Sentenza del 08/04/2016 n. 6849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che gli aveva negato il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 1998. Ha denunciato, da un lato, l'insufficiente motivazione sull'esistenza di un'autonoma organizzazione e, dall'altro, la violazione della disciplina IRAP. La CTR aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo sulla base dell'ammontare dei compensi dichiarati, pari a Lire 445.831.000, delle quote di ammortamento di beni strumentali per Lire 2.400.000 e delle spese immobiliari per Lire 7.215.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il solo valore dei compensi, rapportato alle spese per beni strumentali e immobili, non dimostrasse l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e riconoscendogli il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600 oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1
L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'IRAP quando si tratti di attività non autonomamente organizzata.
L'IRAP non è dovuta dal professionista che esercita l'attività senza un'organizzazione autonoma idonea ad accrescere la capacità produttiva rispetto al lavoro personale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)
Individua tra i soggetti potenzialmente assoggettati all'IRAP gli esercenti arti e professioni, ma la tassazione resta subordinata alla presenza di un'autonoma organizzazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
Richiamato per individuare le attività di lavoro autonomo rilevanti ai fini della disciplina IRAP.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze nn. 3673, 3676, 3678 e 3680 del 2007
L'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile di una struttura organizzativa propria e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui. Il professionista che chiede il rimborso deve provare l'assenza di tali condizioni.
Massime di principio
- Per assoggettare a IRAP un professionista non basta dimostrare un reddito o un volume di compensi elevato: occorre provare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
- La presenza di beni strumentali o di spese immobiliari di importo modesto, se non eccedenti il minimo indispensabile per l'attività individuale, non dimostra da sola l'autonoma organizzazione.
- Gli elementi rilevanti sono soprattutto l'impiego non occasionale di personale o collaboratori e l'utilizzo di una dotazione strumentale significativamente superiore a quella normalmente necessaria per il lavoro personale.
- Il giudice deve motivare concretamente perché gli elementi acquisiti integrino un'autonoma organizzazione; non è sufficiente richiamare soltanto l'ammontare dei compensi o il rapporto tra reddito e costi.
- In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve documentare l'assenza di dipendenti o collaboratori non occasionali e la natura essenziale e non eccedente dei beni e degli spazi utilizzati.
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