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Legge

L.R. Abruzzo 5/2004

Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il referendum confermativo sulle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’art. 123 Cost. Regola pubblicazione, iniziativa di elettori e consiglieri, verifica delle firme, indizione, voto, scrutinio ed esito. Si applica alle deliberazioni statutarie e ai relativi termini procedurali; dopo il referendum, se approvato, lo Statuto è promulgato, altrimenti la deliberazione decade.

Disciplina del referendum confermativo sullo Statuto regionale abruzzese

Referendum confermativo sullo Statuto regionale abruzzese

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, la procedura del referendum popolare previsto dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione sulle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto regionale. La disciplina riguarda l’intero iter: pubblicazione della deliberazione statutaria, raccolta delle firme, verifica di ammissibilità, indizione, votazione, scrutinio ed effetti finali.

Pubblicazione della deliberazione statutaria e decorrenza dei termini

Dopo la seconda approvazione identica della deliberazione statutaria, il testo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo entro dieci giorni dal ricevimento, senza formula di promulgazione e senza numerazione.

La pubblicazione serve a far decorrere:

  • il termine di trenta giorni per l’eventuale impugnazione del Governo davanti alla Corte costituzionale;
  • il termine di tre mesi per la richiesta del referendum confermativo.

Nella pubblicazione deve comparire anche l’avviso che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei consiglieri regionali può chiedere il referendum, con indicazione del numero minimo di firme e degli uffici regionali presso cui ritirare i moduli.

Il quesito referendario è predeterminato dalla legge e deve riprodurre il riferimento alla deliberazione statutaria, al titolo, alla data di approvazione e agli estremi di pubblicazione.

Effetti della mancata richiesta di referendum e dell’impugnazione governativa

Se entro tre mesi dalla pubblicazione non è presentata alcuna richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto o la legge statutaria con le formule previste dalla legge. In pubblicazione va dato conto dell’assenza di richieste.

Se il Governo impugna la deliberazione statutaria davanti alla Corte costituzionale, il termine per il referendum si sospende dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso dell’impugnazione. Le operazioni già compiute restano valide. In caso di rigetto del ricorso, il termine riprende a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Se la Corte dichiara parzialmente o totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni eventualmente svolte perdono efficacia e il termine per chiedere il referendum ricomincia dalla pubblicazione della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza.

Iniziativa degli elettori: promotori, delegati e sottoscrizioni

Per attivare il referendum da parte degli elettori, almeno tre promotori depositano presso il Consiglio regionale il testo del quesito con le loro firme autenticate. Al deposito devono indicare tre delegati, che possono coincidere con i promotori o essere soggetti diversi, incaricati di ricevere le comunicazioni, intervenire nel procedimento e promuovere azioni e ricorsi a tutela del referendum.

Il responsabile del procedimento redige verbale del deposito e ne invia copia, entro due giorni lavorativi, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per la pubblicazione.

Le sottoscrizioni devono indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Per la raccolta delle firme occorrono fogli di carta semplice di formato equivalente alla carta bollata, firmati e vidimati da un dirigente regionale designato. I fogli non possono essere usati se non vidimati o se vidimati da oltre tre mesi. Le firme devono essere autenticate da soggetti abilitati o da consiglieri regionali disponibili, anche con autenticazione collettiva foglio per foglio.

Verifica preliminare e controllo di regolarità

Il dirigente responsabile controlla il numero e i requisiti dei promotori e dei delegati. Se occorrono integrazioni o rettifiche, assegna ai delegati un termine non superiore a sette giorni.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del dirigente, decide entro tre giorni dalla scadenza del termine concesso. Se le irregolarità non vengono sanate, l’iter è dichiarato improcedibile. La decisione è comunicata ai delegati e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

L’improcedibilità non impedisce la presentazione di nuove richieste di referendum.

Richiesta del referendum da parte degli elettori e controllo delle firme

Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo della deliberazione statutaria, i delegati depositano presso il Consiglio regionale la richiesta di referendum con i moduli sottoscritti dagli elettori.

