Cassazione Penale, Sentenza n. 15477/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato, in qualità di Responsabile del Settore V Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Paternò, era stato condannato per il reato di cui all'art. 323 c.p. per aver rilasciato, il 20 gennaio 2016, il permesso a costruire n.3 relativo a un intervento che non si limitava all\'ampliamento di un edificio preesistente ma determinava la radicale sostituzione con tre corpi voluminosi (un resort). In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) prescrizione del reato anteriore alla sentenza di appello, calcolata tenendo conto della sospensione per l\'astensione degli avvocati; (ii) vizi di motivazione e mancata considerazione delle argomentazioni d\'appello, in particolare riguardo al dolo e al fatto che l\'imputato si era affidato al parere della Soprintendenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili: il primo (prescrizione) è ritenuto manifestamente infondato perché, applicando gli artt. 15 e 161 c.p. ratione temporis, il termine prescrizionale sarebbe decorso l\'11 gennaio 2024, cioè dopo la sentenza di appello (10 gennaio 2024); il secondo motivo (critica sul dolo e sulla motivazione) è giudicato generico e privo di specifici rilievi critici. Tuttavia la Corte ha rilevato l\'intervenuta depenalizzazione dell\'art. 323 c.p. per effetto dell\'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, e, non essendo necessarie valutazioni di fatto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d\'ufficio)
Il reato contestato riguardava l\'abuso d\'ufficio per il rilascio di un permesso a costruire illegittimo; tuttavia questo articolo è stato successivamente abrogato dalla legge n.114/2024, con conseguente depenalizzazione del fatto.
art. 15 cod. pen.
art. 15, primo comma, cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione ratione temporis: insieme all\'art. 161 consente di determinare la durata della pena ai fini della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Utilizzato per il calcolo della prescrizione applicabile al fatto commesso il 20 gennaio 2016; con la sospensione indicata dal difensore il termine è stato ritenuto esteso fino all\'11 gennaio 2024.
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lettera b)
art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l\'intero art. 323 c.p., determinando la depenalizzazione del fatto; per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna.
Precedenti di Cassazione richiamati
Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018; Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017
Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui, quando il reato è depenalizzato e non sono necessarie valutazioni di fatto, la Cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- Se, dopo la condanna, la norma incriminatrice viene abrogata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando non sono richieste nuove valutazioni di fatto.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato ratione temporis con riferimento alle norme vigenti al momento del fatto (art. 15 e 161 c.p.); le sospensioni (es. adesione all\'astensione forense) incidono sul computo e devono essere provate e puntualmente calcolate.
- I motivi di cassazione che attaccano la motivazione devono essere formulati con specificità e riferimenti critici precisi: deduzioni generiche sono dichiarate inammissibili.
- Nel contesto di responsabilità per atti amministrativi (es. rilascio di permessi edilizi), l\'elemento soggettivo (dolo) richiede prova che il pubblico ufficiale abbia volontariamente abusato della funzione, non mera discrezionalità o errore tecnico; l\'affidamento a pareri tecnici (es. Soprintendenza) è un elemento rilevante ma non automaticamente esimente.
- Quando si deduce la prescrizione, è opportuno documentare le date rilevanti e gli eventuali periodi di sospensione interruttiva o sospensiva, per evitare che il motivo sia considerato manifestamente infondato.
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