L.R. Toscana 39/2009
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il consorzio regionale LaMMa, ente pubblico dipendente della Regione Toscana, definendone natura, organi, attività, finanziamento, personale, vigilanza e rapporti con gli altri enti consorziati. Disciplina anche il piano triennale, il budget e il bilancio, con aggiornamenti successivi su attività verso terzi e qualità della prestazione. Oggi rileva come disciplina vigente del consorzio, salvo gli istituti abrogati o superati.
Nuova disciplina del consorzio LAMMA della Toscana
Nuova disciplina del consorzio LAMMA
La legge disciplina il consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), operante nel territorio della Regione Toscana. Il provvedimento ne definisce natura giuridica, attività istituzionali, governance, pianificazione, risorse finanziarie, personale e controlli, sostituendo la precedente disciplina del 2005.
Natura giuridica, finalità e partecipazione
Il LAMMA è configurato come ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Possono partecipare, oltre alla Regione, il CNR, gli enti pubblici territoriali, le università e altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori di attività del consorzio.
Il consorzio opera senza scopo di lucro e svolge le attività previste dalla legge a supporto delle funzioni istituzionali dei consorziati. È consentita l’attività verso soggetti terzi non consorziati entro il limite del 20% del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano delle attività.
Quote di partecipazione e fondo di dotazione
Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate nella convenzione. In ogni caso, la quota della Regione non può essere inferiore al 51%.
Il fondo di dotazione è formato dai conferimenti dei consorziati, proporzionali alle rispettive quote. Il fondo si incrementa con l’ingresso di nuovi consorziati e può ridursi in caso di recesso o esclusione, secondo lo statuto. Il nuovo consorziato può anche acquistare quote degli altri consorziati senza alterare la consistenza del fondo di dotazione.
Attività del consorzio
Il LAMMA svolge attività di rilevazione, studio, elaborazione dati e ricerca nei settori:
- meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile, con fornitura di previsioni meteorologiche, meteo-marine e oceanografiche alla Regione;
- basi dati spaziali, modelli per la tutela dell’ambiente e del territorio;
- cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico, riduzione delle emissioni climalteranti e delle sostanze inquinanti;
- basi dati geologiche e relative applicazioni;
- innovazione, ricerca e sostegno all’innovazione nei processi produttivi;
- servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali, anche per il documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera;
- materia nivologica e supporto alle strutture regionali, anche con riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe.
Le basi dati sono integrate con il sistema informativo regionale e sono gestite nel rispetto degli indirizzi della Regione e della normativa regionale sulla società dell’informazione e sul governo del territorio. Il consorzio può partecipare a iniziative progettuali nazionali e internazionali su innovazione, sviluppo tecnologico e cooperazione territoriale negli ambiti di competenza.
Per le attività rese a soggetti terzi, la Giunta regionale approva le tariffe.
Piano triennale delle attività e attività ordinarie/straordinarie
Le attività sono programmate nel piano triennale delle attività, articolate in:
- attività ordinarie, finanziate dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri consorziati;
- attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati e finanziate dai contributi straordinari dei richiedenti o dai progetti di ricerca;
- attività verso soggetti terzi non consorziati.
Le attività ordinarie sono quelle di interesse comune, continuative e coerenti con la programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali della Giunta.
Il piano è predisposto dall’amministratore unico sulla base degli indirizzi regionali e adottato dall’assemblea dei soci. Deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La Giunta lo approva nei termini previsti per la richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico. Se necessario, la Giunta può prescrivere modifiche per allineare il piano al budget approvato. Le modifiche in corso d’anno sono adottate dall’assemblea e approvate dalla Giunta; quelle di importo inferiore a 500.000 euro sono approvate direttamente dalla Giunta su proposta dell’amministratore unico.
L’amministratore unico presenta inoltre una relazione semestrale sull’avanzamento del piano.
Atti costitutivi, statuto e controllo analogo
La convenzione e lo statuto sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, predisposta d’intesa con gli altri enti consorziati.
