L.R. Umbria 29/2004
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Umbria all’esercizio provvisorio del bilancio 2005 per il primo trimestre, con gestione delle entrate e delle spese sulla base del bilancio 2004 e, per le spese, entro un dodicesimo degli stanziamenti, salvo spese obbligatorie e fondi vincolati. Dal deposito del bilancio 2005 al Consiglio si applicano le relative previsioni. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2005
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2005
La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2005. Consente la gestione provvisoria nelle more dell’approvazione del nuovo bilancio, limitando le spese ai criteri stabiliti dalla normativa regionale di contabilità.
Ambito temporale di applicazione
L’autorizzazione riguarda il primo trimestre dell’anno finanziario 2005. Per questo periodo sono consentiti:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
Le operazioni sono effettuate sulla base delle previsioni del bilancio 2004.
Limiti alla gestione delle spese
Per le spese, la gestione provvisoria è consentita entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio 2004. Restano esclusi gli stanziamenti la cui efficacia è cessata al 31 dicembre 2004.
Bilancio 2005 presentato al Consiglio regionale
Dal momento in cui il bilancio per l’anno 2005 viene presentato al Consiglio regionale, le autorizzazioni previste per l’esercizio provvisorio sono accordate sulla base delle previsioni del bilancio 2005 stesso.
Eccezioni alla limitazione dei dodicesimi
La restrizione del dodicesimo non si applica a:
- spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi;
- spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2004 ai sensi della disciplina regionale richiamata.
Per tali stanziamenti, la gestione è autorizzata senza il limite previsto per le altre spese.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Testo integrale
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