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Legge

L.R. Toscana 31/2009

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

Normativa regionaleL.R. Toscana 31/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 31/2009 modifica la l.r. 18/2007 sul trasporto di salme e cadaveri, chiarendo osservazione della salma, trasporto del cadavere, autorizzazioni, verifiche dell’addetto e sanzioni. Prevede inoltre un regolamento attuativo, da adottare entro 180 giorni, per definire i requisiti dei loculi areati.

Modifiche alla disciplina toscana sul trasporto di salme e cadaveri e sui requisiti dei loculi areati

Modifiche alla disciplina toscana sul trasporto di salme e cadaveri

La legge regionale Toscana n. 31 del 23 giugno 2009 interviene sulla l.r. 18/2007, aggiornandone la disciplina sul trasporto di salme e cadaveri e introducendo un rinvio regolamentare sui loculi areati. Il testo consolida regole operative, profili autorizzatori e sanzioni applicabili nel territorio della Regione Toscana.

Trasporto della salma per l’osservazione

La modifica chiarisce che il trasporto della salma per il periodo di osservazione può essere disposto dal medico necroscopo. Quando il decesso avviene in abitazioni inadatte all’osservazione, oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita all’obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o ad apposite strutture per il commiato.

Definizione e disciplina del trasporto di cadavere

È qualificato come trasporto di cadavere ogni trasferimento dal luogo del decesso verso l’obitorio, la camera mortuaria, le strutture per il commiato, il luogo prescelto per la veglia funebre, il cimitero, il crematorio, o tra tali luoghi.

Per il trasporto verso la struttura per la veglia funebre:

  • l’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso;
  • il comune di partenza deve darne comunicazione al comune di destinazione;
  • il comune di destinazione rilascia poi il provvedimento di trasporto per il cimitero.

Nel trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune a un altro all’interno della Toscana:

  • può essere utilizzata la sola cassa di legno, oppure casse di materiali diversi se autorizzati dal Ministero competente;
  • l’obbligo della doppia cassa previsto dal d.p.r. 285/1990 può essere assolto mediante un involucro biodegradabile interno alla cassa di legno, idoneo a garantire l’impermeabilità del fondo del feretro per il tempo necessario alla pratica funeraria scelta.

Per i trasporti da comune a comune nel territorio regionale non è richiesta l’iniezione conservativa prevista dall’art. 32 del d.p.r. 285/1990. Il medico necroscopo certifica comunque che il trasporto ai fini della veglia funebre non pregiudica la salute pubblica.

Verifiche dell’addetto al trasporto e sigillatura del feretro

Al termine della veglia funebre, l’addetto al trasporto, quale incaricato di pubblico servizio, deve verificare:

  • la corrispondenza tra identità del defunto e generalità riportate nel titolo autorizzativo;
  • l’uso di un cofano adeguato al tragitto e alla destinazione;
  • le modalità di confezionamento e chiusura del feretro.

Dopo aver attestato tali verifiche, l’addetto procede alla sigillatura del feretro.

Vigilanza e sanzioni amministrative

La vigilanza sull’applicazione della legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano al comune, che si avvale delle strutture competenti delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • trasporto di cadavere senza l’autorizzazione prevista per il trasporto alla veglia funebre: da euro 1.000 a euro 6.000;
  • trasporto non conforme alle modalità stabilite per il trasferimento da comune a comune all’interno della Regione Toscana: da euro 500 a euro 3.000;
  • mancata effettuazione delle verifiche da parte dell’addetto al trasporto: da euro 1.000 a euro 6.000.

Requisiti dei loculi areati e disciplina attuativa

La legge introduce anche un capo dedicato ai requisiti dei loculi e prevede che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale emani un regolamento di attuazione per definire i requisiti dei loculi areati. Il testo fornito richiama inoltre il regolamento regionale 5 aprile 2011, n. 13/R, quale disciplina attuativa successiva.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge non contiene una durata limitata di efficacia, ma incide su una materia tecnica e regionale. La parte relativa al regolamento attuativo sui loculi areati ha funzione di rinvio all’adozione della disciplina applicativa entro 180 giorni. Le norme sul trasporto di salme e cadaveri e sulle sanzioni risultano ancora di potenziale interesse applicativo nel contesto regionale toscano.

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