La convenzione disciplina, tra l’altro, attività del LAMMA, raccordo operativo con i soggetti costitutori, partecipazione di altri enti, quote, rapporti finanziari e obblighi reciproci. Lo statuto regola organizzazione, funzionamento, funzioni degli organi, ingresso, esclusione e recesso dei consorziati.
Le previsioni statutarie devono garantire agli enti consorziati un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. A tal fine, i principali atti di gestione sono preventivamente comunicati alla Giunta regionale e agli altri consorziati; ove non sia prevista l’approvazione della Giunta, questa può impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
Le modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere favorevole dell’assemblea dei soci; per gli ampliamenti e adeguamenti dell’oggetto sociale si applicano i limiti degli ambiti di attività previsti dalla legge.
Organi del consorzio e governance
Gli organi del LAMMA sono:
- assemblea dei soci;
- amministratore unico;
- collegio dei revisori.
Il precedente comitato tecnico-scientifico è stato abrogato.
L’assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziati; i voti sono proporzionali alle quote di partecipazione. Per la Regione, il rappresentante è il Presidente della Giunta o l’assessore delegato; in caso di impedimento dell’assessore, il Presidente può delegare un dirigente competente. La Giunta impartisce le indicazioni di voto al proprio rappresentante.
All’assemblea spettano, in particolare:
- l’adozione del budget economico pluriennale e annuale;
- l’adozione del piano delle attività e delle sue modifiche, salvo i casi riservati alla Giunta;
- l’adozione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;
- i regolamenti interni;
- la pianta organica;
- le decisioni su ingresso e recesso dei consorziati;
- le materie riservate dallo statuto;
- le indennità e i gettoni degli organi;
- il piano della qualità della prestazione organizzativa.
Amministratore unico
L’amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti con requisiti di età, titolo di studio ed esperienza manageriale o gestionale. L’incarico dura quanto la legislatura.
Il trattamento economico è determinato dall’assemblea entro una forbice collegata a quello dei dirigenti regionali e dei direttori regionali, con adeguamento automatico agli aggiornamenti dei relativi emolumenti. Il rapporto è di diritto privato e ha carattere di esclusività; per i dipendenti pubblici è richiesto collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
Sono disciplinati in modo dettagliato gli oneri contributivi nei casi di incarico conferito a dipendenti della Regione, di enti dipendenti o di altre amministrazioni pubbliche.
Il contratto può essere risolto anticipatamente, con revoca, per i motivi previsti dalla disciplina regionale sulle nomine e, inoltre, per:
- grave perdita del conto economico;
- mancato conseguimento dei risultati del piano per cause imputabili all’amministratore;
- valutazione negativa sugli obiettivi del piano della qualità della prestazione organizzativa.
L’amministratore unico rappresenta legalmente il LAMMA, cura la gestione tecnica e amministrativa, predispone piano, budget e bilancio, sottopone gli altri atti all’assemblea e riferisce annualmente alla Giunta anche sulle attività svolte a favore di terzi non consorziati.
Collegio dei revisori
Il collegio è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale: due designati dal Consiglio stesso, che individua anche il presidente, e uno designato dagli altri consorziati d’intesa tra loro.
Dura in carica cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Le deliberazioni sono valide con due componenti; in caso di parità prevale il presidente, o il membro più anziano se il presidente è assente.
Il collegio:
- verifica regolarità della gestione e corretta applicazione delle norme amministrative, contabili e fiscali;
- controlla la gestione secondo criteri di efficienza e tutela dell’interesse pubblico;
- vigila sul rispetto di legge, regolamenti e statuto;
- esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa statale richiamata;
- esprime il parere sul budget con motivato giudizio di congruità, coerenza, attendibilità contabile ed equilibrio complessivo;
- esprime il giudizio sul bilancio di esercizio secondo la disciplina dei revisori legali;
- può effettuare ispezioni e richiedere informazioni in qualsiasi momento.
È prevista un’indennità annua pari al 3% dell’indennità del Presidente della Giunta per il presidente del collegio e al 2% per gli altri membri, oltre al rimborso spese per chi risiede fuori sede.
