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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22365/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che rigettava l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. contro il decreto di declaratoria di latitanza emesso dal GIP di Treviso a seguito di vane ricerche operate dai carabinieri per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. La ricorrente deduceva: 1) errore nell'anno di nascita riportato nel verbale; 2) insufficienza e genericità delle ricerche (mancata verifica presso il difensore presso il cui studio aveva eletto domicilio e mancata verifica della sua utenza telefonica); 3) di non essersi sottratta all'esecuzione, ma di ignorare l'esistenza del provvedimento; 4) nullità della notifica dell'estratto contumaciale effettuata presso il difensore di ufficio nominato dopo la rinuncia del difensore di fiducia, per mantenuta efficacia della precedente elezione di domicilio; e deduceva, in subordine, richieste di non declaratoria di esecutività, restituzione del termine per riti alternativi o per proporre appello/ricorso per Cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto legittimo il decreto di latitanza perché le ricerche sono state valutate esaustive in relazione alla situazione concreta (la ricorrente risultava di fatto senza dimora e identificata con alias), perciò la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio, nominato dopo la rinuncia del difensore di fiducia, è stata ritenuta valida in base all'operatività dell'art. 165 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza della pendenza del procedimento (almeno dalla comunicazione di rinuncia del difensore di fiducia del 22/05/2018) e che le istanze di restituzione in termini fossero tardive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per l'incidente di esecuzione; il ricorso proposto ex art. 670 è lo strumento impugnatorio utilizzato per contestare la validità del titolo esecutivo (estratto contumaciale) in relazione alla dichiarazione di latitanza.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    La declaratoria di latitanza rende operative le norme sulle notifiche al contumace: le notifiche al latitante possono essere eseguite presso il difensore (qui il difensore di ufficio nominato dopo la rinuncia), con prevalenza rispetto alle normali modalità di notifica.

  • art. 175 comma 2 n. 1 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo alla restituzione nel termine per proporre riti alternativi; la Corte ha valutato la tardività dell'istanza di restituzione in termini basandosi sulla data di conoscenza del procedimento.

  • art. 169 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza per precisare che non è sempre necessaria l'estensione delle ricerche all'estero; l'adeguatezza delle ricerche deve essere valutata caso per caso.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di declaratoria di latitanza; la Corte ha comunque ritenuto infondate le doglianze fondate su tali disposizioni alla luce delle concrete ricerche svolte.

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Ancora normativa collegata alla declaratoria di latitanza, più volte richiamata: la Corte ha valutato la legittimità della declaratoria in relazione alle risultanze del verbale di vane ricerche e alla condizione personale della ricorrente.

Massime di principio

  • La declaratoria di latitanza è valutata sulla base dell'esaustività delle ricerche concrete e va calibrata sulla condizione personale dell'imputato e sulla natura del reato; non esiste un elenco tassativo di accertamenti obbligatori.
  • Se l'imputato è senza dimora o ha alias, ricerche mirate presso amministrazioni (es. DAP), luoghi frequentati dalla sua comunità e fonti confidenziali possono risultare sufficienti a giustificare la dichiarazione di latitanza.
  • Una volta valida la declaratoria di latitanza, le notifiche eseguite al difensore (anche di ufficio se nominato dopo la rinuncia) sono operative ai sensi dell'art. 165 c.p.p. e producono gli effetti della contumacia.
  • Per contestare la validità del decreto di latitanza nell'ambito di un incidente di esecuzione è necessario dimostrare che le ricerche siano state manifestamente insufficienti rispetto alla situazione concreta o indicare luoghi specifici in cui avrebbe potuto essere rintracciata la persona.
  • La conoscenza del procedimento da parte della difesa o dell'imputato (anche documentabile tramite atti del difensore, come la comunicazione di rinuncia) può far decorrere i termini per eventuali istanze di restituzione; richieste tardive possono essere dichiarate inammissibili o infondate.

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