto. La riduzione si applica in aggiunta ad altre riduzioni eventualmente spettanti.

Annualità pregresse 2008-2011

Per le annualità pregresse, non essendo possibile operare su previa istanza, la circolare stabilisce l’applicazione d’ufficio della riduzione alle aziende attive da almeno un biennio e prive di infortuni nel medesimo periodo, riservando agli Istituti verifiche sugli ulteriori requisiti. Al momento viene avviato il calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità 2011, per la quale Inail dispone di tutti i dati necessari; anche tale aliquota sarà fissata con provvedimento del Presidente dell’Inail.

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