L.R. Umbria 34/2004
Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell' articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra modifica la disciplina regionale sulle cave e sui materiali da scavo: amplia la valorizzazione dei materiali assimilabili, introduce limiti e obblighi di comunicazione per le opere private oltre 1.000 mc e disciplina in via transitoria le nuove domande di autorizzazione fino al PRAE e alle norme regolamentari.
Modifiche alla disciplina umbra delle cave e del riuso dei materiali da scavo
Modifiche alla disciplina regionale delle cave e dei materiali da scavo
La legge regionale dell’Umbria n. 34 del 23 dicembre 2004 interviene sulla legge regionale n. 2/2000 e sulla legge regionale n. 26/2003, principalmente per favorire il riuso dei materiali provenienti da scavi e per regolare, in via transitoria, la presentazione di nuove istanze in materia estrattiva sul territorio regionale.
Valorizzazione dei materiali provenienti da scavi
La disciplina valorizza i materiali provenienti da scavi di opere pubbliche e private, quando siano assimilabili per qualità ai materiali di cava e non vengano impiegati nella realizzazione delle opere. Tali materiali possono essere stoccati:
- in aree di cava in esercizio;
- in aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava;
- in aree messe a disposizione dal comune interessato o da altri comuni limitrofi, comprese le cave dismesse.
Utilizzo dei materiali nelle opere pubbliche e private
Per le opere pubbliche, i materiali assimilabili e anche altri materiali non assimilabili possono essere conferiti a titolari di autorizzazioni di cava o di impianti per essere impiegati nella ricomposizione ambientale o nelle attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire deve essere considerato in detrazione del costo dell’opera; in sede di progettazione vanno stimate quantità, valore economico e costi unitari di trasporto, mentre il direttore dei lavori deve contabilizzare le quantità effettivamente conferite.
Per le opere private, l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori deve indicare qualità e quantità dei materiali da conferire; inoltre la comunicazione di inizio lavori deve riportare ubicazione delle aree di stoccaggio, generalità dei titolari di cave o impianti, qualità e quantità dei materiali e viabilità interessata.
Materiali stoccati in aree comunali
I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune, compresi gli altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate, purché compatibili con l’assetto idrogeologico del sito.
Obblighi di comunicazione e denuncia
Il titolare dell’autorizzazione relativa a opere private deve inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori solo se i lavori producono quantità di materiali superiori a 1.000 metri cubi.
I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione devono denunciare alla Regione e alla Provincia competente, oltre ai materiali di cava, anche quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, nonché quantità, qualità e destinazione d’uso dei prodotti di cava.
Accordi per grandi quantità di materiali
Per opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivino oltre 500.000 metri cubi di materiali, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, comprese le imprese appaltatrici, i titolari di cave o impianti e gli altri soggetti interessati all’utilizzo dei materiali di risulta.
Regime transitorio per nuove domande di autorizzazione
Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari previste e all’approvazione del PRAE, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale in materia estrattiva, con esclusione dell’articolo 5-bis della L.R. n. 2/2000; la Regione partecipa inoltre alla conferenza di servizi prevista dalla disciplina vigente.
Nello stesso periodo possono essere presentate nuove domande di autorizzazione, ma in modo limitato a due ipotesi:
- giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati per usi industriali destinati a grandi stabilimenti industriali situati in Umbria;
- giacimenti di materiali di cava destinati esclusivamente ad impianti di lavorazione o trasformazione ubicati in Umbria, già approvvigionati da cave autorizzate in scadenza nei 24 mesi successivi alla domanda.
Sempre nel medesimo regime transitorio possono essere presentate istanze per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario previsto dalla legge regionale vigente.
Abrogazioni e aggiornamenti normativi
La legge abroga il comma 4 dell’articolo 22 della L.R. n. 26/2003 e sostituisce il comma 3 dello stesso articolo, ridefinendo così la disciplina transitoria fino all’adozione del PRAE e delle norme regolamentari richiamate.
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