Sentenza n. 15094/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa emanazione di idonea misura cautelare anche monocratica, - del provvedimento avente protocollo n. 0058734 del 20.10.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, comunicato alla ricorrente, a mezzo posta elettronica, in pari data 20/10/2025, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito resistente, comunicava alla Sig.ra PASSANANATE ROSSANA, il rigetto dell'istanza n. protocollo 27048 del 19/06/2024, di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria superiore di secondo grado per la classe di concorso A-26 per l'insegnamento di matematica nonché della professione di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per la classe di concorso A-01 per l'insegnamento di disegno e storia dell'arte; - del provvedimento c.d. di preavviso di rigetto, datato 17/09/2025 avente ad oggetto la “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 27048 del 19/06/2024 formulata da PASSANANTE ROSSANA per il riconoscimento dei titoli stranieri acquisiti in Romania per l'accesso alle classi di concorso di seguito specificate: A-01 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE nella scuola secondaria di I e II grado A-26 MATEMATICA nella scuola secondaria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania, nonché il presupposto preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento nelle classi di concorso A-01 e A-26, del titolo conseguito in Romania, allegando la laurea italiana, il percorso di abilitazione psicopedagogica rumeno, i 24 CFU e l'esperienza di insegnamento. Dopo una richiesta di integrazione documentale, l'Amministrazione ha respinto l'istanza sostenendo che mancassero l'Adeverinta ministeriale rumena, il certificato CNRED di riconoscimento della laurea italiana in Romania, i certificati Nivel I e Nivel II con l'indicazione delle discipline, la prova della durata legale dei percorsi e i programmi formativi completi. La ricorrente ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007, degli artt. 45 e 49 TFUE, dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea e dall'Adunanza plenaria, nonché eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, buon andamento e legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il titolo fosse stato valutato in modo meramente nominalistico, senza un confronto sostanziale tra la formazione estera e quella richiesta in Italia e senza l'eventuale imposizione di misure compensative. Il TAR ha ritenuto fondata la censura, specificamente accertando il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti: la documentazione richiesta era stata trasmessa il 26 settembre 2025, ma il Ministero non l'aveva considerata nel successivo diniego.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva prodotto l'Adeverinta, il certificato universitario, lo stato matricolare, le materie studiate, la durata legale del corso, i crediti acquisiti e i voti, mentre il diniego aveva erroneamente considerato tale documentazione mancante. L'Amministrazione non ha svolto alcuna valutazione sostanziale dei titoli, dei percorsi Nivel I e Nivel II, dei relativi crediti e dell'esperienza professionale, né ha verificato la loro eventuale equivalenza rispetto alla qualificazione richiesta in Italia. Il giudice ha inoltre ritenuto violata la procedura prevista dall'art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto segnalare le carenze documentali entro un mese, concludere il procedimento entro tre mesi dalla documentazione completa e valutare la documentazione integrativa. La condotta amministrativa, caratterizzata da inerzia iniziale, assegnazione di un termine perentorio di un mese, mancata valutazione delle integrazioni e mancata considerazione della richiesta di proroga, è stata ritenuta contraria ai doveri di collaborazione e buona fede e al principio del soccorso istruttorio. Il TAR ha quindi annullato il diniego e imposto al Ministero di rivalutare il titolo e tutta la documentazione prodotta, effettuando un confronto tra la qualificazione risultante dai diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze professionali e quella richiesta dalla normativa italiana. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 51 direttiva 2005/36/CE
L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
L'autorità competente deve segnalare tempestivamente le eventuali carenze documentali e concludere il procedimento entro il termine previsto, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; non può ignorare le integrazioni prodotte durante il procedimento.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Rilevato che l’Adeverinta ministeriale è passibile di richiesta di integrazione documentale (alla luce delle norme procedurali applicabili e come mostra di ritenere la stessa amministrazione che la ha infatti richiesta in corso di procedimento al ricorrente), deve notarsi che la previsione del menzionato art. 51 della Direttiva (e del corrispondente art. 16 del d.lgs. n. 206/2007) è chiara nell’imporre allo Stato membro di informare il richiedente delle eventuali carenze nella sua documentazione entro un mese dal ricevimento dell’istanza.
La disciplina nazionale di recepimento impone all'amministrazione di comunicare entro un mese le carenze della documentazione e consente di richiedere integrazioni, che devono essere effettivamente esaminate.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Al contrario – e conformemente a quanto statuito dallo stesso giudice di appello – , “quale che sia il corredo di titoli presentato dall’istante (e cioè a prescindere dal fatto che quest’ultimo presenti un titolo di abilitazione all’esercizio della professione all’estero, oppure soltanto alcuni titoli formativi conseguiti sempre all’estero) quel che rileva è che residua comunque uno spazio di discrezionalità tecnica del Ministero nel valutare se (e in che misura) l’insieme di titoli, diplomi ed esperienze professionali maturate all’estero, sia sostanzialmente equivalente rispetto al percorso formativo richiesto in Italia ai fini dell’esercizio della professione regolamentata.” (Cons. S.t, VII, n. 8629/2025).
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri richiede una valutazione sostanziale e complessiva di titoli, diplomi ed esperienza professionale rispetto alla qualificazione richiesta in Italia; è illegittimo un diniego fondato sulla sola denominazione o sulla mancata identità dei percorsi formativi.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La condotta procedimentale seguita dall’amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio.
Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale l'amministrazione deve cooperare con il richiedente secondo buona fede, favorendo la regolarizzazione e l'acquisizione della documentazione utile, quando non siano coinvolte esigenze di parità tra concorrenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare in concreto e complessivamente diplomi, certificati, titoli formativi ed esperienza professionale, raffrontandoli con la qualificazione richiesta dall'ordinamento nazionale; non è sufficiente una valutazione nominalistica né è necessaria l'identità dei percorsi formativi.
- L'autorità competente deve comunicare al richiedente le eventuali carenze documentali entro il termine previsto dalla disciplina applicabile e deve esaminare la documentazione integrativa tempestivamente prodotta prima di adottare il provvedimento finale.
- La violazione dei termini procedimentali, pur se aventi natura ordinatoria, incide sugli obblighi di collaborazione gravanti sull'amministrazione e impone di modulare in modo ragionevole i termini assegnati al richiedente, alla luce dei principi di buona fede e correttezza.
- Il principio del soccorso istruttorio opera anche nei procedimenti individuali di riconoscimento delle qualifiche professionali, quando non siano compromesse esigenze di par condicio proprie delle procedure comparative; l'amministrazione non può respingere l'istanza senza valutare le integrazioni richieste e prodotte.
- L'annullamento del diniego di riconoscimento non comporta il riconoscimento automatico della qualifica, ma impone all'amministrazione una nuova valutazione complessiva della documentazione e dell'eventuale equivalenza sostanziale della formazione estera rispetto a quella italiana.
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