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Sentenza

Sentenza n. 1313/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 581/2024 del Tribunale Ordinario di Catanzaro, munito di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale Ordinario di Catanzaro aveva condannato il Comune al pagamento di euro 322.998,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e il titolo era stato notificato al Comune. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute, domandando altresì la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il Comune era obbligato ad adempiere integralmente la pretesa creditoria risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo e che non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al pagamento delle somme indicate nel decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale di Cirò Marina, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di dare esecuzione al giudicato entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua poiché erano già dovuti gli interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.773,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione dell’obbligo risultante da una decisione giurisdizionale esecutiva; accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista esecutorietà; tale titolo può fondare l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori già dovuti in forza della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali possono rendere iniqua, secondo il giudice, l’ulteriore applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà può costituire il titolo per l’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione obbligata al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’assenza di prova dell’integrale adempimento del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione di pagare le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, assegnando un termine per l’esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, definendone i poteri e subordinandone l’intervento a un’istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, risulti iniqua perché il credito è già assistito da interessi moratori dovuti secondo il d.lgs. n. 231/2002.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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