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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15477/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato, in qualità di Responsabile del Settore V Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Paternò, era stato condannato per il reato di cui all'art. 323 c.p. per aver rilasciato, il 20 gennaio 2016, il permesso a costruire n.3 relativo a un intervento che non si limitava all\'ampliamento di un edificio preesistente ma determinava la radicale sostituzione con tre corpi voluminosi (un resort). In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) prescrizione del reato anteriore alla sentenza di appello, calcolata tenendo conto della sospensione per l\'astensione degli avvocati; (ii) vizi di motivazione e mancata considerazione delle argomentazioni d\'appello, in particolare riguardo al dolo e al fatto che l\'imputato si era affidato al parere della Soprintendenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili: il primo (prescrizione) è ritenuto manifestamente infondato perché, applicando gli artt. 15 e 161 c.p. ratione temporis, il termine prescrizionale sarebbe decorso l\'11 gennaio 2024, cioè dopo la sentenza di appello (10 gennaio 2024); il secondo motivo (critica sul dolo e sulla motivazione) è giudicato generico e privo di specifici rilievi critici. Tuttavia la Corte ha rilevato l\'intervenuta depenalizzazione dell\'art. 323 c.p. per effetto dell\'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, e, non essendo necessarie valutazioni di fatto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d\'ufficio)

    Il reato contestato riguardava l\'abuso d\'ufficio per il rilascio di un permesso a costruire illegittimo; tuttavia questo articolo è stato successivamente abrogato dalla legge n.114/2024, con conseguente depenalizzazione del fatto.

  • art. 15 cod. pen.

    art. 15, primo comma, cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione ratione temporis: insieme all\'art. 161 consente di determinare la durata della pena ai fini della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo della prescrizione applicabile al fatto commesso il 20 gennaio 2016; con la sospensione indicata dal difensore il termine è stato ritenuto esteso fino all\'11 gennaio 2024.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lettera b)

    art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l\'intero art. 323 c.p., determinando la depenalizzazione del fatto; per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna.

  • Precedenti di Cassazione richiamati

    Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018; Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017

    Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui, quando il reato è depenalizzato e non sono necessarie valutazioni di fatto, la Cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio.

Massime di principio

  • Se, dopo la condanna, la norma incriminatrice viene abrogata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando non sono richieste nuove valutazioni di fatto.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato ratione temporis con riferimento alle norme vigenti al momento del fatto (art. 15 e 161 c.p.); le sospensioni (es. adesione all\'astensione forense) incidono sul computo e devono essere provate e puntualmente calcolate.
  • I motivi di cassazione che attaccano la motivazione devono essere formulati con specificità e riferimenti critici precisi: deduzioni generiche sono dichiarate inammissibili.
  • Nel contesto di responsabilità per atti amministrativi (es. rilascio di permessi edilizi), l\'elemento soggettivo (dolo) richiede prova che il pubblico ufficiale abbia volontariamente abusato della funzione, non mera discrezionalità o errore tecnico; l\'affidamento a pareri tecnici (es. Soprintendenza) è un elemento rilevante ma non automaticamente esimente.
  • Quando si deduce la prescrizione, è opportuno documentare le date rilevanti e gli eventuali periodi di sospensione interruttiva o sospensiva, per evitare che il motivo sia considerato manifestamente infondato.

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