L.R. Toscana 30/2009
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), definendone finalità, funzioni di controllo, supporto tecnico-scientifico, informazione ambientale, organizzazione, organi, finanziamento e personale. Prevede programmazione annuale e triennale, carta dei servizi, rapporti con Regione ed enti, regole economiche e controlli. In gran parte coordinata con la l. 132/2016; alcune disposizioni sono state abrogate o aggiornate nel tempo.
Disciplina dell’ARPAT e del suo assetto organizzativo e finanziario
Disciplina dell’ARPAT e del sistema regionale di protezione ambientale
La legge regionale Toscana disciplina l’ARPAT come ente tecnico-scientifico regionale per la protezione ambientale, aggiornandone l’assetto alla normativa nazionale sul Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Il provvedimento definisce funzioni, organizzazione, programmazione, finanziamento e personale, con applicazione esclusiva al territorio della Toscana.
Finalità, natura giuridica e definizioni
L’ARPAT concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, salvaguardia e promozione della qualità dell’ambiente e tutela delle risorse naturali, anche in relazione alla salute umana. L’ente garantisce imparzialità, terzietà, trasparenza e diffusione delle informazioni ambientali, nel rispetto della riservatezza.
L’ARPAT è qualificata come ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. La legge richiama le definizioni della normativa nazionale e introduce nozioni proprie, tra cui:
- livello regionale delle attività, inteso come standard quantitativi e qualitativi superiori ai LEPTA;
- controllo ambientale, come insieme di campionamenti, analisi, monitoraggi, ispezioni e verifiche di autocontrollo;
- carta dei servizi e delle attività, documento che disciplina i contenuti operativi dell’ARPAT.
Attività istituzionali dell’ARPAT
Le attività istituzionali comprendono le prestazioni tecnico-scientifiche rese a favore di Regione, province, Città metropolitana di Firenze, comuni, unioni di comuni ed enti parco regionali, nell’interesse della collettività. Esse si articolano in:
- supporto tecnico-scientifico;
- controllo ambientale;
- elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale.
Rientrano tra le attività istituzionali anche quelle connesse alla tutela della salute e le attività svolte a favore di privati nei casi previsti dalla legge. Le attività si riferiscono alle matrici aria, acqua e suolo.
Controllo ambientale e rete dei laboratori
Le attività di controllo consistono in campionamento, analisi e misura, monitoraggio e ispezione sullo stato delle componenti ambientali, sulle pressioni e sugli impatti, nonché nella verifica dell’autocontrollo previsto dalla normativa vigente. Sono svolte dal personale appositamente incaricato e, nei casi previsti, il personale esercita funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. I controlli possono essere attivati anche su segnalazione dei cittadini.
ARPAT partecipa inoltre alla rete nazionale dei laboratori accreditati e applica i metodi ufficiali di riferimento elaborati e approvati dal sistema nazionale.
Supporto tecnico-scientifico e attività di informazione ambientale
Il supporto tecnico-scientifico comprende assistenza agli enti pubblici per procedimenti amministrativi, pareri e valutazioni tecniche, prestazioni analitiche e di misurazione, nonché supporto alla predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi ambientali. La Regione si avvale dell’ARPAT, in particolare per i procedimenti di propria competenza in materia ambientale.
Le attività di elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale consistono nella raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nello svolgimento delle attività istituzionali. Tali dati servono a costruire un quadro conoscitivo ufficiale su pressioni, cause, impatti e stato dell’ambiente e costituiscono riferimento tecnico ufficiale per le pubbliche amministrazioni.
Attività connesse alla tutela della salute
La carta dei servizi e delle attività individua anche le attività che ARPAT svolge a supporto della tutela della salute, soprattutto per Regione e strutture del servizio sanitario regionale, con particolare riguardo alla prevenzione collettiva. La Giunta regionale assicura l’integrazione tra ARPAT e strutture sanitarie, anche mediante progetti speciali per obiettivi specifici rilevanti.
Attività obbligatorie, attività straordinarie e attività ulteriori
La legge distingue tra:
- attività obbligatorie necessarie per il rispetto dei LEPTA;
- attività obbligatorie ordinarie, svolte in modo ricorrente secondo standard definiti dalla programmazione regionale;
- attività straordinarie, individuate da indirizzi della Giunta regionale, comprensive di attività supplementari e integrative, oltre che di quelle connesse a progetti speciali;
- attività tecnico-scientifiche imposte ai privati dalla normativa vigente e da svolgere esclusivamente tramite ARPAT.