Alla richiesta devono essere allegati:

  • autocertificazioni o certificati, anche collettivi ed eventualmente in forma elettronica, attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali;
  • una dichiarazione dei delegati, resa davanti al responsabile del procedimento, sul numero delle firme depositate e sulla regolarità della documentazione allegata.

Sono escluse dal computo le sottoscrizioni prive di autentica o di attestazione dell’iscrizione elettorale, o comunque non conformi ai requisiti di legge.

Il dirigente responsabile verifica entro quaranta giorni la documentazione e può svolgere controlli a campione sulle autocertificazioni. In caso di irregolarità, le contesta ai delegati e concede fino a dieci giorni per memorie o sanatorie formali. L’Ufficio di Presidenza decide poi, entro dieci giorni dalla scadenza del termine finale, sulla regolarità della richiesta.

Se la richiesta è irregolare, dopo la scadenza del termine di tre mesi il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto o la legge statutaria. In nota alla pubblicazione va indicata l’irregolarità e gli estremi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

Se la richiesta è regolare, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con decreto entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione. Il voto si tiene in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto.

Se prima dell’indizione interviene la pubblicazione di un’altra deliberazione statutaria, l’indizione può essere rinviata fino a sei mesi oltre il termine ordinario, per consentire lo svolgimento contestuale dei referendum.

Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

Quando la richiesta proviene da un quinto dei componenti del Consiglio regionale, le firme sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente da lui delegato, con attestazione della qualità di consiglieri in carica. In questo caso non serve altra documentazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le stesse regole della richiesta promossa dagli elettori, in quanto compatibili.

Modalità di voto

Le schede sono fornite dalla Giunta regionale, sono di tipo unico e di identico colore, e devono rispettare le caratteristiche stabilite dalla Giunta in coerenza con la disciplina statale sul referendum costituzionale.

La scheda riporta integralmente il quesito e le risposte “Sì” e “No”. Se si vota su più deliberazioni statutarie nello stesso giorno, gli elettori ricevono schede di colore diverso.

L’elettore esprime il voto tracciando un segno sulla risposta prescelta o nel relativo rettangolo. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 22.00 della domenica fissata nel decreto di indizione.

Scrutinio e assistenza alle operazioni elettorali

Lo scrutinio si svolge secondo orari, calendario e modalità indicati nel decreto di indizione. Se nello stesso giorno si tengono più referendum, lo scrutinio segue l’ordine di approvazione delle deliberazioni sottoposte a voto.

Alle operazioni di voto, scrutinio e alle attività dell’ufficio centrale possono assistere, su richiesta:

  • un rappresentante di ciascun gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale;
  • un rappresentante dei sottoscrittori, indicato dai delegati.

Per quanto non disciplinato espressamente, valgono le norme della legge regionale Abruzzo 11 dicembre 1987, n. 86 sul referendum abrogativo e consultivo e sull’iniziativa popolare.

Esito del referendum ed effetti sullo Statuto

Se i voti “No” sono maggioranza dei voti validi, oppure sono uguali ai voti validi con risposta “Sì”, la deliberazione statutaria non è approvata e decade. Il Presidente della Giunta regionale pubblica il risultato nel Bollettino Ufficiale.

Se i voti “Sì” costituiscono la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale promulga entro dieci giorni lo Statuto o la legge statutaria. In nota alla pubblicazione va dato conto dell’esito favorevole del referendum.

Sospensione per scioglimento anticipato del Consiglio regionale

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, tutte le operazioni e attività referendarie sono sospese dal momento della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino a sei mesi dopo l’elezione del nuovo Consiglio regionale.

Se il referendum era già indetto per una domenica ricadente in tale periodo, il Presidente della Giunta regionale lo rinvia alla prima domenica utile.

Regime finanziario

Le spese per i referendum previsti dalla legge sono a carico della Regione e trovano copertura nello stanziamento annuale previsto per la legge regionale Abruzzo 11 dicembre 1987, n. 86. Le spese per gli adempimenti dei Comuni e per i compensi dei componenti dei seggi sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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