L.R. Umbria 33/2004
Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina determinazione, aggiornamento e riscossione dei canoni per concessioni di acqua pubblica, pertinenze idrauliche e spiagge lacuali, istituisce un’addizionale e prevede esenzioni, subentri e rinnovi delle concessioni. Alcune disposizioni sono riferite a termini ormai scaduti (es. proroghe al 2005 e 2010), quindi hanno oggi rilievo solo storico o residuo.
Canoni e procedure per demanio idrico, occupazione di suolo demaniale e demanio lacuale
Canoni e concessioni su demanio idrico e lacuale
La legge regionale Umbria n. 33 del 2004 disciplina, nel territorio regionale, la determinazione e la riscossione dei canoni relativi alla concessione di acqua pubblica, all’occupazione di suolo demaniale e all’utilizzo del demanio lacuale. Il provvedimento si colloca nell’attuazione della normativa statale sul trasferimento di funzioni amministrative e introduce regole economiche, transitorie e organizzative per le concessioni idriche.
Determinazione dei canoni per pertinenze idrauliche e spiagge lacuali
Gli importi dei canoni per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono stabiliti dalla Giunta regionale per tipologie di opere. I canoni sono poi aggiornati automaticamente ogni anno sulla base della variazione ISTAT dei prezzi dell’anno precedente. Il pagamento è riferito all’anno solare e, nella disciplina risultante, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. La Giunta regionale può inoltre rideterminare, anche in diminuzione, tutte o alcune tipologie di canone con cadenza triennale.
Canoni per la derivazione di acqua pubblica
Per le derivazioni di acqua pubblica, gli importi sono determinati dalla Giunta regionale tenendo conto dell’orientamento al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all’uso plurimo della risorsa idrica. Anche questi canoni sono aggiornati automaticamente ogni anno, sulla base degli indici di inflazione programmata. Il pagamento è annuale e, nel testo consolidato, è fissato entro il 30 aprile di ciascun anno. È prevista la facoltà della Giunta di rideterminare periodicamente, anche al ribasso, le diverse tipologie di canone.
Canone minimo delle utenze idriche
Dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in 18 euro. Si tratta di una soglia minima applicabile alle concessioni interessate dalla disciplina regionale.
Autorità territoriali d’ambito e subentro nelle concessioni
Le Autorità territoriali d’ambito (A.A.T.O.) sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e delle occupazioni di pertinenze idrauliche utilizzate per l’erogazione dei servizi idrici integrati. Per le concessioni intestate a Comuni e aziende pubbliche comunali appartenenti a ciascun ATO, il trasferimento all’Autorità territoriale d’ambito avviene con il consenso dei soggetti originari. Le Province provvedono d’ufficio al subentro o alla registrazione della variazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; le A.A.T.O. subentrano nei rapporti concessori dalla data della volturazione.
Addizionale destinata alle finalità della legge 36/1994
La legge istituisce l’addizionale prevista dall’articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale ne determina la percentuale entro il limite stabilito dalla stessa norma statale. Le relative entrate sono vincolate a un fondo destinato alle finalità indicate dalla legge 36/1994.
Regole di pagamento e disciplina transitoria delle concessioni
Per i titolari di concessioni con scadenza infrannuale al momento dell’entrata in vigore della legge, il canone per l’annualità successiva va calcolato in proporzione ai giorni mancanti dalla decorrenza del provvedimento al 31 dicembre. La legge contiene inoltre una disciplina transitoria sui rinnovi delle derivazioni di acqua pubblica: alcune proroghe e termini, oggi ormai scaduti, risultano riferiti al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2010.
Esenzione per interventi di manutenzione degli argini
Sono esenti dal pagamento del canone le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali, quando effettuate nell’ambito di piani di manutenzione approvati dalle Province.
Rinnovi delle derivazioni di acqua pubblica
Il termine per presentare l’istanza di rinnovo previsto dalla legge statale è prorogato al 31 dicembre 2005. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della legge e già accompagnate da regolare istanza di rinnovo sono prorogate al 31 dicembre 2010. Se l’istanza non è stata presentata, la proroga alla stessa data è comunque possibile solo con comunicazione alla Provincia competente entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, pena la decadenza del diritto a derivare. È escluso il rinnovo quando il fabbisogno idrico per l’uso richiesto sia già soddisfatto da reti idriche civili, industriali o irrigue destinate allo stesso approvvigionamento.
Disciplina attuativa e profili finanziari
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica. I proventi dei canoni e dell’addizionale sono imputati a specifiche unità previsionali di bilancio regionale; le somme dell’addizionale confluiscono in un fondo vincolato. L’assunzione degli impegni di spesa sul fondo è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata, e la Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Attualità della disciplina
La legge contiene molte disposizioni organizzative e finanziarie ancora utili sul piano sistematico, ma varie previsioni transitorie sono legate a scadenze ormai superate. In particolare, risultano oggi storicamente esaurite le norme sui termini del 2005 e del 2010 relative ai rinnovi delle concessioni.
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