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Sentenza

Sentenza del 04/01/2022 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha confermato la sentenza della CTP accogliendo il contribuente: la gestione delle slot machine è stata ritenuta attività accessoria rispetto all'attività prevalente di ristorante/albergo/bar, svolta senza organizzazione autonoma né necessità di beni o servizi esclusivi, quindi non si applica il meccanismo del pro rata ai fini della detrazione IVA. Spese compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'accertamento IVA per il periodo d'imposta 2013: l'Ufficio aveva ricalcolato l'IVA a debito applicando la percentuale di indetraibilità (pro rata) in ragione della presenza di attività esenti derivanti dalla gestione di slot machine; contestato il fatto che la tenuta delle slot non fosse attività accessoria e che, per continuità e incassi (circa il 30% dell'incasso complessivo), dovesse essere considerata attività propria dell'impresa.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 19

    Disciplina generale della detraibilità dell'IVA e della percentuale di indetraibilità (pro rata) in presenza di operazioni imponibili ed esenti; qui rilevante come norma di riferimento per la verifica dell'obbligo di applicare il pro rata.

  • DPR 633/1972 art. 19-bis, comma 5

    per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto, delle cessioni di beni ammortizzabili, delle operazioni di cui all'art. 2, terzo comma lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'art. 10, 1°comma, n. 27-quinquies, e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni

    La norma esclude dal calcolo del pro rata le operazioni esenti che siano accessorie o non rientrino nell'attività propria del soggetto; applicazione diretta al caso: la gestione delle slot, considerata accessoria e non richiedente costi/beni esclusivi, non concorre al pro rata.

  • DPR 633/1972 art. 10, 1° comma, n. 27-quinquies

    Indica una delle categorie di operazioni esenti richiamate dall'art. 19-bis; nel contesto, le operazioni esenti rilevanti sono state considerate ai fini di valutare l'ambito di esclusione dal pro rata.

  • DPR 633/1972 art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f)

    Elenca fattispecie particolari richiamate dall'art. 19-bis comma 5; citate per completezza nella disposizione che limita il calcolo del pro rata.

Massime di principio

  • Il pro rata (percentuale di indetraibilità) non va automaticamente applicato per ogni presenza di operazioni esenti: vanno valutate la natura 'propria' dell'attività esente e se essa sia accessoria all'attività imponibile.
  • Un'attività esente svolta senza organizzazione autonoma, nei medesimi locali e senza impiego esclusivo di beni o servizi, è normalmente ritenuta accessoria e può essere esclusa dal calcolo del pro rata.
  • La continuità e la rilevanza degli incassi incidono sulla valutazione, ma non sono da soli determinanti: anche se numericamente significative, operazioni che non richiedono organizzazione autonoma possono restare accessorie.
  • Se l'attività esente richiede beni, servizi o strutture dedicati (organizzazione separata), è più probabile che venga qualificata come attività propria e determini l'applicazione del pro rata.
  • Si deve procedere caso per caso: l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'attività esente non è accessoria e che ha contribuito al complesso delle detrazioni; la documentazione che dimostri la prevalenza dell'attività imponibile è determinante per il contribuente.
  • Per il contribuente è utile conservare e produrre elementi probatori sulla natura prevalente dell'attività (descrizione dell'oggetto sociale, fatturato distintivo, assenza di costi/beni dedicati, organigramma, concessioni/contratti relativi alle macchine) per ottenere l'esclusione dal pro rata.
  • L'applicazione del principio di neutralità dell'IVA giustifica l'esclusione dal pro rata quando l'inclusione di certe operazioni esenti, che non comportano imposte detraibili correlate, altererebbe il calcolo della detrazione a svantaggio del contribuente.

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