Ordinanza del 09/07/2015 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che il periculum in mora sussiste quando la riscossione delle somme può causare un danno grave e irreparabile sproporzionato rispetto al vantaggio per l’Amministrazione finanziaria, oppure quando il pagamento rende probabile l’avvio di una procedura concorsuale.
Sussistenza del periculum in mora nelle misure cautelari fiscali
Sussistenza del periculum in mora nelle misure cautelari fiscali
Il documento tratta il requisito del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari, con particolare riferimento alla riscossione di somme da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Presupposti per la sussistenza
Il periculum in mora è ritenuto sussistente quando la riscossione delle somme determina un rischio concreto di danno grave e irreparabile. Tale valutazione deve considerare il rapporto tra il pregiudizio subito dal soggetto interessato e il vantaggio conseguibile dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, il requisito ricorre quando:
- il danno grave e irreparabile derivante dalla riscossione risulta sproporzionato rispetto al vantaggio che l’Amministrazione finanziaria otterrebbe dal versamento;
- il pagamento delle somme rende probabile l’attivazione di una procedura concorsuale.
Valutazione della sproporzione
La sussistenza del periculum non dipende esclusivamente dall’esistenza dell’obbligazione tributaria, ma dalla concreta incidenza della riscossione sulla situazione del soggetto interessato. La misura cautelare può quindi trovare giustificazione quando l’esecuzione immediata della pretesa, pur finalizzata alla tutela dell’interesse erariale, provochi conseguenze significativamente più gravi rispetto al beneficio perseguito dall’Amministrazione.
Rischio di procedura concorsuale
Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dalla probabilità che il versamento delle somme determini l’avvio di una procedura concorsuale. Tale eventualità costituisce indice del grave pregiudizio che la riscossione potrebbe arrecare e concorre a integrare il periculum in mora.
Principio espresso
Il documento enuncia quindi il principio secondo cui il periculum in mora sussiste quando la riscossione delle somme può causare un danno grave e irreparabile non proporzionato al vantaggio per l’Amministrazione finanziaria, nonché quando il pagamento può verosimilmente condurre all’apertura di una procedura concorsuale.
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