Entrate finanziarie, contabilità e contratti
Le entrate del LAMMA sono costituite da:
- contributo ordinario annuale della Regione e degli altri consorziati, proporzionale alle quote di partecipazione, per spese di funzionamento e attività ordinarie;
- contributi straordinari dei consorziati per attività straordinarie e relative spese;
- tariffe per attività rese a soggetti terzi non consorziati.
Gli enti consorziati possono mettere a disposizione proprio personale, mediante convenzione che ne disciplini le modalità.
Il LAMMA è soggetto alla disciplina regionale vigente in materia di attività contrattuale e gestione del patrimonio.
Budget economico, bilancio di esercizio e destinazione dell’avanzo
Il contenuto del budget economico e del bilancio di esercizio è definito con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell’armonizzazione contabile pubblica.
Il budget è adottato dall’assemblea e trasmesso alla Giunta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con relazione del collegio dei revisori. La Giunta effettua l’istruttoria e, in assenza di rilievi, trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale; in caso di rilievi può chiedere integrazioni o la riadozione del documento. Il budget è approvato dalla Giunta dopo il parere consiliare.
Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo, corredato dalla relazione del collegio dei revisori; il Consiglio regionale lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
Il budget e il bilancio sono accompagnati da relazioni dell’amministratore unico che evidenziano rispettivamente il collegamento con il piano delle attività e con gli eventi economico-patrimoniali.
L’eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20% dell’accantonamento resta indisponibile per coprire future perdite, mentre la restante parte può essere destinata a investimenti o iniziative straordinarie previa autorizzazione dell’assemblea.
Personale e dotazione organica
Il LAMMA ha un proprio ruolo organico, al quale si applicano stato giuridico e trattamento economico del contratto collettivo nazionale del comparto ricerca.
Le spese del personale a tempo indeterminato sono coperte dal contributo ordinario annuale dei consorziati. Per le funzioni aggiuntive indicate dalla legge, il consorzio può incrementare la dotazione organica e assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 12 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le modifiche della dotazione organica sono approvate dall’assemblea su proposta dell’amministratore unico e trasmesse alla Giunta regionale.
Indirizzi regionali, qualità della prestazione e relazioni
Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva, sulla base delle risorse disponibili e sentiti gli altri consorziati, gli indirizzi per l’attività del consorzio, in coerenza con la programmazione regionale. Con lo stesso atto definisce le attività ordinarie.
È previsto anche un piano della qualità della prestazione organizzativa, con proiezione triennale, che definisce obiettivi, indicatori e valori attesi. È predisposto dall’amministratore unico, approvato dall’assemblea entro il 31 gennaio e seguito da una relazione annuale sulla qualità della prestazione da approvare entro il 30 aprile.
La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi da impartire.
Vigilanza e poteri sostitutivi
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione del consorzio e può disporre ispezioni tramite dirigenti regionali o degli enti consorziati. I poteri sostitutivi sugli organi del consorzio si esercitano secondo la disciplina regionale sugli enti dipendenti e sui commissari nominati dalla Regione.
Prima di esercitare vigilanza, diffida o nominare un commissario, la Giunta deve darne tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
Disposizioni finanziarie e transitorie
La legge prevede la copertura del contributo ordinario regionale, con una quantificazione iniziale per il 2010 e successivi stanziamenti aggiornati per il 2017-2018; per gli anni successivi la copertura avviene con la legge di bilancio. È inoltre fatto salvo il fondo di dotazione già previsto dalla normativa previgente.
Le disposizioni transitorie hanno ormai esaurito i propri effetti e riguardavano l’approvazione della dotazione organica, la messa a disposizione del personale consortile in fase iniziale, la permanenza in carica degli organi preesistenti fino alla scadenza e il regime provvisorio del comitato tecnico fino alla sua sostituzione.
Abrogazione della disciplina previgente
È espressamente abrogata la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35, che aveva istituito il precedente consorzio LaMMa.
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