Cassazione Penale, Sentenza n. 16336/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio allegata al ricorso. Ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che il richiamo alla "procura in atti" equivaleva alla richiamata nomina contenente anche l'elezione di domicilio; (2) violazione dell'art. 158 c.p., censurando che la Corte d'appello non avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. Sul punto principale ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, udienza 24/10/2024 - informazione provvisoria) interpreta l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nel senso che l'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie il mero riferimento alla "procura in atti" non ha indicato né la presenza né la collocazione della elezione/domicio, quindi l'appello è stato correttamente dichiarato inammissibile. Quanto al secondo motivo (prescrizione), non è stato esaminato: l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce il valido instaurarsi del rapporto processuale e quindi anche la rilevazione d'ufficio della prescrizione nel grado di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni; il generico richiamo alla "procura in atti" non è sufficiente.
art. 158 cod. pen.
Riferita alla prescrizione del reato; nella fattispecie la questione non è stata esaminata per sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il principio consolidato impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione quando l'appello è inammissibile e non si è instaurato validamente il rapporto processuale.
Novella che ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. (vigente dal 25 agosto)
La modifica normativa si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalla data di entrata in vigore della novella (dal 25 agosto); per gli atti proposti anteriormente continua a operare la disciplina previgente e l'interpretazione giurisprudenziale richiamata.
Pronuncia Sezioni unite (udienza 24/10/2024) - informazione provvisoria
Interpreta l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nel senso che è sufficiente un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, per rendere ammissibile l'impugnazione.
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità dell'appello, allegare sempre alla comparsa di impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio o, se si intende richiamarla, indicare espressamente la sua presenza e la precisa collocazione nel fascicolo (numero atto/pagina/data) in modo da consentire l'immediata individuazione per le notificazioni.
- Il generico riferimento alla "procura in atti" non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; occorre un richiamo specifico e individuabile.
- Verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto a eventuali modifiche legislative: le novelle si applicano solo alle impugnazioni presentate dopo la loro entrata in vigore.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile, il giudice non entrerà nel merito di eventuali mezzi che richiedano l'esistenza del rapporto processuale (es. prescrizione rilevabile d'ufficio), pertanto occorre prioritariamente curare i requisiti di ammissibilità.
- In caso di dubbio sulla completezza formale dell'atto, è opportuno integrare l'impugnazione nei termini consentiti o presentare tempestiva istanza di integrazione con riferimenti precisi alla documentazione in atti.
Testo integrale
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