Sono inoltre previste attività ulteriori e aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e privati, incluse società e gestori di servizi pubblici locali, purché non vi siano incompatibilità o divieti e purché tali attività non compromettano i LEPTA e le funzioni obbligatorie. Queste attività richiedono accordi o convenzioni autorizzati dalla Giunta regionale e sono finanziate integralmente dai soggetti richiedenti.
Carta dei servizi e delle attività
La carta dei servizi e delle attività è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è predisposta nel rispetto dei LEPTA, del Catalogo nazionale dei servizi e della programmazione regionale ambientale ed energetica.
La carta:
- identifica le attività obbligatorie, ordinarie e straordinarie;
- individua le attività verso privati e quelle ulteriori verso soggetti pubblici e privati;
- indica tipologia, livello atteso, beneficiario, costo, tempi di erogazione ed eventuale base normativa o programmatoria;
- deve essere aggiornata periodicamente e comunque entro 90 giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale.
Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi indicati nella carta rileva ai fini della valutazione della prestazione organizzativa.
Programmazione delle attività e relazione con il budget
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, individua:
- le risorse finanziarie per le attività obbligatorie LEPTA;
- le risorse per le attività ordinarie e straordinarie richieste dagli enti;
- gli indirizzi per il piano delle attività;
- i criteri per il coordinamento con il servizio sanitario regionale.
Gli enti interessati trasmettono le richieste di attività entro il 30 settembre.
Il piano delle attività, su base triennale con definizione annuale dell’anno di riferimento e linee di intervento per il biennio successivo, è predisposto dal direttore generale in coerenza con la carta e gli indirizzi regionali, poi approvato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale. Il piano può essere modificato in corso d’anno per integrare attività ulteriori, a condizione che non interferiscano con quelle già programmate.
Programmazione della prestazione organizzativa e valutazione
ARPAT predispone annualmente, con proiezione triennale, la programmazione della prestazione organizzativa, che definisce obiettivi, indicatori e valori attesi per la misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e gli obiettivi individuali del direttore generale. Il documento è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio.
La Giunta definisce anche modalità e periodicità dei monitoraggi. Al termine del ciclo di programmazione, il direttore generale predispone una relazione sulla qualità della prestazione, approvata entro il 30 aprile di ogni anno.
Finanziamento delle attività e oneri a carico dei privati
Il finanziamento dell’ARPAT deriva da diverse entrate pubbliche e private. In sintesi:
- contributo ordinario annuale della Regione per attività LEPTA e attività ordinarie;
- contributi integrativi della Regione e degli altri enti per attività straordinarie;
- risorse aggiuntive per attività ulteriori;
- oneri posti dalla normativa statale a carico dei privati secondo il principio “chi inquina paga”;
- proventi da accordi con privati;
- proventi da attività ulteriori;
- rendite patrimoniali, donazioni, lasciti e altre risorse;
- risorse da progetti regionali, nazionali e comunitari;
- oneri per indagini delegate dall’autorità giudiziaria.
I costi delle attività rese ai privati nell’ambito delle attività istituzionali sono totalmente a loro carico. In caso di irregolarità ambientali, i costi delle ulteriori attività di controllo possono essere posti a carico di titolari o gestori. Gli accordi con privati per attività ulteriori devono essere finanziati integralmente dai richiedenti e sottoposti alle tariffe nazionali ove previste.
Le attività svolte su richiesta dei gestori ai sensi della normativa nazionale sono anch’esse a carico dei gestori sulla base di tariffe nazionali.
Sistema informativo ambientale regionale
ARPAT raccoglie i dati acquisiti nello svolgimento delle proprie attività tramite il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), che è parte integrante del sistema informativo regionale e si raccorda con il sistema informativo geografico regionale e con il sistema informativo nazionale ambientale. Le basi dati e i servizi del SIRA sono gestiti da ARPAT nel rispetto della normativa regionale e nazionale sulla società dell’informazione.
Organizzazione interna e articolazione territoriale
L’ARPAT è articolata in una struttura centrale regionale e in strutture periferiche per garantire una copertura omogenea delle attività su tutto il territorio toscano. La Giunta regionale approva indirizzi organizzativi che definiscono modello organizzativo e ripartizione delle attività tra livello centrale e periferico.
Sulla base di tali indirizzi, l’ARPAT adotta un regolamento di organizzazione interno, sottoposto ad approvazione della Giunta. Il regolamento individua anche il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati e degli altri sistemi laboratoriali regionali. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale.
Organi dell’ARPAT e direttore generale
Gli organi dell’ARPAT sono il direttore generale e il collegio dei revisori.
