L.R. Abruzzo 6/2004
Finanziamento degli interventi in ambito di impianti sportivo-ricreativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge destina 556.658 euro, già stanziati sul bilancio 2003, a contributi in conto capitale per completamento, miglioramento e adeguamento di impianti sportivo-ricreativi esistenti nei Comuni abruzzesi con popolazione non superiore a 600 abitanti. Le domande vanno presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore; i contributi sono ripartiti in parti uguali tra i richiedenti ammessi. I benefici sono vincolati all’uso sportivo per almeno 10 anni e non cumulabili con altri aiuti per la stessa opera.
Finanziamento di interventi su impianti sportivo-ricreativi nei Comuni abruzzesi fino a 600 abitanti
Finanziamento di interventi su impianti sportivo-ricreativi
La legge regionale dell’Abruzzo disciplina un finanziamento straordinario, limitato a una specifica dotazione dell’esercizio 2003, per sostenere interventi su impianti sportivo-ricreativi esistenti. L’intervento è circoscritto ai Comuni con popolazione non superiore a 600 abitanti e mira a favorire completamento, miglioramento e adeguamento delle strutture.
Ambito di applicazione e finalità
Le risorse disponibili sul capitolo indicato vengono destinate a iniziative relative a:
- completamento di impianti sportivo-ricreativi esistenti;
- miglioramento degli impianti;
- adeguamento funzionale o tecnico degli impianti già presenti.
La disciplina ha quindi carattere puntuale e finanziariamente limitato, collegato a una specifica disponibilità di bilancio.
Soggetti beneficiari
Possono ottenere contributi in conto capitale soltanto i Comuni abruzzesi con popolazione non superiore a 600 abitanti. La Giunta regionale è l’organo autorizzato a concedere i contributi per le finalità previste dalla legge.
Presentazione delle domande
I Comuni interessati devono presentare apposita richiesta alla Giunta regionale, tramite il Servizio competente in materia di sport e impiantistica sportiva.
Sono previsti questi vincoli temporali:
- la domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- la Giunta considera le richieste pervenute entro tale termine per la formazione dell’elenco delle opere finanziabili.
Criterio di riparto e individuazione delle opere finanziate
La Giunta regionale approva l’elenco delle opere da finanziare e determina l’ammontare dei contributi. Il riparto avviene in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti, secondo le richieste pervenute nei termini.
Erogazione del contributo
L’erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del Servizio competente con propria determina, secondo l’assetto procedimentale previsto dalla legge.
Limiti e vincoli di cumulabilità
I benefici concessi non sono cumulabili con altri benefici riconosciuti per la medesima tipologia di intervento. La norma esclude quindi il doppio finanziamento della stessa opera o dello stesso intervento.
Vincolo di destinazione e uso pubblico
I beneficiari devono impegnarsi a mantenere la destinazione degli impianti e delle attrezzature finanziate a uso sportivo per almeno 10 anni.
Inoltre:
- in caso di mutamento della destinazione, i beneficiari devono restituire le provvidenze ricevute;
- l’utilizzazione degli impianti finanziati deve essere garantita a tutti i cittadini.
Copertura finanziaria e limitazione temporale
La spesa è imputata alla disponibilità già iscritta nel bilancio 2003 per un importo complessivo di 556.658,00 euro. Si tratta quindi di una misura collegata a risorse dell’esercizio 2003 e a un procedimento di assegnazione da attivare in tempi brevi dopo l’entrata in vigore.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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