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Sentenza

Sentenza n. 1283/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha respinto la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disponendone contestualmente la revoca. L'Amministrazione ha ritenuto applicabile l'art. 9, comma 7, lettera d), del d.lgs. n. 286/1998, avendo accertato, sulla base della Banca Dati Interforze e dei timbri apposti sul passaporto, un'assenza dal territorio dell'Unione superiore a dodici mesi consecutivi. La ricorrente ha dedotto che la prolungata permanenza in India sarebbe stata determinata dallo stato di necessità connesso alla pandemia da Covid-19 e alle misure di lockdown adottate dalle autorità italiane e indiane; ha inoltre sostenuto di avere effettuato viaggi tra India e Italia negli anni successivi e di avere documentazione sanitaria attestante la propria presenza in Italia. Ha contestato anche gli accertamenti economici e reddituali, rappresentando di essere a carico del figliastro e di vivere con la famiglia in un alloggio ACER a Bologna, nonché il mancato rilievo dell'assenza di precedenti penali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto dimostrata un'assenza della ricorrente dal territorio dell'Unione superiore ai dodici mesi consecutivi: dal passaporto risultavano timbri di uscita del 1 marzo 2022 e del 1 dicembre 2021, mentre i timbri di ingresso in Italia risultavano soltanto dal 21 settembre 2024; anche la documentazione medica prodotta riguardava periodi anteriori al 1 dicembre 2021 o successivi al 21 settembre 2024 e non provava la presenza in Italia nel periodo contestato. La ricorrente non ha inoltre fornito la prova dell'impossibilità di rientrare per una causa non imputabile a sé, sicché la revoca è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998. Gli elementi economici, reddituali, abitativi e familiari dedotti non incidono sulla causa di revoca e non risultano sufficienti neppure ai fini dell'eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno, non essendo stato specificato quale titolo sarebbe stato richiedibile né allegati gli elementi necessari per ottenerlo. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato [...] in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.

    L'assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi costituisce presupposto per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il titolare deve provare l'impossibilità di rientrare per una causa non imputabile a sé per neutralizzare gli effetti della prolungata assenza.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno, ma il TAR ha rilevato che la ricorrente non aveva formulato una contestazione specifica né indicato il titolo alternativo richiedibile e i relativi presupposti.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La Questura aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; non risultavano presentate osservazioni dalla richiedente.

  • art. 16 d.P.R. n. 394/1999

    La Questura lo aveva richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi, contestando la mancata residenza della richiedente nella provincia di Bologna.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    L'Amministrazione aveva ritenuto non ricorrenti le condizioni di inespellibilità; il TAR non ha fondato su tale profilo l'accoglimento della domanda, respinta per la legittimità della revoca.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando risulti provata un'assenza dal territorio dell'Unione superiore a dodici mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998.
  • Per evitare la revoca determinata dalla prolungata assenza, il titolare del permesso deve fornire prova concreta dell'impossibilità di rientrare nel territorio dell'Unione per una causa non imputabile a sé; la mera allegazione di circostanze generiche o la produzione di documenti non collocabili nel periodo contestato non è sufficiente.
  • Ai fini dell'accertamento dell'assenza, l'Amministrazione e il giudice possono valorizzare i dati dei sistemi informativi dei controlli di frontiera e i timbri di ingresso e uscita presenti sul passaporto, in assenza di elementi probatori contrari attendibili.
  • La situazione economica, abitativa e familiare maturata dopo la prolungata assenza non incide sul presupposto autonomo della revoca del permesso UE e non consente di ottenere un diverso titolo di soggiorno se l'interessato non indica specificamente il titolo richiesto e non allega i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

Testo integrale

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