Il direttore generale:
- è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con requisiti di età, laurea magistrale ed esperienza manageriale o equivalente esperienza direzionale;
- ha incarico coincidente con la legislatura;
- opera con contratto di diritto privato ed esclusività;
- è soggetto a collocamento in aspettativa o fuori ruolo se dipendente pubblico;
- rappresenta legalmente l’ente e ne cura organizzazione e gestione complessiva;
- predispone carta dei servizi, piano delle attività, programmazione della prestazione organizzativa, budget economico, bilancio di esercizio, regolamento organizzativo e proposte sulla dotazione organica;
- nomina direttore tecnico e direttore amministrativo;
- è componente del Consiglio del Sistema nazionale.
La valutazione del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione e tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione previsti nella carta.
Cessazione, sostituzione e funzioni dei direttori tecnico e amministrativo
Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente per gravi motivi, tra cui grave perdita del conto economico, mancato conseguimento dei risultati del piano delle attività, valutazione negativa sulla prestazione organizzativa o mancata approvazione tempestiva del budget economico o del bilancio di esercizio per causa imputabile al direttore generale.
In caso di cessazione, le funzioni sono esercitate temporaneamente dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo e il direttore tecnico, per un periodo non superiore a 60 giorni.
Il direttore tecnico e il direttore amministrativo affiancano il direttore generale, rispettivamente sulla parte tecnico-scientifica e su quella amministrativa, con responsabilità diretta per le funzioni loro attribuite. Sono nominati dal direttore generale con contratto di diritto privato e cessano di diritto dopo 60 giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che indica anche il presidente. Dura in carica quanto la legislatura regionale e i componenti possono essere confermati una sola volta.
Il collegio:
- verifica regolarità della gestione e corretta applicazione delle norme contabili, amministrative e fiscali;
- controlla la gestione secondo criteri di efficienza e tutela dell’interesse pubblico;
- vigila sul rispetto delle norme e delle direttive regionali;
- esprime il parere sul budget economico e il giudizio sul bilancio di esercizio;
- formula pareri preventivi su indebitamento, operazioni straordinarie sul patrimonio, finanza di progetto e partecipazioni societarie;
- può svolgere ispezioni e richiedere informazioni in qualsiasi momento.
Vigilanza regionale
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’ARPAT. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi dell’ente sono esercitati secondo la disciplina regionale sui commissari nominati dalla Regione.
Finanza, budget, bilancio e indebitamento
Il budget economico e il bilancio di esercizio sono disciplinati in coerenza con la normativa statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.
Il budget è adottato dal direttore generale e trasmesso alla Giunta regionale, che svolge l’istruttoria, richiede il parere del Consiglio regionale e lo approva. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo, sottoposto all’esame della Giunta e approvato dal Consiglio regionale.
Il direttore generale deve corredare il bilancio con una relazione sui risultati conseguiti. La Giunta può attivare specifiche verifiche sugli andamenti economici e gestionali.
L’ARPAT può indebitarsi solo per spese di investimento e entro il limite del 20 per cento delle entrate proprie da attività a carico dei privati e dei soggetti beneficiari. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla Giunta regionale.
Dotazione organica e personale
L’ARPAT definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con la normativa statale di riferimento. La dotazione organica e le modifiche sono approvate dalla Giunta regionale, salvo le modifiche che non comportano aumento del valore economico, approvate dal direttore generale.
L’ARPAT può procedere ad assunzioni e all’acquisizione dei beni strumentali necessari nei limiti delle risorse disponibili e previo atto autorizzativo della Giunta, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di finanza pubblica. Può inoltre utilizzare, previa intesa con ESTAR, graduatorie di selezioni pubbliche del servizio sanitario regionale per profili corrispondenti, se non dispone di proprie graduatorie valide.
Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del comparto di riferimento. Una quota dei proventi derivanti da attività svolte ai sensi della normativa statale può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio.
Personale ispettivo e funzioni di polizia giudiziaria
Il direttore generale, mediante regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi. Tale personale può accedere agli impianti oggetto di ispezione, ottenere dati e documenti necessari e non può vedersi opporre il segreto industriale.
Il direttore generale può inoltre nominare, tra il personale ispettivo, dipendenti con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Per tale personale ARPAT garantisce assistenza legale e copertura assicurativa.
Informazione e comunicazione istituzionale
La carta dei servizi e delle attività e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione e dell’ARPAT. La Giunta regionale promuove modalità adeguate di informazione e comunicazione sull’attuazione del piano delle attività; la comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.
Disposizioni finali
La legge abroga la precedente disciplina istitutiva dell’ARPAT del 1995. La normativa finanziaria stabilisce che i contributi regionali per le attività obbligatorie e integrative sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenendo conto del costo delle attività previste nella carta dei servizi e delle attività.
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